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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23542/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento catastale emessi a seguito di una dichiarazione DOCFA presentata dalla società contribuente, che aveva indicato un'unica unità immobiliare. L'Ufficio, ritenendo invece che l'immobile fosse suddivisibile in due unità immobiliari distinte, ha rettificato la proposta e ha attribuito due distinte rendite/classamenti. I giudici di merito hanno accolto il ricorso del contribuente ritenendo carente la motivazione degli avvisi, poiché riportavano solo uno stralcio delle informazioni catastali e le variazioni d'ufficio, senza una rappresentazione contenutistica delle ragioni della rettifica. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000, della L. n. 241/1990 e dei principi in materia catastale, sostenendo che la motivazione dell'avviso fosse sufficiente nel caso di classamento DOCFA e che la CTR avesse errato nel richiedere una motivazione più approfondita.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha ribadito che, in tema di classamento di immobili tramite procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso è sufficiente quando l'Ufficio non disattenda i dati di fatto indicati dal contribuente e la divergenza riguardi una valutazione tecnica del bene; se invece l'Ufficio contesta specifici elementi di fatto, deve indicarli in modo più puntuale. Nel caso concreto, però, la controversia non riguardava le caratteristiche o la consistenza dell'immobile, bensì la sua qualificazione come unica unità o come due unità autonome; perciò la motivazione sintetica non era di per sé insufficiente. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Toscana in diversa composizione, affinché esamini le ulteriori doglianze del contribuente avverso gli avvisi di accertamento e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Violazione e falsa applicazione di legge dedotta come motivo di ricorso

    La censura è stata proposta per contestare l'erronea applicazione delle norme sulla motivazione dell'atto impositivo e dei principi in materia catastale.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria

    L'atto tributario deve essere motivato in modo da consentire al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi; nel classamento DOCFA la motivazione può essere anche sintetica nei casi in cui non siano disattesi i dati di fatto dichiarati.

  • L. 7 agosto 1990, n. 241

    principi generali in materia di motivazione del provvedimento amministrativo

    La Corte la richiama quale fonte dei principi generali che governano la motivazione degli atti amministrativi.

  • art. 2 d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, conv. in L. 24 marzo 1993, n. 75

    La procedura DOCFA è il contesto normativo della dichiarazione e dell'attribuzione della rendita catastale; in tale ambito vale il regime motivazionale elaborato dalla giurisprudenza di legittimità.

  • d.m. 19 aprile 1994, n. 701

    Viene richiamato come disciplina attuativa della procedura DOCFA per il classamento e l'attribuzione della rendita catastale.

Massime di principio

  • Nel classamento catastale effettuato a seguito di procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso è assolto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l'Ufficio non disattenda gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente e la divergenza dipenda da una valutazione tecnica.
  • Se l'Ufficio respinge la proposta del contribuente contestando specifici elementi fattuali da questi indicati, l'avviso deve contenere una motivazione più puntuale, idonea a evidenziare le differenze riscontrate e a delimitare l'oggetto del contenzioso.
  • Nel procedimento DOCFA, la motivazione dell'atto deve consentire al contribuente di approntare le difese e impedire che l'Amministrazione introduca in giudizio ragioni diverse da quelle poste a base dell'atto.
  • Quando la controversia non riguarda i dati catastali o la consistenza materiale del bene, ma la sua qualificazione tecnico-funzionale ai fini dell'individuazione delle unità immobiliari, la motivazione sintetica dell'atto non è di per sé insufficiente.

Come è indicizzato

MaterieClassamento
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