Cassazione Penale, Ordinanza n. 19823/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente, tramite difesa, ha impugnato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra tre sentenze definitive: due riguardanti reati in materia di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e una relativa a usura ed estorsione. Il motivo di ricorso denunciava inosservanza degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la motivazione del provvedimento fosse illogica o contraddittoria nel negare il medesimo disegno criminoso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza fosse in gran parte versata in fatto e, comunque, manifestamente infondata, perché la motivazione dell'ordinanza impugnata escludeva il vincolo della continuazione con argomentazione non illogica e conforme ai principi di legittimità: i reati di stupefacenti erano stati commessi a distanza di circa due anni, e i reati di usura ed estorsione risultavano disomogenei e collocati in un contesto diverso rispetto alle cessioni illecite di stupefacenti. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È la norma che disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la sua applicazione richiede la verifica di concreti indicatori del medesimo disegno criminoso e una richiesta supportata da elementi specifici e concreti.
Il vincolo della continuazione presuppone un progetto criminoso unitario già programmato, almeno nelle sue linee essenziali, al momento della commissione del primo reato.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice dei reati in materia di stupefacenti richiamata per descrivere parte dei giudicati definitivi tra cui si chiedeva la continuazione.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede una verifica rigorosa e complessiva di indici concreti del medesimo disegno criminoso; non basta la mera contiguità cronologica o l'identità formale dei reati.
- Per fondare la richiesta di continuazione il condannato deve allegare elementi specifici e concreti; il semplice richiamo a dati sintomatici come vicinanza temporale o medesimo titolo di reato non è sufficiente.
- La circostanza che alcuni reati siano omogenei e commessi nello stesso contesto non vincola automaticamente il giudice dell'esecuzione, il quale può discostarsi da precedenti valutazioni purché indichi ragioni specifiche e significative.
- La distanza temporale rilevante tra i fatti, insieme alla disomogeneità tra i gruppi di reati e alla diversa cornice fattuale, può legittimamente escludere la configurabilità del medesimo disegno criminoso.
- Le censure di legittimità che si limitano a contestare la valutazione di merito sulla sussistenza della continuazione, senza evidenziare reali vizi logici o violazioni di legge, sono inammissibili.
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