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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26430/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da un'azione possessoria proposta da due soggetti che deducevano di esercitare da molti anni, anche con transito veicolare, il passaggio su una strada comunale per accedere ai propri fondi. Essi lamentavano che la proprietaria del fondo confinante, a partire dal 2002, avesse collocato paletti metallici e una catena al centro della strada, ostacolando il passaggio carrabile. Il Tribunale accolse la domanda di reintegrazione nel possesso e ordinò la rimozione delle opere; la Corte d'appello confermò. La soccombente propose ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per aver confermato una decisione di primo grado asseritamente priva di motivazione sulle eccezioni di decadenza e improcedibilità dell'azione di spoglio; 2) violazione dell'art. 1168 c.c. per errata individuazione del dies a quo del termine annuale, sostenendo che lo spoglio dovesse farsi risalire ai primi picchetti del 26 ottobre 2000 e non all'ottobre 2001, con conseguente tardività dell'azione; 3) violazione dell'art. 1168 c.c. per omessa considerazione dei requisiti oggettivo e soggettivo dello spoglio, negando la sussistenza di violenza/clandestinità e di animus spoliandi; 4) difetto di motivazione e violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita carenza di legittimazione attiva dei possessori e passiva della convenuta, in ragione di un precedente giudicato petitorio sul confine tra proprietà privata e strada pubblica; 5) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla sussistenza del diritto di passaggio/servitù esercitato dai resistenti, invocando il giudicato petitorio e la tesi che il passaggio carrabile non fosse possibile prima dei lavori pubblici del 2000. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile, il secondo infondato, il terzo infondato, il quarto in parte infondato e in parte inammissibile, e il quinto in parte infondato e in parte inammissibile.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha rilevato che la sentenza d'appello si era pronunciata in modo esauriente anche sulle questioni sollevate in primo grado; che la decorrenza del termine annuale per l'azione di spoglio era stata correttamente individuata nell'ottobre 2001, essendo rimessa al giudice di merito la valutazione del collegamento tra gli atti di turbativa; che la Corte territoriale aveva adeguatamente accertato la sussistenza dello spoglio, escludendo un consenso dei possessori e riconoscendo la consapevolezza dell'agire contro la loro volontà; che il giudicato formatosi in un distinto giudizio petitorio sul confine non si estendeva al giudizio possessori o non incideva sulla legittimazione dei terzi possessori; che le doglianze sulla sussistenza della servitù di passo e sulla valutazione delle prove miravano in realtà a un riesame del merito, precluso in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1168 c.c.

    L'azione di spoglio è soggetta al termine annuale decorrente dal primo atto solo se gli atti successivi siano strettamente collegati e costituiscano prosecuzione della stessa attività; lo spoglio richiede privazione del possesso violenta o clandestina e animus spoliandi.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è sufficiente quando, anche per relationem, consente di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; la sentenza d'appello che si sostituisce integralmente a quella di primo grado non può essere censurata richiamando solo vizi della decisione originaria.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Nel giudizio di legittimità non è consentito sovrapporre al sindacato di diritto un riesame del fatto e delle prove; il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo e non la mera insufficienza della motivazione o la valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura è inammissibile quando tende a ridiscutere la legittimazione delle parti in base a un giudicato petitorio estraneo al giudizio possessorio.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo il ricorrente deve indicare puntualmente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento della sua discussione e la sua decisività.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso deve rispettare gli oneri di specifica indicazione degli atti e dei fatti rilevanti per la censura di omesso esame.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Essendo il ricorso stato proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, secondo il tenore della pronuncia.

Massime di principio

  • Nel giudizio possessorio rileva la situazione di fatto al momento dello spoglio, indipendentemente dall'accertamento della titolarità del diritto reale o della legittimità del possesso.
  • Quando lo spoglio o la turbativa sono realizzati con una pluralità di atti, il termine annuale per l'azione possessoria decorre dal primo atto solo se i successivi sono strettamente collegati e riconducibili a un'unica condotta di molestia o privazione.
  • Lo spoglio richiede una privazione del possesso non consentita dal possessore; il consenso deve essere univoco e non può desumersi da una mera presenza occasionale del soggetto offeso, se costui abbia manifestato dissenso.
  • L'animus spoliandi consiste nella coscienza e volontà di compiere lo spoglio contro la volontà del possessore, non nella convinzione di agire contra ius o in mala fede soggettiva.
  • In cassazione non è ammesso trasformare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo in una censura sulla maggiore o minore persuasività delle prove o sulla sufficienza della motivazione.
  • Il giudicato formatosi in un giudizio petitorio non si estende automaticamente al diverso giudizio possessorio, nel quale l'accertamento è limitato alla tutela di una situazione di fatto e dei suoi caratteri esteriori.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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