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Sentenza

Sentenza del 22/03/2017 n. 7282 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di accertamento n. (XXXXX), relativo al periodo d’imposta 2002, con cui l’Agenzia aveva recuperato maggiori ricavi ai fini IVA, IRPEF e IRAP applicando gli studi di settore. Dopo che la Commissione tributaria provinciale aveva accolto l’impugnazione della contribuente, la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, con sentenza n. 558/40/10 depositata il 13 febbraio 2010, aveva accolto l’appello dell’Agenzia. In cassazione la contribuente ha proposto cinque motivi: omesso esame delle gravi incongruenze; violazione delle norme sulla motivazione dell’accertamento, sostenendo che lo scostamento dovesse essere corroborato da ulteriori indagini e che gli elementi di riscontro fossero stati indicati tardivamente; contraddittorietà per non avere tratto conseguenze dalla crisi del settore autotrasporti; omessa considerazione della mancata ispezione della contabilità e della mancata dichiarazione della sua inattendibilità; omessa valutazione della mancata allegazione all’avviso degli atti richiamati, tra cui studio di settore, nota tecnica e tabelle dei coefficienti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la CTR aveva riconosciuto le gravi incongruenze e la censura chiedeva una rivalutazione del merito senza indicare elementi concreti trascurati; il secondo è stato rigettato perché la CTR aveva correttamente applicato i principi sugli studi di settore e la contribuente, nel contraddittorio, si era limitata a chiedere una rimodulazione dei ricavi senza offrire elementi di prova; il terzo è stato rigettato perché la crisi generale del settore non era stata collegata né provata con riferimento alla specifica azienda; il quarto è stato dichiarato inammissibile perché formulato come vizio motivazionale benché riguardasse una questione di diritto; il quinto è stato dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza e perché sostanzialmente poneva una questione di diritto. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.800 euro, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, commi 2 e 3

    la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente

    L’avviso fondato sugli studi di settore deve spiegare perché lo standard è concretamente applicabile al contribuente e perché le sue contestazioni non sono state accolte; la mera indicazione dello scostamento non basta.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, comma 5

    la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente

    Per gli accertamenti IVA basati sugli studi di settore, la motivazione deve dare conto dell’applicabilità concreta dello standard e delle ragioni per cui sono respinte le deduzioni del contribuente.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    il vizio per violazione o falsa applicazione di legge concerne esclusivamente il profilo dell'errore di diritto e l'interpretazione o l'applicazione di norme giuridiche

    Il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge riguarda errori nell’interpretazione o nell’applicazione delle norme, non la ricostruzione dei fatti.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    il vizio di motivazione, riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, riguarda esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia

    Il vizio motivazionale attiene all’accertamento e alla valutazione dei fatti decisivi; non può essere utilizzato per denunciare una questione esclusivamente giuridica né per sollecitare una nuova valutazione del merito.

Massime di principio

  • Negli accertamenti basati sugli studi di settore, lo scostamento dai ricavi dichiarati non costituisce da solo una presunzione sufficiente: l’accertamento deve essere preceduto dal contraddittorio e motivare l’applicabilità dello standard al caso concreto e il rigetto delle contestazioni.
  • Il contribuente può contestare lo standard anche mediante presunzioni semplici, ma deve allegare elementi specifici e collegarli alla propria attività. Una generica crisi del settore, senza prova della sua incidenza sulla singola azienda, non basta a superare l’accertamento.
  • La partecipazione al contraddittorio non è sufficiente se il contribuente si limita a chiedere una riduzione dei maggiori ricavi senza fornire elementi concreti che spieghino lo scostamento.
  • In cassazione, il motivo di omessa o contraddittoria motivazione deve indicare fatti o prove specifici e decisivi trascurati dal giudice; non può servire a ottenere una rivalutazione del merito o a censurare sotto forma di vizio motivazionale una questione di diritto.
  • Chi solleva una questione processuale o documentale in cassazione deve indicare e riportare gli atti e i passaggi rilevanti, così da consentire alla Corte di verificarne tempestività, contenuto e decisività.

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