Cassazione Penale, Sentenza n. 1841/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di applicazione della liberazione anticipata relativa al semestre di detenzione 2/3/2018 - 2/9/2018; il rigetto si fondava su violazioni delle prescrizioni degli arresti domiciliari (accoglimento in casa di persone non autorizzate) e su una segnalazione al prefetto per violazione dell'art. 75 d.P.R. 309/1990 a seguito del rinvenimento di stupefacente in quel domicilio. Il ricorrente lamentava vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che gli incontri erano con persona autorizzata (figlia) e che la sostanza non era nella sua disponibilità e non erano state applicate sanzioni.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di Sorveglianza: per la concessione della liberazione anticipata è necessaria la dimostrazione di una partecipazione concreta all'opera rieducativa e di una condotta lineare; le violazioni delle prescrizioni durante gli arresti domiciliari e la segnalazione per uso di stupefacenti sono state ritenute indici della mancata partecipazione rieducativa. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990
La segnalazione per violazione di tale disposizione (normativa sugli stupefacenti) è stata considerata come circostanza rilevante ai fini della valutazione complessiva della condotta del detenuto e indice negativo ai fini della partecipazione all'opera rieducativa, anche se non è stata accertata disponibilità personale della sostanza.
art. 54 Ord. pen. (ordinamento penitenziario)
L'art. 54 e la disciplina collegata richiedono che la liberazione anticipata sia concessa solo mediante valutazione della effettiva partecipazione del condannato al trattamento rieducativo; il giudice deve motivare sull'esistenza di un processo di allontanamento da condotte delinquenziali.
art. 103, comma 2, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
Individua i criteri di valutazione della partecipazione al trattamento (impegno a trarre profitto dalle opportunità offerte e mantenimento di rapporti corretti con operatori, compagni, famiglia e comunità esterna); il Tribunale si è attenuto a questi criteri per valutare negativamente il comportamento del ricorrente.
art. 1, comma 1, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
Richiama la finalità dei trattamenti penitenziari come interventi a sostegno degli interessi umani, culturali e professionali del detenuto; utile per interpretare l'obbligo di adesione concreta alle proposte trattamentali.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione; dal testo della sentenza emerge che la Corte ha ritenuto l'istruttoria e la motivazione del Tribunale adeguate, quindi non ravvisa la violazione invocata.
Norma procedurale richiamata dal ricorrente in relazione alla impugnazione; la Corte ha però dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, ritenendo non sussistente il vizio lamentato.
Prevede la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di improprio esercizio del ricorso; applicata dalla Corte per la determinazione della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La liberazione anticipata richiede la prova di una partecipazione concreta al trattamento rieducativo: non è sufficiente un'adesione meramente formale.
- Il giudizio sul requisito rieducativo si svolge semestre per semestre, ma fatti significativi verificatisi in un semestre possono influenzare la valutazione di altri semestri e del percorso complessivo.
- Violazioni delle prescrizioni della misura restrittiva (es. arresti domiciliari), anche se non sfociate in aggravamenti, possono costituire elementi decisivi negativi nella valutazione della 'non linearità' della condotta.
- Segnalazioni connesse a fatti di natura illecita (es. rinvenimento di stupefacenti nell'abitazione) possono pesare negativamente anche se non esistono sanzioni personali, se contribuiscono a formare un quadro di mancato impegno rieducativo.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione della significatività di singoli eventi; l'appello in Cassazione non può ottenere una diversa valutazione dei fatti se la motivazione del giudice di merito è plausibile e coerente.
- In sede di impugnazione è importante contestare non solo le conclusioni ma indicare profili specifici di illogicità o carenza motivazionale; altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile e soggetto a sanzione pecuniaria.
- Per aumentare le chance di successo, il ricorrente dovrebbe documentare concretamente la partecipazione alle attività trattamentali e fornire elementi che spieghino o giustifichino eventuali violazioni formali delle prescrizioni.
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