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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45155/2023 del 09/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta privazione della libertà personale subita dal 7/6/2013 all'8/7/2016 in relazione a imputazioni per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/90; capo Q) e per cessione di sostanza stupefacente in esecuzione dello stesso disegno criminoso (art. 81, comma 2, cod. pen. e art. 73 d.P.R. n. 309/90; capo QAH). Palamara era stato fermato il 4/6/2013, sottoposto a custodia cautelare dal 7/6/2013, agli arresti domiciliari dal 28/2/2014 e assolto con sentenza irrevocabile dell'8/7/2016; la Corte d'appello, con ordinanza del 28/3/2022, aveva respinto la domanda di riparazione ritenendo che Palamara avesse "dato causa" o concorso a dar causa alla privazione della libertà con comportamento gravemente colposo consistente nella frequentazione di soggetti notoriamente dediti al traffico di stupefacenti. Il ricorrente ha censurato la motivazione per omessa considerazione del fatto che, nel giudizio di merito, era stato escluso il carattere criptico delle intercettazioni e accertata l'esistenza di attività lecite di Palamara, per cui la semplice frequentazione non poteva essere considerata gravemente colposa senza specifici elementi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei termini specificati, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catanzaro. La Corte di legittimità ha ricordato l'autonomia del giudizio per la riparazione rispetto al giudizio penale, precisando che il giudice della riparazione deve compiere una valutazione "ex ante" del quadro indiziario disponibile e del comportamento del ricorrente. Ha ritenuto che la Corte territoriale, nel ritenere ostativa la frequentazione di soggetti dediti al traffico, non ha spiegato quali elementi, "accertati o non negati" nel giudizio di merito, permettessero di attribuire a Palamara consapevolezza o colpa grave; in particolare, non ha tenuto conto che nel giudizio di cognizione era stato escluso il carattere criptico delle conversazioni e riconosciute attività lecite di Palamara. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata con rinvio.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 74

    Norma sostanziale che definisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; utilizzata per descrivere il reato a carico dei coimputati e come quadro fattuale rispetto al quale valutare la rilevanza delle frequentazioni del ricorrente

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73

    Riferimento alla normativa sulla cessione di stupefacenti contestata (capo QAH); usata per ricostruire le imputazioni che giustificarono la misura cautelare

  • codice di procedura penale, art. 384, comma 1

    Norma sul fermo di indiziato di delitto; richiamata per ricostruire le fasi iniziali della privazione della libertà (fermo del 4/6/2013)

  • codice di procedura penale, art. 314

    Articolo invocato dal ricorrente in relazione alla riparazione per ingiusta detenzione; nella pronuncia è richiamato il criterio di autonomia del giudizio di riparazione rispetto al giudizio penale e la necessità di valutare ex ante se il ricorrente abbia con comportamento doloso o gravemente colposo concorso a dare causa alla detenzione

  • codice penale, art. 81, comma 2

    Richiamato come elemento della contestazione (continuazione o pluralità di eventi criminosi collegati) nel capo QAH; rilevanza sostanziale per definire le accuse alla base della custodia cautelare

  • giurisprudenza delle Sezioni Unite e della Cassazione (es. Sez. U. n. 51779/2013, n. 32383/2010, altre)

    Richiamata per ricordare i principi generali: autonomia del giudizio per la riparazione, necessità di valutazione ex ante del quadro indiziario, possibilità di considerare fatti accertati o non negati nel giudizio di merito ai fini della colpa grave, e che la semplice assoluzione non impedisce autonoma valutazione della responsabilità colposa del ricorrente

Massime di principio

  • Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è autonomo rispetto al processo penale e richiede una valutazione "ex ante" del quadro indiziario e del comportamento del ricorrente, con parametri diversi da quelli del giudizio di merito penale
  • La negazione del diritto all'indennizzo può fondarsi sul fatto che l'imputato abbia con condotta dolosa o gravemente colposa dato causa (o contribuito a darla) alla privazione della libertà; la dimostrazione di tale condotta però richiede elementi specifici, "accertati o non negati" nel processo di cognizione
  • La mera frequentazione di soggetti poi accertati dediti ad attività illecite non è automaticamente sufficiente a dimostrare colpa grave: bisogna evidenziare elementi concreti che rendano queste frequentazioni "ambigue" e che fossero riconoscibili dal ricorrente con l'ordinaria diligenza
  • Se nel processo di cognizione sono emersi accertamenti che escludono l'interpretazione criptica di intercettazioni o riconoscono attività lecite del ricorrente, il giudice della riparazione non può fondare la sua decisione ostativa solo sul dato oggettivo dell'appartenenza degli interlocutori a consorterie criminali
  • Per resistere a una domanda di riparazione la parte resistente deve indicare e motivare, con riferimento agli elementi processuali disponibili, quali fatti concreti dimostrino che il ricorrente sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'illiceità dei rapporti intrattenuti
  • Pratica consigliata: chi chiede la riparazione dovrebbe documentare e valorizzare attività lecite e prove che smentiscano l'ambiguità delle frequentazioni; chi resiste deve indicare elementi puntuali che giustifichino la qualificazione della frequentazione come gravemente colposa

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