Cassazione Civile, Ordinanza n. 20823/2021 del 21/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privati)
La controversia
Due privati avevano stipulato con un Comune un contratto preliminare di compravendita di un immobile destinato a diventare sede municipale, collegato a una convenzione di lottizzazione che consentiva alla società di famiglia di trasferire altrove l'attività con previsione di nuova edificazione e parcheggi. A fronte della dedotta mancata tempestiva esecuzione dei lavori, il Comune aveva intimato la restituzione di una somma versata e, secondo i privati, aveva anche unilateralmente dichiarato la risoluzione dei rapporti. I privati avevano quindi adito il TAR chiedendo l'annullamento delle comunicazioni comunali e l'accertamento dell'inadempimento dell'ente. Il Comune ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo che la controversia atteneva a un rapporto negoziale di natura privatistica, soggetto alla giurisdizione ordinaria, anche per la presenza di una clausola attributiva della competenza al Tribunale di Varese e della facoltà di recesso prevista nel contratto; ha escluso che fosse necessario scrutinare poteri autoritativi urbanistico-edilizi.
La decisione
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che il petitum sostanziale della controversia si risolvesse nell'accertamento dell'adempimento o dell'inadempimento delle obbligazioni assunte nell'ambito del rapporto contrattuale/convenzionale, senza che fosse necessario un controllo sull'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione. La mera attinenza alla materia urbanistico-edilizia non è stata considerata sufficiente a radicare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, perché i provvedimenti contestati risultavano collegati all'esecuzione del contratto e non espressione di supremazia pubblicistica. Le spese sono state rimesse al giudice del merito.
Norme richiamate
art. 103 Cost.
la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è ammessa solo in particolari materie e nei limiti in cui sia necessario il controllo dell'esercizio del potere autoritativo della pubblica amministrazione
art. 11, comma 5, L. 7 agosto 1990, n. 241
gli accordi sostitutivi del provvedimento e le controversie sulla loro formazione, conclusione ed esecuzione rientrano nella giurisdizione esclusiva amministrativa solo nei limiti in cui la lite investa l'esercizio di poteri pubblici
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34
richiamato per escludere che la controversia rientrasse nell'ambito della tutela di diritti patrimoniali consequenziali correlati all'esercizio del potere amministrativo
L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7
richiamato quale modifica dell'ambito della giurisdizione esclusiva in materia urbanistica-edilizia
d.lgs. 50/2016, artt. 106 e 108
richiamati come indice del processo di contrattualizzazione della fase esecutiva dei rapporti concessori, con rilevanza di cause di modifica e risoluzione del contratto anche per inadempimento
menzionato solo in via indiretta nel richiamo al tema dell'accertamento dei fatti di inadempimento e della loro prova
non specificamente applicato; richiamato indirettamente nel contesto della delimitazione delle posizioni soggettive e della tutela giurisdizionale
non citato espressamente nel testo fornito; non determinabile con certezza
Massime di principio
- Quando la controversia ha come petitum sostanziale l'accertamento dell'adempimento o dell'inadempimento di obbligazioni assunte in un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione, la giurisdizione spetta al giudice ordinario se non occorre sindacare l'esercizio di poteri autoritativi.
- La giurisdizione esclusiva amministrativa non può essere radicata dalla sola appartenenza della lite a una materia pubblicistica, occorrendo che il giudizio investa concretamente la legittimità di atti espressione di potere pubblico.
- Nei rapporti contrattualizzati con la pubblica amministrazione, anche se originati o collegati a convenzioni urbanistiche o concessorie, le controversie su esecuzione, inadempimento e conseguenze risarcitorie restano devolute al giudice ordinario quando si risolvono in un conflitto paritetico tra le parti.
- La presenza di provvedimenti formali dell'amministrazione non è decisiva per la giurisdizione se tali atti risultano meramente esecutivi o comunque inscindibilmente collegati al regolamento negoziale e non espressione autonoma di supremazia pubblica.
- Per stabilire la giurisdizione rileva il contenuto sostanziale della domanda e non la qualificazione formale degli atti impugnati; il giudice ordinario può valutare la conformità dei fatti dedotti al regolamento contrattuale e, se necessario, disapplicare gli atti amministrativi incompatibili.
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