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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26581/2021 del 30/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società appaltatrice, eseguiti lavori pubblici per un ente comunale, ha chiesto il pagamento di somme a titolo di maggiori costi di guardiania sostenuti per il periodo eccedente il termine semestrale di collaudo e di rimborso del costo di una polizza fideiussoria stipulata per ottenere l'anticipazione della rata di saldo. La lite nasce dal ritardo con cui il committente pubblico ha eseguito il collaudo delle opere, ultimate in una certa data, e dal conseguente passaggio di tempo oltre il termine previsto dalla disciplina dei lavori pubblici. In appello la domanda è stata respinta perché il ritardo nel collaudo è stato ritenuto in parte imputabile all'appaltatrice, sia per la necessità di eliminare difetti riscontrati dalla direzione lavori, sia per la mancata tempestiva consegna della documentazione tecnica richiesta per consentire il collaudo. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, da un lato, violazione della normativa sul termine di collaudo sostenendo che vizi o inadempimenti dell'opera non possono giustificare il differimento del collaudo, poiché tali profili vanno valutati in sede di collaudo; dall'altro, omesso esame di un fatto decisivo, contestando l'individuazione della condotta dell'impresa come ostativa al collaudo. Il Comune ha proposto controricorso e ricorso incidentale condizionato sul tema della riserva in contabilità, ma tale ricorso è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale della società appaltatrice e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato del Comune. Ha confermato la decisione di merito che aveva escluso il diritto al risarcimento per i costi sostenuti a causa del ritardo nel collaudo, ritenendo decisivo l'accertamento di fatto secondo cui l'appaltatrice aveva ostacolato le operazioni di collaudo non trasmettendo la documentazione necessaria e sollecitata dalla direzione lavori. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente principale alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5 L. 10 dicembre 1981, n. 741

    Il superamento del termine semestrale per il collaudo fa sorgere il diritto dell'appaltatore allo svincolo delle garanzie e alla restituzione delle somme trattenute, salvo che il ritardo dipenda da fatto imputabile all'impresa; il fatto imputabile all'impresa deve consistere in una condotta o in un evento che ostacoli direttamente lo svolgimento del collaudo nel termine di legge.

  • art. 62 r.d. 25 maggio 1895, n. 350

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme violate, senza autonoma specifica elaborazione nella decisione.

  • art. 91 r.d. 25 maggio 1895, n. 350

    Il collaudo mira a verificare se l'opera sia stata eseguita a regola d'arte, secondo le prescrizioni tecniche, in conformità al contratto e alle risultanze contabili e documentali.

  • art. 102 r.d. 25 maggio 1895, n. 350

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme violate, senza autonoma specifica elaborazione nella decisione.

  • art. 107 r.d. 25 maggio 1895, n. 350

    Richiamato dal ricorrente incidentale condizionato in tema di riserve, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.

  • art. 53 r.d. 25 maggio 1895, n. 350

    Richiamato dal ricorrente incidentale condizionato in tema di riserve, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.

  • art. 54 r.d. 25 maggio 1895, n. 350

    Richiamato dal ricorrente incidentale condizionato in tema di riserve, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.

  • art. 64 r.d. 25 maggio 1895, n. 350

    Richiamato dal ricorrente incidentale condizionato in tema di riserve, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel denunciare la violazione dell'onere della prova, ma il motivo è stato respinto per l'accertamento in fatto circa la condotta ostativa dell'impresa.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Usato per il primo motivo di ricorso principale per dedurre violazione di legge.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Nel testo viene ribadito che il vizio motivazionale è oggi circoscritto al "minimo costituzionale" e richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non una mera contestazione del merito.

  • art. 187 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554

    Il collaudo deve verificare e certificare la regolare esecuzione dell'opera, la corrispondenza tra contabilità e fatti e le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

  • art. 192 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554

    Richiamato come norma successiva che prevede un termine semestrale analogo per il collaudo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma richiamata come fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di appalto di opere pubbliche, il ritardo nel collaudo oltre il termine legale o contrattuale può comportare per l'appaltatore il diritto allo svincolo delle garanzie e, se ne ricorrono i presupposti, al ristoro dei costi ulteriori subiti; tuttavia tale effetto è escluso quando il ritardo sia imputabile all'impresa appaltatrice.
  • Il "fatto imputabile all'impresa" idoneo a impedire o giustificare il ritardo del collaudo deve tradursi in una condotta che ostacoli direttamente le operazioni di collaudo entro il termine di legge, come la mancata consegna dell'opera o della documentazione necessaria, e non può consistere nel mero vizio o difetto dell'opera, che attiene al diverso profilo della responsabilità per inadempimento contrattuale.
  • Ai fini del collaudo delle opere pubbliche, la stazione appaltante può richiedere la documentazione tecnica e di sicurezza necessaria a verificare la conformità dell'opera alle prescrizioni di legge e alla regola d'arte; la mancata produzione di tali documenti da parte dell'appaltatore può integrare un ostacolo al tempestivo collaudo.
  • Nel giudizio di legittimità, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando non individua un fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito, ma si limita a contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione dei fatti compiuta nella sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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