Cassazione Civile, Ordinanza n. 10350/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La lite nasce da un'azione proposta dal consorzio titolare della tutela dell'IGP "Aceto Balsamico di Modena" contro una società che commercializzava un condimento in bottiglie comuni con etichetta contenente le diciture "Balsamico" e "di MELA" o "di MELE". Il consorzio chiedeva di accertare la concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. e di ottenere rimedi inibitori e risarcitori, sostenendo che l'etichettatura fosse non conforme al disciplinare della IGP e che evocasse la denominazione protetta ai sensi dell'art. 13, par. 1, lett. b), Reg. (UE) n. 1151/2012. In appello la domanda era stata respinta perché i giudici avevano escluso che i segni usati richiamassero l'origine geografica protetta, valorizzando l'assenza di riferimenti a Modena e la presenza della specificazione "di mele". Con il ricorso per cassazione il consorzio ha dedotto, in sintesi, tre censure: 1) falsa applicazione dell'art. 13, par. 1, lett. b), per avere la Corte territoriale ritenuto che l'evocazione potesse essere realizzata solo mediante segni geografici, mentre secondo il ricorrente può derivare anche da termini non geografici se producono associazione mentale con il prodotto tutelato; 2) falsa interpretazione della sentenza CGUE nella causa C-432/18, sostenendo che essa riguardasse l'uso diretto o indiretto del nome registrato di cui alla lett. a) e non l'evocazione; 3) errata applicazione del considerando 10 del Reg. (CE) n. 583/2009, ritenuto dal ricorrente riferibile solo all'impiego diretto o indiretto della denominazione e non alla fattispecie evocativa. In memoria il ricorrente ha anche chiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente alle spese. Ha ritenuto infondata la censura principale perché la tutela ex art. 13, par. 1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1151/2012 protegge la denominazione registrata contro evocazioni che facciano percepire al consumatore il prodotto protetto come immagine di riferimento, ma non consente di monopolizzare singoli termini non geografici, comuni e generici come "aceto" o "balsamico". Ha inoltre precisato che la Corte d'appello aveva correttamente applicato i precedenti della CGUE e che la sentenza C-432/18, pur concernendo un diverso segmento della tutela, aveva chiarito l'ambito di protezione della denominazione composta "Aceto Balsamico di Modena", escludendo l'estensione ai singoli termini non geografici. Anche il richiamo al considerando 10 del Reg. (CE) n. 583/2009 è stato ritenuto non decisivo per escludere la rilevanza dei principi ivi ricavabili sulla delimitazione della tutela della denominazione composta. La domanda di rinvio pregiudiziale è stata implicitamente non accolta, perché la Corte ha ritenuto già chiaro il quadro interpretativo di diritto unionale.
Norme richiamate
Richiamato come base della domanda di accertamento della concorrenza sleale e delle tutele inibitorie e risarcitorie.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 13, par. 1, lett. b), Reg. (UE) n. 1151/2012
La tutela contro l'evocazione richiede che il segno contestato richiami il prodotto protetto in modo da indurre il consumatore ad averlo in mente come immagine di riferimento; non attribuisce un monopolio su termini non geografici, generici o comuni della denominazione composta.
art. 13, par. 1, lett. a), Reg. (UE) n. 1151/2012
Richiamato dai ricorrenti per distinguere l'impiego diretto o indiretto del nome registrato dalla diversa fattispecie evocativa di cui alla lett. b).
art. 13, par. 1, lett. d), Reg. (UE) n. 1151/2012
Citato nel quadro dei rimedi di tutela delle DOP/IGP contro pratiche ingannevoli che possano indurre in errore il consumatore.
art. 5 Reg. (UE) n. 1151/2012
Richiamato per distinguere DOP e IGP e chiarire i requisiti della indicazione geografica protetta.
art. 4, lett. b), Reg. (UE) n. 1151/2012
Richiamato per affermare che il sistema delle DOP e IGP tutela i nomi come diritto di proprietà intellettuale.
Reg. (CE) n. 583/2009
Atto di registrazione dell'IGP "Aceto Balsamico di Modena"; il considerando 10 è stato letto come conferma della protezione della denominazione composta e non dei singoli termini non geografici.
Reg. (CE) n. 510/2006
Citato come precedente disciplina confluita nel Reg. (UE) n. 1151/2012.
Reg. (CEE) n. 2081/92
Richiamato come precedente regolamento in materia di protezione delle indicazioni geografiche e denominazioni d'origine.
Citato nel quadro normativo interno sulla tutela delle indicazioni geografiche e denominazioni di origine.
Citato nel quadro normativo interno sulla tutela delle indicazioni geografiche e denominazioni di origine.
Massime di principio
- La tutela dell'evocazione di una DOP o IGP va accertata in concreto sulla base della percezione del consumatore medio europeo, verificando se il segno contestato gli richiami immediatamente, come immagine di riferimento, il prodotto protetto.
- L'evocazione può derivare non solo da incorporazione parziale, somiglianza fonetica o visiva, ma anche da vicinanza concettuale e da altri elementi complessivi del segno; tuttavia non può trasformarsi in un monopolio su termini comuni o generici che compongono una denominazione registrata.
- Quando la denominazione protetta è composta, la registrazione tutela la denominazione nel suo complesso salvo che le componenti singole siano a loro volta geografiche o comunque non generiche; i termini non geografici e di uso comune restano liberamente utilizzabili nei limiti delle norme generali.
- L'interpretazione delle norme unionali sulla protezione delle indicazioni geografiche deve tenere conto della funzione del sistema: garantire qualità, reputazione e corretta informazione del consumatore, non vietare l'uso di parole descrittive o comuni estranee all'origine geografica tutelata.
- La diversa formulazione tra impiego diretto o indiretto del nome registrato e evocazione non impedisce che i principi elaborati dalla Corte di Giustizia sull'ambito di protezione della denominazione composta siano rilevanti anche per la verifica dell'evocazione.
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