Sentenza n. 279/2026 - Bari, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi in ordine alle seguenti pronunce del giudice ordinario: - sentenza n. -OMISSIS- dell’1.4.2021, emessa dal Tribunale di Bari, III Sezione civile, in composizione monocratica, pubblicata il 2.4.2021; - sentenza n.-OMISSIS- del 21.6.2023, emessa dalla Corte di Appello di Bari, pubblicata il 27.6.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o inesatta esecuzione, da parte del Ministero della salute, di due sentenze civili definitive di condanna al risarcimento dei danni derivanti da emotrasfusione
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza alle sentenze del Tribunale di Bari e della Corte di appello di Bari, che avevano condannato il Ministero della salute al pagamento di somme risarcitorie, interessi e spese. Dopo la notifica dei titoli esecutivi, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e la notifica degli atti di precetto, il Ministero era rimasto inerte. Nel corso del giudizio il Ministero ha disposto il pagamento delle somme spettanti al professionista, determinando il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione della domanda proposta da quest’ultimo. Quanto all’erede, il Ministero ha disposto un pagamento parziale, ma le parti hanno dissentito sulla corretta applicazione delle statuizioni della Corte di appello, in particolare sul calcolo degli interessi relativi alla posta risarcitoria iure hereditatis. Il ricorrente ha sostenuto che, dopo la detrazione dell’indennizzo percepito ai sensi della l. n. 210/1992, l’importo residuo dovesse essere rivalutato fino alla data della sentenza di primo grado prima dell’applicazione degli interessi, mentre il Ministero aveva calcolato gli interessi sul capitale residuo devalutato alla data dell’indennizzo. Il ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse la domanda relativa al professionista, poiché il Ministero aveva integralmente pagato i compensi spettanti e aveva emesso il relativo ordine di pagamento. Quanto alla posizione dell’erede, il ricorso è stato accolto nei limiti dell’inesatta esecuzione del giudicato. Il Ministero aveva correttamente eseguito la sentenza civile per la posta relativa al danno non patrimoniale iure proprio: la somma di € 286.025,00, già aggiornata all’attualità e sostitutiva dell’importo liquidato in primo grado, era produttiva di interessi legali dalla data della sentenza di appello fino al soddisfo, in mancanza di diversa specificazione, ai sensi dell’art. 1284, comma 1, c.c. Invece, per il danno iure hereditatis, il Ministero aveva correttamente devalutato l’importo di € 130.684,00 alla data di corresponsione dell’indennizzo ex l. n. 210/1992 e aveva detratto l’importo percepito, ma aveva omesso di rivalutare il credito residuo fino alla data della sentenza di primo grado prima del calcolo degli interessi. Il Ministero è stato quindi ordinato a ricalcolare il credito secondo tale sequenza e ad applicare, sul nuovo importo, previa detrazione di quanto già liquidato, gli interessi legali dalla data della sentenza del TAR fino al soddisfo. Il termine per l’esecuzione è stato fissato in trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta è stata subordinata a un’eventuale istanza di parte in caso di ulteriore inadempimento dopo il termine assegnato. La penalità di mora è stata negata perché non congrua, considerato l’avvenuto pagamento, sebbene inesatto, e la complessità del giudicato. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, assegnare un termine all’amministrazione e adottare, ricorrendone i presupposti, misure sostitutive e penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è stata applicata perché, alla luce del pagamento già effettuato, seppure non integralmente corretto, e della complessità del giudicato, non è stata ritenuta congrua.
artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, relativamente alla posizione del ricorrente integralmente soddisfatto nel corso del giudizio.
In assenza di una diversa specificazione nella sentenza civile, gli interessi sulla somma liquidata decorrono secondo il saggio legale; per la somma iure proprio, già aggiornata all’attualità e rideterminata in appello, decorrono dalla data della sentenza di appello.
art. 2, comma 3, l. n. 210/1992
L’indennizzo una tantum già percepito deve essere detratto dal risarcimento relativo a poste omogenee, previa devalutazione del credito risarcitorio alla data dell’indennizzo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato civile, il giudice amministrativo può verificare la corretta esecuzione delle statuizioni patrimoniali definitive e ordinare all’amministrazione di ricalcolare il credito quando il pagamento eseguito non rispetti la sequenza di rivalutazione, detrazione e applicazione degli interessi stabilita dal giudice civile.
- Quando una sentenza d’appello ridetermina in aumento una posta risarcitoria già liquidata in primo grado, qualificando la nuova somma come importo aggiornato all’attualità e disponendo gli interessi dalla pronuncia d’appello, la somma liquidata in appello sostituisce quella di primo grado e gli interessi devono essere calcolati sulla nuova posta dalla data indicata nella sentenza d’appello.
- Se il giudice civile dispone che un indennizzo già percepito sia detratto da una posta risarcitoria tra poste omogenee, il credito deve essere prima devalutato alla data dell’indennizzo, poi detratto l’importo già percepito, quindi rivalutato fino alla data di liquidazione stabilita dal giudice, e solo successivamente maggiorato degli interessi secondo le statuizioni del giudicato.
- La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa di una parte durante il giudizio di ottemperanza determina l’improcedibilità della domanda per sopravvenuto difetto di interesse limitatamente a quella posizione.
- La penalità di mora nell’ottemperanza non deve essere applicata automaticamente: il giudice può escluderla quando l’amministrazione abbia già eseguito, seppure non perfettamente, il giudicato e la misura non risulti congrua rispetto alle concrete circostanze della controversia.
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