Cassazione Civile, Ordinanza n. 11737/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella esattoriale per tasse automobilistiche emessa dal concessionario della riscossione per crediti della Regione Lazio. Il giudice tributario regionale ha rigettato l'appello del contribuente e ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del concessionario. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: con i primi due ha contestato, anche richiamando l'art. 75 c.p.c., la declaratoria di difetto di legittimazione passiva del concessionario; con il terzo ha denunciato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 lett. d del T.U. 5 febbraio 1953 n. 39, assumendo che imponesse una tassa automobilistica più elevata per gli autocarri rispetto ai veicoli a uso promiscuo.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla legittimazione passiva del concessionario, ribadendo che quando la cartella esattoriale è impugnata per ragioni diverse da vizi propri della cartella, la legittimazione passiva spetta all'ente impositore, titolare del credito, mentre il concessionario è solo soggetto incaricato della riscossione e destinatario del pagamento. Ha inoltre dichiarato non scrutinabile come motivo di ricorso la mera prospettazione di una questione di legittimità costituzionale, osservando comunque che la sentenza impugnata era sorretta anche da una autonoma ratio di inammissibilità dell'appello, non censurata, con conseguente mancanza di interesse alla rimessione alla Corte costituzionale. Nulla sulle spese per mancata costituzione degli intimati; è stato anche dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla legittimazione passiva, ma la Corte non ne ha tratto una violazione decisiva, ritenendo corretto il principio secondo cui va evocato in giudizio l'ente titolare del credito.
Usato in via analogica per descrivere il concessionario della riscossione come soggetto incaricato dal creditore e autorizzato a ricevere il pagamento, non come titolare del credito.
art. 23 L. 11 marzo 1953, n. 87
La parte non ha potere di iniziativa per sollevare direttamente la questione di legittimità costituzionale; la valutazione spetta al giudice.
art. 24, secondo comma, L. 11 marzo 1953, n. 87
La questione di costituzionalità può essere proposta o riproposta solo se rilevante e non manifestamente infondata, in connessione con questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte.
art. 53 del contenzioso tributario
La Commissione regionale aveva ritenuto inammissibile l'appello perché riproduceva le stesse argomentazioni del ricorso introduttivo; tale autonoma ratio non è stata censurata ed è sufficiente a sorreggere la decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una cartella esattoriale è impugnata per ragioni attinenti alla pretesa tributaria e non a vizi propri dell'atto, la legittimazione passiva spetta all'ente impositore titolare del credito, non al concessionario della riscossione.
- L'agente della riscossione, in tale ipotesi, svolge un ruolo meramente esecutivo e va assimilato al soggetto incaricato di ricevere il pagamento, non al creditore sostanziale.
- La mera deduzione di una questione di legittimità costituzionale non integra di per sé un motivo di ricorso per cassazione, perché la rimessione alla Corte costituzionale appartiene al potere del giudice e non delle parti.
- Non sussiste interesse alla rimessione alla Corte costituzionale quando la decisione impugnata è sorretta da una autonoma ratio non censurata, idonea da sola a mantenere fermo l'esito del giudizio.
- Nel giudizio di cassazione, una statuizione autonoma e sufficiente della sentenza impugnata che non sia specificamente attaccata rende inammissibile o infondata la censura che ne presuppone il superamento.
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