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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15899/2024 del 06/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da una transazione privata del 1988, richiamata come fonte di un diritto di abitazione su un appartamento e dell'intestazione della proprietà di due appartamenti all'ultimo piano, subordinata all'accatastamento entro una certa data, che si assumeva non eseguito. L'originario attore, poi succeduto dall'erede ricorrente, convenne in giudizio alcuni familiari per ottenere l'accertamento o il trasferimento della proprietà esclusiva dei due appartamenti. In un secondo giudizio, le controparti e una società chiesero invece l'accertamento della proprietà dei beni in loro favore, la restituzione degli immobili e il risarcimento per l'occupazione illegittima. Riunite le cause, i giudici di merito accolsero le domande avversarie e respinsero, in sostanza, la pretesa fondata sulla transazione. In cassazione la ricorrente dedusse quattro motivi: 1) omesso esame del fatto decisivo costituito dal mancato disconoscimento della scrittura privata autenticata del 9/12/1988 e mancata applicazione dell'art. 2719 c.c.; 2) inesistenza di un efficace disconoscimento della scrittura privata da parte di una controparte, con violazione degli artt. 2719 c.c., 115, 116, 214 e 215 c.p.c.; 3) omesso esame della scrittura privata e violazione di norme sulla pubblica fede dell'autenticazione, sulla scrittura privata e sulla forma degli atti; 4) erronea valutazione dell'illeggibilità delle copie della scrittura e violazione degli artt. 115, 116 e 112 c.p.c. in relazione all'art. 167 c.p.c. La Corte ha ritenuto che tutti i motivi fossero, in sostanza, diretti a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sulla totale illeggibilità della copia prodotta e sulla conseguente mancanza di efficacia probatoria del documento, operazione non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il quarto motivo si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del fatto e del contenuto del documento, insindacabile in cassazione. Di conseguenza, anche i primi tre motivi sono stati dichiarati inammissibili perché privi di decisività e, quanto al primo, comunque preclusi dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., essendovi stata una decisione conforme nei gradi di merito rispetto alle censure di vizio motivazionale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2719 c.c.

    invocato in relazione al disconoscimento della copia di scrittura privata; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché la doglianza presuppone una rivalutazione in fatto e, in parte, è assorbita dalla preclusione ex art. 348-ter c.p.c.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte lo considera parte di una censura che mira a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per censurare l'apprezzamento del giudice di merito sulla prova documentale; la Corte esclude che la doglianza sia proponibile come errore di legittimità quando mira a sostituire la propria valutazione a quella del giudice.

  • art. 214 c.p.c.

    menzionato nel secondo motivo in tema di disconoscimento della scrittura, ma senza rilievo decisivo autonomo nel giudizio di cassazione.

  • art. 215 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 214 c.p.c. sulla contestazione della scrittura privata; la censura è respinta perché non decisiva e sostanzialmente diretta a riesaminare i fatti.

  • art. 167 c.p.c.

    evocato nel quarto motivo in relazione alle difese della parte convenuta, ma la Corte reputa la doglianza inammissibile perché volta a criticare l'apprezzamento di merito.

  • art. 221 c.p.c.

    citato dalla ricorrente nel terzo motivo; la Corte non lo applica in modo autonomo, ritenendo la censura priva di decisività.

  • art. 2700 c.c.

    richiamato nel terzo motivo sulla fede privilegiata dell'atto e dell'autenticazione, ma la Corte non affronta il merito della questione per difetto di decisività della censura.

  • art. 1967 c.c.

    richiamato nel terzo motivo in tema di transazione; la Corte non ne esamina il contenuto sostanziale, perché la questione è assorbita dall'inammissibilità delle doglianze.

  • art. 1350 c.c.

    richiamato nel terzo motivo sulla forma degli atti; la Corte non si pronuncia nel merito della relativa applicazione.

  • art. 112 c.p.c.

    evocato nel quarto motivo, ma la Corte esclude che vi sia un vizio di ultrapetizione o omissione, ravvisando solo una critica alla valutazione del materiale probatorio.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    il primo motivo viene ricondotto a un vizio di omesso esame di fatto decisivo, ma la Corte ritiene la censura inammissibile perché non mira a un fatto decisivo bensì a una rivalutazione del contenuto documentale.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    la Corte lo applica come preclusione al vizio di motivazione, poiché vi è stata decisione conforme nei gradi di merito e l'appello è stato introdotto dopo l'entrata in vigore della norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato in collegamento con l'ulteriore contributo unificato dovuto in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di diritto in una richiesta di nuova valutazione del fatto o del materiale probatorio: quando il ricorso mira sostanzialmente a rimettere in discussione l'accertamento del contenuto di un documento, la doglianza è inammissibile.
  • La contestazione dell'efficacia probatoria di una copia di scrittura privata, ove il giudice di merito abbia accertato in fatto la sua illeggibilità o irrilevanza, non può essere riesaminata in cassazione se la critica si limita a contrapporre una diversa lettura del documento.
  • Quando le decisioni di primo e secondo grado sono conformi sul punto decisivo, il vizio motivazionale è soggetto alla preclusione derivante dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., nei limiti previsti dalla norma.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile anche quando, pur evocando norme sulla prova documentale o sul disconoscimento della scrittura privata, non individui un fatto decisivo effettivamente trascurato e miri invece a ottenere un nuovo giudizio sul merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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