Cassazione Civile, Ordinanza n. 36913/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di servizi nei confronti di una società alberghiera per oltre novemila euro. L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società alberghiera veniva accolta dal Tribunale, mentre veniva rigettata la sua domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito per oltre quarantamila euro, fondata sull'assunto che le fossero state illegittimamente addebitate somme per la voce "depurazione (fogna)" e per spese di spedizione delle fatture. L'appello, limitato alla domanda riconvenzionale, veniva rigettato dalla Corte territoriale. In cassazione la società alberghiera deduceva, con unico motivo ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione degli artt. 2033 e 2697 c.c., lamentando erronea applicazione delle regole sull'onere della prova in tema di indebito: sosteneva che la Corte d'appello avesse ritenuto non provata la debenza delle somme senza considerare la sentenza della Corte costituzionale n. 335/2008 e la normativa attuativa, nonché la mancanza del servizio di depurazione sull'isola e l'asserita assenza di un impianto proprio della ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la ricorrente si fosse limitata a riproporre argomenti già svolti in appello, fondati sulla sentenza della Corte costituzionale n. 335/2008, senza censurare in modo adeguato l'impianto complessivo della decisione d'appello, basato sulla mancata prova di quanto effettivamente corrisposto per la voce contestata, sulla mancata prova che non vi fosse servizio di depurazione sull'isola e sulla mancata dimostrazione dell'inesistenza di un impianto autonomo o dell'eventuale rimborso già percepito in base alla normativa attuativa. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
viene richiamato come base formale del motivo di ricorso, ma la censura è ritenuta inidonea a scalfire la ratio decidendi della sentenza d'appello
norma invocata per sostenere l'azione di ripetizione di indebito; la Corte non ne entra nel merito perché reputa il motivo inammissibile
norma invocata sul riparto dell'onere della prova; la Corte rileva che la sentenza impugnata era fondata sulla mancanza di prova adeguata della pretesa restitutoria
art. 8 sexies del d.l. 30 dicembre 2008, n. 208
richiamato come normativa attuativa della sentenza della Corte costituzionale n. 335/2008, ma la ricorrente non ha fornito adeguata prova dell'eventuale rimborso percepito
Corte cost. n. 335 del 10 ottobre 2008
invocata dalla ricorrente a fondamento della pretesa restitutoria; la Corte osserva che il richiamo non basta senza una censura specifica della motivazione d'appello e senza prova dei presupposti fattuali
Cass. n. 8334 del 31 marzo 2017
menzionata come precedente conforme che aveva già affrontato un tema analogo
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
richiamati per la trattazione camerale del ricorso secondo il rito accelerato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando si limita a riproporre argomenti già svolti nei gradi di merito senza aggredire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- In tema di ripetizione di indebito, chi agisce per il rimborso deve allegare e provare in modo adeguato sia l'effettivo pagamento sia i presupposti di non debenza della somma richiesta.
- Il richiamo a pronunce della Corte costituzionale o a norme attuative non è sufficiente, da solo, a fondare il diritto alla ripetizione se non vengono dimostrati i concreti presupposti fattuali e l'eventuale avvenuto rimborso già percepito.
- La censura sul riparto dell'onere della prova è inidonea se la sentenza di merito si fonda sulla complessiva carenza probatoria della pretesa restitutoria e tale impianto non viene specificamente confutato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, se dovuto, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
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