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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36913/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di servizi nei confronti di una società alberghiera per oltre novemila euro. L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società alberghiera veniva accolta dal Tribunale, mentre veniva rigettata la sua domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito per oltre quarantamila euro, fondata sull'assunto che le fossero state illegittimamente addebitate somme per la voce "depurazione (fogna)" e per spese di spedizione delle fatture. L'appello, limitato alla domanda riconvenzionale, veniva rigettato dalla Corte territoriale. In cassazione la società alberghiera deduceva, con unico motivo ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione degli artt. 2033 e 2697 c.c., lamentando erronea applicazione delle regole sull'onere della prova in tema di indebito: sosteneva che la Corte d'appello avesse ritenuto non provata la debenza delle somme senza considerare la sentenza della Corte costituzionale n. 335/2008 e la normativa attuativa, nonché la mancanza del servizio di depurazione sull'isola e l'asserita assenza di un impianto proprio della ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la ricorrente si fosse limitata a riproporre argomenti già svolti in appello, fondati sulla sentenza della Corte costituzionale n. 335/2008, senza censurare in modo adeguato l'impianto complessivo della decisione d'appello, basato sulla mancata prova di quanto effettivamente corrisposto per la voce contestata, sulla mancata prova che non vi fosse servizio di depurazione sull'isola e sulla mancata dimostrazione dell'inesistenza di un impianto autonomo o dell'eventuale rimborso già percepito in base alla normativa attuativa. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    viene richiamato come base formale del motivo di ricorso, ma la censura è ritenuta inidonea a scalfire la ratio decidendi della sentenza d'appello

  • art. 2033 c.c.

    norma invocata per sostenere l'azione di ripetizione di indebito; la Corte non ne entra nel merito perché reputa il motivo inammissibile

  • art. 2697 c.c.

    norma invocata sul riparto dell'onere della prova; la Corte rileva che la sentenza impugnata era fondata sulla mancanza di prova adeguata della pretesa restitutoria

  • art. 8 sexies del d.l. 30 dicembre 2008, n. 208

    richiamato come normativa attuativa della sentenza della Corte costituzionale n. 335/2008, ma la ricorrente non ha fornito adeguata prova dell'eventuale rimborso percepito

  • Corte cost. n. 335 del 10 ottobre 2008

    invocata dalla ricorrente a fondamento della pretesa restitutoria; la Corte osserva che il richiamo non basta senza una censura specifica della motivazione d'appello e senza prova dei presupposti fattuali

  • Cass. n. 8334 del 31 marzo 2017

    menzionata come precedente conforme che aveva già affrontato un tema analogo

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • artt. 375 e 380 bis c.p.c.

    richiamati per la trattazione camerale del ricorso secondo il rito accelerato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando si limita a riproporre argomenti già svolti nei gradi di merito senza aggredire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • In tema di ripetizione di indebito, chi agisce per il rimborso deve allegare e provare in modo adeguato sia l'effettivo pagamento sia i presupposti di non debenza della somma richiesta.
  • Il richiamo a pronunce della Corte costituzionale o a norme attuative non è sufficiente, da solo, a fondare il diritto alla ripetizione se non vengono dimostrati i concreti presupposti fattuali e l'eventuale avvenuto rimborso già percepito.
  • La censura sul riparto dell'onere della prova è inidonea se la sentenza di merito si fonda sulla complessiva carenza probatoria della pretesa restitutoria e tale impianto non viene specificamente confutato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, se dovuto, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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