Cassazione Civile, Ordinanza n. 24418/2023 del 10/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un investitore ha agito contro la banca intermediaria chiedendo, in via principale, l'accertamento di inesistenza e/o nullità del contratto quadro di investimento e dei successivi ordini di acquisto di azioni di una società emittente, per difetto di forma scritta e incompletezza del primo contratto; in subordine, la risoluzione dei contratti, ovvero l'annullamento e/o l'inefficacia degli stessi, per violazione degli obblighi di informazione, di buona fede e delle regole sul conflitto di interessi; in ogni caso, la condanna della banca al risarcimento dei danni a titolo contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale. La Corte di appello aveva respinto l'appello, ritenendo provato che il contratto quadro fosse stato sottoscritto dall'investitore e dal coniuge contitolare, che la banca avesse fornito adeguate informazioni sulla non adeguatezza e rischiosità delle operazioni e che gli acquisti fossero stati voluti dall'investitore, escludendo altresì un conflitto di interessi rilevante. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 21 TUF e 27, 28, 31, 34 e 43 Reg. Consob n. 16190/2007, lamentando che gli avvertimenti di inadeguatezza fossero generici e privi delle ragioni specifiche e che non fosse stato comunicato il conflitto di interessi; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c., 21 TUF, 34, comma 6, Reg. Consob n. 16190/2007 e 1176 c.c., sostenendo che la banca non avesse assolto all'obbligo di informarlo sull'andamento del titolo e che non potesse operare la non contestazione sulla ricezione delle comunicazioni; 3) violazione degli artt. 1218, 1226, 2043 e 2059 c.c., censurando l'assorbimento della domanda risarcitoria nonostante l'allegato inadempimento della banca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, ritenendo che tutte le censure si risolvessero in una contestazione dell'accertamento di fatto compiuto dalla Corte di merito o comunque non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare, ha rilevato che il primo motivo presupponeva un diverso quadro fattuale, non risultante dalla sentenza, circa la presunta genericità delle informazioni e la mancata descrizione delle ragioni di inadeguatezza, mentre la Corte territoriale aveva accertato una informazione precisa e completa e l'esclusione di un conflitto di interessi rilevante al momento delle operazioni. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché fondato su una lettura non corretta della decisione di merito, la quale aveva applicato la non contestazione alla ricezione delle comunicazioni, non al loro invio. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile poiché presupponeva l'esistenza di un inadempimento della banca, escluso dal giudice di appello. È stato conseguentemente assorbito il ricorso incidentale condizionato della banca. La Corte ha condannato il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sugli obblighi informativi dell'intermediario e sulla correttezza nella prestazione dei servizi di investimento; la censura è stata ritenuta inammissibile perché fondata su un diverso accertamento di fatto rispetto a quello compiuto in merito all'adeguatezza dell'informazione resa
artt. 27, 28, 31, 34 e 43 Reg. Consob 29 ottobre 2007, n. 16190
richiamati come disciplina regolamentare degli obblighi informativi e di comportamento dell'intermediario; la Corte ha escluso che la sentenza impugnata ne avesse fatto falsa applicazione, poiché il ricorso presupponeva fatti non accertati
invocato in relazione al principio di non contestazione; la Corte ha chiarito che il giudice di merito aveva applicato tale principio alla ricezione delle comunicazioni, non al loro invio
richiamato come parametro di diligenza dell'intermediario nell'adempimento degli obblighi informativi
invocato in relazione alla responsabilità contrattuale per l'allegato inadempimento dell'intermediario, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché presupponeva un inadempimento escluso
richiamato ai fini della quantificazione equitativa del danno, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile
richiamato a fondamento della domanda risarcitoria anche in chiave extracontrattuale, ma senza superare il previo accertamento negativo dell'inadempimento
richiamato in relazione alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale; la Corte non ha esaminato il merito per l'inammissibilità del motivo
richiamato quale base procedurale per la trattazione in camera di consiglio
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del fatto: il ricorrente deve assumere come dato obbligato l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito e mostrare un errore di sussunzione, non contestare la ricostruzione della vicenda.
- È inammissibile il motivo che, sotto l'apparenza della violazione di legge, presupponga fatti diversi da quelli accertati nella sentenza impugnata, ad esempio sostenendo la genericità di un'informazione quando il giudice di merito abbia accertato che essa era precisa e completa.
- Il motivo per violazione di legge deve aggredire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione si fonda su una determinata ragione ostativa, il ricorso è inammissibile quando si limiti a prospettare circostanze non decisive o temporalmente irrilevanti rispetto a quella ratio.
- Il principio di non contestazione opera rispetto ai fatti non specificamente contestati nella loro esistenza o nel loro contenuto, e il suo uso da parte del giudice di merito non può essere censurato se il ricorrente ne fraintende l'oggetto effettivo, ad esempio confondendo l'invio di una comunicazione con la sua effettiva ricezione.
- La domanda risarcitoria fondata sulla responsabilità dell'intermediario presuppone l'accertamento dell'inadempimento degli obblighi informativi o di correttezza; se tale inadempimento è escluso in fatto dal giudice di merito e tale esclusione resiste al sindacato di legittimità, le censure sul danno restano inammissibili.
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