Cassazione Penale, Sentenza n. 07575/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che, in parziale riforma del giudizio abbreviato di primo grado, aveva confermato le condanne per reati connessi a stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990). Le censure principali erano: mancanza di prova o vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'associazione a delinquere ex art. 74 d.P.R. 309/90 (si prospettava trattarsi di mera cooperazione/concorso per un singolo reato continuato e non di un sodalizio organizzato); mancata o erronea imputazione della partecipazione individuale di ciascun ricorrente; contestazione del riconoscimento dell'aggravante per ingente quantità ex art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 (criticando conteggio piante e campionamento); dedotte violazioni nella valutazione della recidiva, nelle attenuanti (art. 114 cod. pen.), nel calcolo e motivazione del trattamento sanzionatorio (art. 133 cod. pen.) e nell'applicazione di riduzioni/continuazione; inoltre un ricorso (La Marca) contestava vizi relativi a un concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi dei seguenti imputati: Lo Nobile Giovanni Giuseppe, Salvatore Martini, Gaetano Cordova, Antonino Chiovaro, Massimiliano Cottonaro, Pietro Canestro, Nunzio Settimo, Pietro D'Angelo e Atanasio Fava, statuendo che le sentenze di merito (prima e d'appello, letti come un'unica motivazione) erano logiche e fondate sulla sussistenza dell'associazione e sugli elementi probatori acquisiti (intercettazioni, videoriprese, conteggio e analisi di campioni di piante, uso di mezzi comuni, divisione dei compiti, cassa comune, ripetitività e dimensione della coltivazione). Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso di Giuseppe Alessandro La Marca per le limitazioni imposte dal rito del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. Per legge i ricorrenti rigettati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali. In sintesi, la Cassazione ha confermato la qualificazione associativa, il riconoscimento dell'aggravante per ingente quantità e la responsabilità individuale così come delineata dalla Corte territoriale, ritenendo infondate le censure di vizio motivazionale e di valutazione probatoria.
Norme richiamate
La norma è stata interpretata nel senso che per configurare il reato associativo è necessario un quid pluris rispetto al mero concorso: esistenza di una struttura organizzativa stabile, divisione di ruoli, mezzi comuni, continuità e programma criminoso indeterminato. La Corte ha ritenuto presenti tali requisiti sulla base di intercettazioni, videosorveglianze, uso di mezzi e cassa comune
Riferita alla coltivazione/detenzione/traffico di stupefacenti: la Corte ha confermato che l'ampia piantagione e le prove raccolte comprovano la finalità di cessione e la pluralità di delitti connessi
art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990
L'aggravante per ingente quantità è stata ritenuta sussistente in base al conteggio analitico delle piante (circa 20.000) e ai risultati di analisi su campioni che hanno rilevato percentuali significative di THC; la Corte ha ritenuto legittimo inferire dall'esame a campione l'attitudine della maggior parte delle piante a produrre sostanza stupefacente
Applicato al caso di La Marca: la Corte ricorda che il ricorso in cassazione contro sentenze pronunciate a seguito di concordato in appello è ammissibile solo per questioni attinenti alla formazione della volontà di concordare, al consenso del PM o al contenuto difforme della pronuncia; altri motivi (es. determinazione della pena) risultano inammissibili
L'attenuante per partecipazione di minima importanza è stata esclusa quando è contestato il reato associativo, e la Corte ha ritenuto che la partecipazione di soggetti attivi nell'organizzazione non sia compatibile con tale attenuante
Richiamato in relazione alla determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice del merito circa la pena sia adeguata e che le doglianze non dimostrino interesse concreto e attuale per rendere ammissibili i motivi di cassazione
Richiamato in relazione al bilanciamento tra attenuanti e aggravanti; la Corte ritiene che i giudici di merito abbiano compiuto una valutazione congrua e motivata
Menziionato nelle doglianze (riferimento a diminuzioni di pena per particolare tenuità o circostanze personali): la Corte ha ritenuto infondate le censure che invocavano la sua applicazione in contrasto con le aggravanti e la recidiva accertata
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Riferito al cumulo e aumento di pena per la continuazione: la Corte ha ritenuto che l'aumento operato in concreto sia adeguatamente motivato in rapporto all'ingente numero di piante e ai diversi cicli produttivi
Massime di principio
- Per distinguere associazione a delinquere (art.74 DPR 309/90) da mera cooperazione/concorso: occorre accertare l'elemento organizzativo (struttura stabile, divisione di ruoli, mezzi comuni, continuità e programma indeterminato); la mera partecipazione a una singola coltivazione non basta se mancano questi elementi
- Intercettazioni e linguaggio criptico costituiscono prova valutabile come fatto: la loro interpretazione è questione di fatto rimessa al giudice di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se logica e coerente con le esperienze
- In presenza di vasta piantagione, esami su campioni e conteggi analitici possono legittimare il riconoscimento dell'aggravante per ingente quantità; le critiche generiche al campionamento o al conteggio devono dimostrare un errore logico concreto per essere fondate
- Nel rito abbreviato (scelta negoziale), le risultanze investigative acquisite assumono particolare rilevanza probatoria; ciò rende più difficile contestare in Cassazione la valutazione delle prove raccolte in sede investigativa
- Richieste di attenuanti di minima importanza sono inconciliabili con l'accertamento di una partecipazione organica e continuativa a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti
- I ricorsi contro sentenze pronunciate a seguito di concordato in appello (art.599-bis c.p.p.) sono limitati: molte censure su determinazione della pena o valutazioni di merito risultano inammissibili
- Le censure meramente interpretative o alternative (ossia proposte possibili letture diverse dei fatti senza fornire elementi oggettivi che rendano illogica la decisione) raramente prevalgono in Cassazione
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