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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15167/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

La controversia

Un consorzio di smaltimento rifiuti aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un comune per il pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di quote associative arretrate, quote di ripiano del disavanzo e quota di contributo a pareggio per l'anno 2010. Il tribunale aveva accolto l'opposizione del comune e revocato il decreto, ritenendo non provata la pretesa creditoria; la corte d'appello aveva confermato, osservando che agli atti risultava prodotto solo il bilancio 2010 e una tabella millesimale, senza idonea documentazione per dimostrare an e quantum del credito, e che la richiesta relativa al ripiano del disavanzo era anche priva di specifica imputazione temporale. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, deducendo: omesso esame di fatti decisivi; motivazione apparente; omesso esame di bilanci e attestazione di debito; violazione degli artt. 112, 113, 345 e 346 c.p.c. e del principio jura novit curia; violazioni della disciplina speciale dei consorzi rifiuti; omessa esibizione documentale e mancata consulenza tecnica. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato, in via pregiudiziale, che il ricorso era improcedibile perché non era stata depositata nei termini la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, necessaria per verificare la tempestività dell'impugnazione. Ha poi aggiunto che, anche a prescindere da tale ragione, tutti i motivi erano inammissibili perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza di merito, fondata sulla mancanza in atti di documentazione idonea a provare il credito e sulla genericità della domanda relativa al ripiano del disavanzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso del consorzio e lo ha condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del comune, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto. In motivazione ha precisato che mancava il deposito della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, nonostante nel ricorso si facesse riferimento a una notificazione via PEC; quindi non era possibile verificare ex actis la tempestività del ricorso. Ha inoltre osservato, solo in via subordinata, che i motivi erano comunque inammissibili perché non censuravano la reale base decisoria della sentenza d'appello, cioè l'insufficienza della prova documentale del credito e la genericità della domanda di ripiano del disavanzo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È richiamato per il motivo di nullità della sentenza per motivazione apparente e error in procedendo; la Corte ribadisce che la censura deve confrontarsi con la reale ratio decidendi e non può essere generica o eccentrica.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio oggi consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non dell'omessa valutazione di singoli elementi istruttori o di una diversa lettura delle prove.

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando i motivi non contengono una critica specifica della decisione impugnata, ma si risolvono in un 'non motivo'.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente e riprodurre il contenuto degli atti e documenti su cui fonda i motivi, nonché la loro collocazione processuale.

  • art. 369, comma 1 c.p.c.

    Il deposito della copia della sentenza impugnata munita della relata di notificazione deve avvenire nel termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso; in difetto il ricorso è improcedibile.

  • art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.

    La mancata produzione della sentenza notificata, se la notificazione è avvenuta, determina improcedibilità, salvo che il documento sia comunque nella disponibilità del giudice nei casi ammessi dalla giurisprudenza.

  • art. 372 c.p.c.

    È richiamato come strumento di produzione successiva di documenti, ma non consente di sanare oltre il termine l'omissione del deposito della relata di notificazione in presenza di notifica non telematica.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 633 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere che la documentazione prodotta era sufficiente a fondare il decreto ingiuntivo.

  • art. 634 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente in relazione alla prova scritta necessaria per il procedimento monitorio.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato tra le norme processuali asseritamente violate per pretesa ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la censura è ritenuta generica.

  • art. 113 c.p.c.

    È richiamato insieme al principio jura novit curia, ma senza specificare il concreto errore di diritto della sentenza impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    È invocato per contestare la valutazione delle prove e l'omessa ammissione di attività istruttorie.

  • art. 116 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla valutazione delle prove, ma la Corte osserva che la doglianza mira in realtà a ottenere una diversa ricognizione del fatto.

  • art. 210 c.p.c.

    L'ordine di esibizione è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito; il mancato esercizio del potere non è di regola sindacabile in cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato dal ricorrente in tema di onere probatorio; la Corte rileva che la censura non si confronta con la mancanza di prova del credito.

  • art. 24 Cost.

    È evocato dal ricorrente per lamentare un'asserita amputazione della fase istruttoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    È indicato come norma che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso è improcedibile se, quando la sentenza impugnata risulta notificata, non è depositata nei termini la copia autentica della decisione con la relata di notificazione, perché la Corte deve poter verificare ex actis la tempestività dell'impugnazione.
  • La mancata contestazione della controparte non sana l'omesso deposito della relata di notifica della sentenza impugnata quando la notificazione sia avvenuta in forma non telematica; la sanatoria giurisprudenziale opera solo nei casi in cui il documento sia comunque nella disponibilità del giudice o nelle ipotesi peculiari della notifica digitale.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se censura argomenti diversi, si limita a ripetere tesi difensive o presuppone circostanze non risultanti dagli atti, è inammissibile come non motivo.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la semplice divergenza sulla valutazione delle prove o la mancata considerazione di singoli documenti.
  • Chi deduce in cassazione la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. deve indicare e riprodurre con precisione i documenti richiamati e la loro collocazione processuale; il generico rinvio agli atti non consente il controllo di legittimità.
  • L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e la consulenza tecnica d'ufficio sono rimessi alla valutazione del giudice di merito; la loro mancata ammissione è sindacabile solo nei limiti in cui si traduca in un effettivo omesso esame di un fatto storico decisivo, e solo quando la controversia richieda davvero un accertamento tecnico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveNotificazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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