Sentenza n. 2415/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7521/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7521/2023, relativa al riconoscimento della carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto che il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con sentenza n. 7521/2023, aveva condannato il Ministero a riconoscergli il beneficio della carta elettronica previsto dall’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, nella misura di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici indicati, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994. La sentenza era stata notificata al Ministero il 31 gennaio 2024, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione della cancelleria del 9 luglio 2024, e il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997, era inutilmente decorso. Persistendo l’inadempimento dell’Amministrazione, il ricorrente ha chiesto l’accertamento della mancata esecuzione del giudicato, l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., in ragione della mancata impugnazione della sentenza costituente titolo esecutivo e dell’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, mediante il pagamento delle spettanze riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV, o un funzionario delegato munito delle necessarie competenze tecniche. Il giudice ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza. Ha inoltre stabilito le modalità di determinazione e presentazione del compenso del commissario e gli obblighi di deposito telematico tramite PAT. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.
Disciplina l’azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, fissando il termine per adempiere e nominando, ove necessario, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Il decorso inutile del termine dilatorio per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, insieme alla definitività del titolo, presupposto per l’azione esecutiva e di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato quale fondamento della corresponsione di interessi o rivalutazione sulle somme riconosciute dal titolo giudiziale.
È richiamato per la successiva liquidazione del compenso del commissario ad acta, anche con riferimento all’utilizzo del mezzo proprio.
È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell’adempimento dell’incarico commissariale.
Prevede il termine, a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza.
Massime di principio
- Quando una sentenza non impugnata condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie dell’amministrazione, il creditore può agire in ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un’obbligazione pecuniaria, il giudice può ordinare all’amministrazione il pagamento integrale delle somme riconosciute dal titolo entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’ulteriore inottemperanza.
- L’incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, e non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.
- Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti dell’incarico esclusivamente mediante la procedura del Processo Amministrativo Telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
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