Cassazione Civile, Ordinanza n. 11090/2024 del 24/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La vicenda riguarda tre ricorsi per cassazione proposti contro distinti decreti del Giudice di pace di Torino: (1) convalida del trattenimento disposto dal Questore ai fini dell'espulsione; (2) rigetto dell'istanza di riesame del trattenimento; (3) proroga di trenta giorni del trattenimento. Il ricorrente deduceva, nel primo giudizio, la nullità della convalida per motivazione meramente apparente, perché il Giudice di pace si era limitato a richiamare le ragioni della Questura senza esaminare le difese contro il decreto di espulsione presupposto. Nel secondo giudizio lamentava, da un lato, che l’istanza di riesame non potesse essere dichiarata inammissibile per la sola mancanza di elementi nuovi e, dall’altro, che il giudice avesse omesso di verificare la manifesta illegittimità del decreto espulsivo presupposto, dedotta per violazione del principio di irretroattività della norma applicata e per incompetenza del Viceprefetto aggiunto che aveva sottoscritto l’atto senza delega. Nel terzo giudizio censurava la proroga del trattenimento perché fondata sulla sola presunzione di legittimità del decreto espulsivo e sulla mancata sospensione del medesimo, nonché perché la richiesta di identificazione alle autorità consolari era stata inviata solo pochi giorni prima della domanda di proroga, senza reali gravi difficoltà nell’identificazione o nell’ottenimento dei documenti di viaggio. La Corte ha ritenuto fondati il primo motivo del primo ricorso, il primo e il secondo motivo del secondo ricorso nei limiti esaminati, e il primo motivo del terzo ricorso; ha richiamato inoltre il principio di invalidità derivata dei provvedimenti successivi alla convalida iniziale del trattenimento.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva, ha accolto i ricorsi, ha cassato senza rinvio i decreti impugnati e ha ritenuto ormai decorso il termine di legge per provvedere alla convalida del trattenimento. Ha escluso la necessità di esaminare il secondo motivo del terzo ricorso, perché superato dall’accoglimento del primo, e ha regolato le spese richiamando il regime del patrocinio a spese dello Stato previsto dal testo unico immigrazione e dal d.P.R. n. 115/2002, senza porre una condanna alle spese in favore dello Stato nei confronti di un’Amministrazione statale soccombente.
Norme richiamate
Viene usato come parametro dei vizi deducibili in cassazione; per il vizio motivazionale la Corte richiama il limite del controllo al "minimo costituzionale" e la sola motivazione apparente o inesistente.
Richiamato come norma violata per omessa pronuncia o insufficiente esame delle difese svolte contro i provvedimenti impugnati.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Richiamato in relazione al decreto di espulsione presupposto del trattenimento e alla verifica della sua legittimità incidentale.
Disciplina il trattenimento dello straniero, la convalida e la proroga; il giudice deve controllare anche la manifesta illegittimità dell'espulsione presupposta e non può fondare la proroga su mere formule di legittimità presunta.
art. 15 Direttiva 2008/115/CE
È considerata direttamente applicabile; consente il riesame del trattenimento e impone il rilascio quando non sussistano più le condizioni o una ragionevole prospettiva di allontanamento.
art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998
Richiamato come base del decreto espulsivo non opposto, la cui legittimità è stata contestata dal ricorrente in via incidentale.
art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998
Richiamato tra le norme invocate a sostegno della dedotta illegittimità del trattenimento e dell'espulsione presupposta.
Richiamato come norma ritenuta applicata retroattivamente dal prefetto, in relazione alla contestazione di una condotta dichiarativa che il ricorrente sosteneva non essergli esigibile per la data di ingresso in Italia.
Richiamato in relazione all’obbligo dichiarativo contestato nel provvedimento prefettizio di espulsione.
art. 15, par. 1, Direttiva 2008/115/CE
Richiamato per i presupposti del trattenimento e della proroga, legati all’esistenza di prospettive ragionevoli di allontanamento e alla necessità di identificazione.
Richiamato come modulo camerale interno utilizzato per il riesame del trattenimento.
Richiamato per la liquidazione del compenso e delle spese al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vittoriosa contro una pubblica amministrazione.
art. 83, comma 2, d.P.R. 115/2002
Indicato come norma che, nel giudizio di cassazione, attribuisce al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o a quello indicato dalla Corte il potere di liquidare il compenso del difensore ammesso al patrocinio.
Esclusa la sua applicazione alla soccombenza di un’Amministrazione statale, perché la condanna alle spese a favore dello Stato riguarda la diversa ipotesi in cui la parte soccombente sia non ammessa al patrocinio.
Richiamato per affermare l’ammissione ex lege al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi di convalida del trattenimento dello straniero.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura per motivazione è ammessa solo quando il provvedimento presenti una motivazione apparente, mancante, perplessa o incomprensibile; non è sufficiente lamentare un difetto di sufficienza argomentativa.
- In sede di convalida o proroga del trattenimento dello straniero, il giudice deve svolgere un controllo effettivo sulla legalità della misura e non può limitarsi a recepire acriticamente le ragioni dell’autorità amministrativa.
- Il giudice chiamato a decidere sul trattenimento o sulla sua proroga deve rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto, anche quando tale illegittimità consista in una situazione di inespellibilità o nell’erronea applicazione retroattiva di una norma.
- Il riesame del trattenimento è sempre ammissibile ai sensi dell’art. 15 della direttiva 2008/115/CE, che ha efficacia diretta; non può essere negato per il solo fatto che non siano allegati elementi nuovi o che sia già stata proposta una precedente istanza.
- La motivazione che respinge il riesame può limitarsi a confutare l’eventuale novità dei profili dedotti, ma deve comunque confrontarsi con le censure di illegittimità del trattenimento o dell’atto presupposto.
- Se i provvedimenti successivi alla convalida iniziale del trattenimento dipendono da essa, la caducazione della convalida comporta l’invalidità derivata anche degli atti successivi.
- Nei procedimenti di trattenimento dello straniero la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato beneficia dell’ammissione ex lege; in caso di vittoria contro un’Amministrazione statale non si applica la condanna alle spese in favore dello Stato come per la normale soccombenza della parte non ammessa.
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