Cassazione Civile, Ordinanza n. 19235/2026 del 11/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Tre dipendenti provinciali, inquadrati nella categoria D, avevano agito per ottenere le differenze tra quanto percepito e quanto asseritamente dovuto a titolo di maggiorazione della retribuzione di posizione connessa allo svolgimento di incarichi di natura dirigenziale nel periodo 1 luglio 2009-31 dicembre 2011. La Corte d’appello aveva accolto la domanda, ritenendo legittimi i conferimenti degli incarichi: nel primo periodo come incarichi "a contratto" ex art. 110 d.lgs. n. 267 del 2000; nel secondo periodo come incarichi temporanei ex art. 52, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 per coprire posti vacanti in attesa di concorso. La Provincia ha ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione delle norme sul conferimento degli incarichi dirigenziali e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che gli incarichi erano illegittimi perché conferiti senza selezione pubblica e sulla base del solo intuitus personae, nonché che, per il periodo 2011, l’incarico era stato conferito da soggetto privo di legittimazione; in entrambi i casi, secondo la ricorrente, sarebbe mancata la prova dello svolgimento effettivo di mansioni superiori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi perché la Corte d’appello aveva già riconosciuto il diritto alla maggiorazione della retribuzione di posizione secondo la contrattazione integrativa, non specificamente censurata. Inoltre, la questione della legittimità del conferimento degli incarichi non era decisiva: anche ove l’atto fosse nullo, la retribuzione spettava comunque in base all’art. 2126 c.c.; la prova dell’effettivo svolgimento di mansioni superiori è necessaria solo quando manchi un titolo formale di assegnazione, non quando l’incarico sia stato formalmente conferito, ancorché invalido. La sentenza ha quindi confermato la condanna dell’ente al pagamento delle somme dovute e ha posto a carico della ricorrente le spese di legittimità, con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato dalla ricorrente come norma sul conferimento di incarichi dirigenziali; la Corte nega che la sua eventuale violazione incida sulla debenza della retribuzione quando l’incarico sia stato formalmente attribuito.
art. 52, commi 2 e 5, d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato dalla ricorrente per contestare il conferimento e la prova delle mansioni superiori; la Corte osserva che la prova dello svolgimento effettivo è richiesta solo se manca un titolo formale.
art. 110, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000
norma invocata sulla legittimità degli incarichi conferiti negli enti locali; la Corte ritiene comunque non decisiva la questione ai fini del diritto alla retribuzione.
richiamato per censurare l’onere della prova; la Corte chiarisce che non occorre la prova del fatto materiale delle mansioni superiori quando esiste un conferimento formale, anche se nullo.
art. 50, comma 10, d.lgs. n. 267 del 2000
richiamato nel secondo motivo per contestare la legittimazione al conferimento dell’incarico; non considerato decisivo dalla Corte.
art. 109, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000
richiamato nel secondo motivo per contestare il potere di conferimento dell’incarico; non idoneo a escludere il diritto alle differenze retributive.
anche la nullità dell’atto di conferimento non esclude il diritto alla retribuzione per il lavoro eseguito di fatto o in forza di incarico formalmente attribuito.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Quando il giudizio verte solo sulle differenze retributive dovute in base alla contrattazione collettiva o integrativa, la discussione sulla legittimità formale del conferimento dell’incarico può essere non decisiva se il diritto alla maggiorazione risulta già fondato su quel titolo contrattuale.
- La nullità o invalidità dell’atto di conferimento dell’incarico non esclude, di per sé, il diritto del dipendente alla retribuzione corrispondente alla prestazione resa, operando il principio di cui all’art. 2126 c.c.
- La prova dello svolgimento effettivo delle mansioni superiori è necessaria solo quando la prestazione sia resa in assenza di un qualsiasi titolo formale; se esiste un incarico formalmente conferito, anche se invalido, il credito retributivo non può essere negato per difetto di tale prova.
- In materia di trattamento economico accessorio, la retribuzione deve essere commisurata alla qualità della prestazione effettivamente resa, senza che la sola illegittimità dell’atto di conferimento consenta di escludere il diritto al compenso.
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