Cassazione Civile, Ordinanza n. 19756/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da decreti ingiuntivi emessi nei confronti della società ricorrente per il pagamento, a favore di alcuni dipendenti, di somme qualificate come indennità previste da un accordo sindacale del 16 luglio 2009 per l'"attività prestata fuori sede", corrisposta in buoni pasto del valore di euro 5,16 per ogni giorno di presenza. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto delle opposizioni della società, ritenendo che l'accordo dovesse applicarsi anche ai lavoratori assegnati all'ufficio del condono edilizio presso una sede diversa da quella legale. Con l'unico motivo di ricorso la società ha denunciato, ex art. 360, n. 3, c.p.c., violazione dell'accordo sindacale in relazione agli artt. 1362 e ss. c.c., sostenendo che l'indennità spettasse soltanto ai dipendenti inviati a rotazione "in missione" in contesti esterni rispetto a quelli aziendali, come i dipartimenti del Comune di Roma, e non già a chi prestasse attività in una sede diversa dalla sede legale ma sempre nell'ambito dell'organizzazione aziendale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo, pur formalmente prospettato come violazione dei canoni ermeneutici, si risolvesse nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione dell'accordo sindacale rispetto a quella accolta dal giudice di merito. La valutazione sull'interpretazione dell'atto negoziale è riservata al giudice di merito e, in sede di legittimità, è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica o incoerente, con specifica indicazione delle ragioni dell'errore; inoltre, in presenza di doppia conforme, è precluso il riesame del fatto. La società è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura in cassazione era formalmente incardinata sul vizio di violazione di legge, ma è stata ritenuta inidonea perché volta in realtà a sollecitare una diversa interpretazione dell'accordo sindacale.
Richiamati come canoni di interpretazione del negozio; la Corte ribadisce che la loro violazione deve essere specificamente allegata e dimostrata, non potendo la parte limitarsi a proporre una lettura alternativa della clausola.
In presenza di "doppia conforme", l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito non è ulteriormente riesaminabile in cassazione.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Norma modificativa richiamata con riferimento all'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- L'interpretazione di un atto di autonomia negoziale è riservata al giudice di merito e costituisce un accertamento di fatto; in cassazione è censurabile solo nei limiti della violazione dei canoni legali di ermeneutica o della motivazione illogica e incoerente.
- La denuncia di violazione delle regole di interpretazione contrattuale deve indicare in modo specifico quali canoni siano stati violati e come; non è sufficiente contrapporre alla lettura accolta dal giudice una diversa interpretazione ritenuta più favorevole.
- Quando il giudice di merito abbia scelto una tra più interpretazioni plausibili della clausola negoziale, la parte soccombente non può ottenere in cassazione una nuova valutazione del testo solo perché propone un significato alternativo ugualmente possibile.
- In presenza di doppia conforme, il riesame del fatto è precluso in cassazione, con conseguente ulteriore limitazione del sindacato sulla valutazione interpretativa compiuta dai giudici di merito.
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