Cassazione Penale, Ordinanza n. 09352/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Milano confermando comunque la condanna per guida in stato di ebbrezza. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge processuale, sostenendo l'inutilizzabilità dell'esito degli esami alcolemici perché il prelievo ematico sarebbe stato acquisito senza il necessario avviso di farsi assistere da un difensore. Con il secondo motivo ha lamentato l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso previsto dall'art. 545-bis, comma 1, c.p.p., sostenendo che ciò dovesse comportare nullità della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di una censura già esaminata e confutata in appello, senza adeguato confronto con la motivazione di merito; inoltre ha escluso che, nel caso concreto, l'obbligo di preavviso difensivo sussistesse, poiché la polizia giudiziaria si era limitata ad acquisire la documentazione di un prelievo ematico già eseguito autonomamente in ambito sanitario per diagnosi e cura. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che l'omissione dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, c.p.p. non determina nullità della sentenza, implicando una valutazione negativa circa i presupposti per la misura sostitutiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È la norma incriminatrice per la quale l'imputato era stato condannato nei giudizi di merito; la decisione di legittimità non entra nel merito della responsabilità, limitandosi a confermare la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Richiamato insieme all'art. 114 disp. att. c.p.p. per delimitare l'obbligo di avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore in occasione del prelievo ematico richiesto dalla polizia giudiziaria.
Concorre a fondare la disciplina dell'avviso difensivo in relazione al prelievo ematico utilizzato ai fini dell'accertamento alcolemico.
La sua mancata formulazione dopo la lettura del dispositivo non comporta nullità della sentenza, poiché presuppone una valutazione implicita di insussistenza dei presupposti per la misura sostitutiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre una censura già specificamente esaminata e disattesa dal giudice di merito, senza confrontarsi con la relativa motivazione e senza evidenziare reali vizi logici o giuridici.
- L'obbligo di avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore in relazione al prelievo ematico per accertamento del tasso alcolemico sussiste quando la polizia giudiziaria richieda l'esecuzione o l'ulteriore accertamento sul prelievo; non sussiste, invece, quando l'organo procedente si limiti ad acquisire la documentazione di un prelievo già autonomamente eseguito dalla struttura sanitaria per finalità diagnostiche e terapeutiche.
- La deduzione di travisamento della prova non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio in sede di legittimità, essendo preclusa alla Corte di cassazione una diversa lettura del compendio probatorio più favorevole al ricorrente.
- L'omessa formulazione dell'avviso previsto dall'art. 545-bis, comma 1, c.p.p. dopo la lettura del dispositivo non determina di per sé nullità della sentenza, quando dal contesto della decisione risulti implicitamente la negativa verifica dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva.
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