Cassazione Civile, Ordinanza n. 10120/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento di un ramo d'azienda, nel corso del quale alcuni dipendenti, originariamente alle dipendenze della società cedente, sono passati alle dipendenze prima della cessionaria originaria e poi di un'ulteriore cessionaria. I lavoratori hanno rivendicato il pagamento del cosiddetto "premio feriale", una voce retributiva corrisposta dalla cedente ogni anno a luglio sulla base di un uso aziendale assimilato a un trattamento integrativo aziendale. La corte d'appello ha riconosciuto il diritto al premio fino al 1 gennaio 2012, ritenendo che l'uso aziendale sopravvivesse al trasferimento finché le società cessionarie non avessero dimostrato l'applicazione di una contrattazione collettiva aziendale di pari livello idonea a sostituirlo; solo con la disdetta della contrattazione precedente e l'introduzione di un nuovo contratto collettivo specifico del lavoro, privo di quel premio, si sarebbe prodotto l'effetto sostitutivo ex art. 2112, comma 3, c.c. Le società hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, violazione degli artt. 2077, 2112 e 2697 c.c., sostenendo che l'effetto sostitutivo tra contratti collettivi di pari livello non richieda che la contrattazione della cessionaria disciplini il medesimo istituto specifico, ma solo che sia dello stesso livello; con un secondo motivo, hanno denunciato omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che fosse documentalmente provata l'applicazione ai dipendenti ceduti del CCNL di categoria e di accordi aziendali vigenti presso la cessionaria. I lavoratori hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi principali. Ha ritenuto che la corte territoriale si fosse correttamente attenuta al principio secondo cui, in caso di cessione di ramo d'azienda, ai lavoratori ceduti si applica il contratto collettivo vigente presso la cessionaria anche se più sfavorevole, e che l'uso aziendale maturato presso la cedente, avendo efficacia assimilabile a un contratto collettivo aziendale, non sopravvive quando la cessionaria sia dotata di propria contrattazione integrativa di pari livello. Nel caso concreto, la corte d'appello aveva accertato che presso le cessionarie non vi era prova di una contrattazione aziendale di pari livello tale da far cessare l'ultrattività dell'uso aziendale; il richiamo al "premio feriale" non implicava che la sostituzione richiedesse una disciplina sul medesimo specifico istituto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché i ricorrenti non avevano adeguatamente localizzato nei gradi di merito gli atti e i documenti su cui fondavano la censura, né avevano indicato con precisione gli accordi aziendali asseritamente vigenti. Il ricorso incidentale condizionato non è stato esaminato, essendo rimasti rigettati i ricorsi principali. Le società ricorrenti sono state condannate in solido alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello
In caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, il contratto collettivo applicato dalla cessionaria sostituisce quello della cedente se è di pari livello; l'effetto sostitutivo opera anche se la nuova disciplina è più sfavorevole e non è richiesto che regoli il medesimo istituto specifico, purché esista una contrattazione collettiva aziendale applicabile alla cessionaria.
Richiamato per qualificare l'uso aziendale come fonte con efficacia analoga a quella di un contratto collettivo aziendale, capace di sostituire le clausole meno favorevoli del trattamento individuale o collettivo previgente.
Richiamato in relazione all'onere probatorio gravante sulle società che invocavano l'esistenza presso la cessionaria di una contrattazione collettiva aziendale idonea a sostituire l'uso aziendale della cedente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La deduzione di violazione di legge è stata respinta perché fondata su una lettura erronea della sentenza impugnata e del criterio di sostituzione ex art. 2112 c.c.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La censura per omesso esame di fatto decisivo è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e per mancata precisa localizzazione degli atti e dei documenti invocati.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio con ordinanza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto dei ricorsi comporta la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In caso di cessione di ramo d'azienda, il contratto collettivo applicato dalla cessionaria sostituisce quello della cedente se interviene una disciplina collettiva di pari livello, anche quando essa sia meno favorevole ai lavoratori.
- L'uso aziendale, quando abbia efficacia assimilabile a un trattamento collettivo integrativo, segue la stessa sorte della contrattazione collettiva preesistente e non sopravvive al trasferimento se la cessionaria è già dotata di propria contrattazione integrativa di pari livello.
- Per impedire l'operatività dell'effetto sostitutivo ex art. 2112, comma 3, c.c., non è necessario che la nuova contrattazione disciplini lo stesso istituto specifico; è sufficiente la sua appartenenza al medesimo livello collettivo e la sua applicabilità presso la cessionaria.
- Chi deduce in cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo fondato su documenti ha l'onere di indicare con precisione dove il fatto sia stato introdotto nei gradi di merito e di localizzare i documenti su cui la censura si fonda.
- La mancata adeguata indicazione degli atti e dei documenti rilevanti rende inammissibile la censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 15 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10038/2024 del 15/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 15 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10053/2024 del 15/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 15 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10057/2024 del 15/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 15 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10058/2024 del 15/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 15 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10060/2024 del 15/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 15 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10061/2024 del 15/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →