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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28371/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata a D'Apuzzo per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla raccolta illecita di scommesse (capo L) e di estorsione in concorso, aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. Il difensore ha dedotto: carenza e/o errata valutazione dei gravi indizi di colpevolezza (tra cui l'asserita brevità dell'impiego di D'Apuzzo presso un'agenzia di scommesse), illegittima inversione dell'onere della prova, insufficiente prova del ruolo in relazione alle estorsioni (il coinvolgimento deriverebbe dalla ricezione di un file pdf inoltrato da terzi via Whatsapp), mancanza di specificazione degli apporti contributivi, motivazione generica sulle esigenze cautelari e mancata considerazione di misure meno afflittive (arresti domiciliari o presidi elettronici), nonché carenza di attualità delle esigenze cautelari (fatti di dicembre 2021).

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 606 co.1 lett. e) c.p.p., la Cassazione non può sindacare nel merito la valutazione dei gravi indizi o delle esigenze cautelari se non nel caso di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale del riesame aveva motivatamente desunto dalla lettura delle intercettazioni e dei messaggi la piena conoscenza da parte di D'Apuzzo del sistema di scommesse non autorizzate e il suo ruolo operativo (bookmaker/allibratore), nonché la sua conoscenza e partecipazione rispetto alla lista di commercianti e alle modalità di vendita estorsiva dei gadget. È stata inoltre ritenuta sussistente la concreta esigenza di prevenire la reiterazione dei reati, in ragione della pluralità e reiterazione delle condotte e del numero degli interessati; richiamata la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per i delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Norma dell'aggravamento che ha portato il giudice a ritenere la maggiore gravità dei reati e a richiamare la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per i reati aggravati.

  • art. 606 co.1 lett. e) c.p.p.

    Limita l'oggetto del sindacato della Cassazione sulle misure cautelari: possono essere esaminate le doglianze sulla motivazione solo se integrano vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato relativamente alle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato) che giustificano misure restrittive.

  • art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Richiamata per estensione la duplice presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere per reati particolarmente gravi; applicata anche ai delitti aggravati ex art. 416-bis.1.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese e, con la dichiarazione di inammissibilità, la possibile condanna alla Cassa delle ammende; utilizzata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00.

  • art. 94, commi 1-ter e 1-bis disp. att. c.p.p.

    Prevede la comunicazione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti conseguenti alla mancata rimessione in libertà.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione il sindacato sulla sussistenza dei gravi indizi e sulle esigenze cautelari è molto limitato: è possibile solo per vizi di motivazione manifesti o di nullità; non è consentita la rivalutazione dei fatti e delle intercettazioni.
  • Intercettazioni, messaggi e liste operative (es. elenchi di commercianti, quantitativi, prezzi) possono costituire elementi indiziari rilevanti se la motivazione del giudice di merito ne ricostruisce coerentemente la portata.
  • La brevità temporale di un rapporto lavorativo non esclude automaticamente la partecipazione a un'associazione criminale se gli elementi emergenti (ruolo, ripetizione, contenuto delle comunicazioni) indicano un apporto significativo.
  • Per reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 la custodia cautelare in carcere può ritenersi presumibilmente adeguata; il ricorso a misure meno afflittive richiede valutazione motivata e non può limitarsi a mere enunciazioni.
  • La difesa che solleva questioni di carenza probatoria deve evidenziare vizi di motivazione specifici e non la sola divergenza di apprezzamento dei fatti, altrimenti la censura è destinata a essere inammissibile.
  • La mera ricezione o inoltro di documenti (es. un pdf) non è automaticamente esimente: va valutato il contesto comunicativo e l'eventuale ruolo operativo dimostrato da altre intercettazioni o elementi di prova.

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