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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29171/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (preponente)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di agenzia/mandato commerciale per la promozione e conclusione di finanziamenti e leasing per l'acquisto di veicoli in una determinata zona. La società agente ha sostenuto che la preponente, dopo il cambio dell'amministratore della prima, avesse cooperato allo svuotamento del portafoglio clienti, dirottando la clientela verso un nuovo agente e gestendo le pratiche in modo da tenere la controparte all'oscuro della nuova organizzazione commerciale. Per questo ha comunicato il recesso per giusta causa e ha chiesto: accertarsi la legittimità del recesso; condannarsi la preponente al pagamento di provvigioni asseritamente non corrisposte, dell'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., dell'indennità sostitutiva del preavviso e del risarcimento del danno. La convenuta ha resistito e proposto domanda riconvenzionale per l'indennità sostitutiva del preavviso e per il risarcimento del danno. In primo grado le domande dell'agente sono state respinte e la stessa è stata condannata al pagamento dell'indennità di preavviso alla preponente; la decisione è stata confermata in appello. In cassazione sono stati dedotti sei motivi: 1) nullità/irregolarità della procura alle liti e dell'autentica della firma; 2) tardività della costituzione della convenuta e conseguente inammissibilità della riconvenzionale; 3) violazione dei doveri di buona fede, correttezza e cooperazione del preponente nella gestione del portafoglio clienti; 4) errata esclusione della giusta causa di recesso; 5) violazione delle regole su onere della prova e ammissione dei mezzi istruttori; 6) erronea esclusione dell'indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. e nullità della clausola contrattuale che ne limitava la spettanza. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la sentenza d'appello aveva già dichiarato generici e inidonei i relativi motivi di gravame, rendendo definitive le statuizioni di primo grado; ha ritenuto inammissibili anche i motivi sulla giusta causa e sulla violazione della buona fede perché il ricorso mirava solo a ottenere una nuova valutazione dei fatti, senza censurare un errore di diritto, mentre la Corte territoriale aveva accertato che la preponente poteva nominare altri agenti, aveva avvisato la ricorrente e non aveva posto in essere condotte di sviamento a sé imputabili; ha ritenuto inammissibile anche il motivo sulle prove perché non superava la ratio di inammissibilità del gravame e la decadenza già rilevata in appello; infine ha dichiarato inammissibile il motivo sull'indennità ex art. 1751 c.c. perché non era stata impugnata la autonoma ratio decidendi della sentenza di primo grado fondata sulla clausola contrattuale che escludeva l'indennità in caso di recesso dell'agente. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure fossero inammissibili, perché dirette in parte a contestare statuizioni di inammissibilità già pronunciate in appello e non specificamente impugnate, e in parte a sollecitare una nuova valutazione dei fatti di causa sotto la veste formale di violazioni di legge. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva escluso la giusta causa di recesso dell'agente, negato le pretese economiche da questa avanzate e riconosciuto alla preponente l'indennità sostitutiva del preavviso, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta invalidità della procura alle liti e della relativa autenticazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per mancato confronto con la ratio di inammissibilità della sentenza impugnata.

  • art. 125 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla procura; la Corte non ha esaminato il merito perché la doglianza era ormai preclusa.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato a sostegno della dedotta nullità processuale; la Corte ha escluso l'esame per difetto di specifica censura alla ratio decidendi.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo per contestare la validità dell'atto introduttivo e della procura.

  • art. 164 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo; non applicato nel merito per inammissibilità della censura.

  • art. 182 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo; la Corte non ha affrontato il merito della regolarizzazione processuale.

  • art. 166 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta tardività della costituzione della convenuta.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato per la pretesa tardività della domanda riconvenzionale.

  • art. 168 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla costituzione del convenuto.

  • art. 168 bis, comma 4, c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per affermare che il differimento della prima udienza rendeva tempestiva la costituzione avvenuta successivamente alla data indicata in citazione.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato come parametro dei doveri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto di agenzia.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato come norma che impone l'esecuzione del contratto secondo buona fede; la Corte ha escluso, in fatto, la violazione imputabile alla resistente.

  • art. 1749 c.c.

    Richiamato quale fonte dei doveri informativi/cooperativi tra preponente e agente; la Corte ha negato che vi fosse prova di un comportamento della preponente contrario a tali doveri.

  • art. 1455 c.c.

    Invocato per sostenere che l'inadempimento della preponente fosse grave e idoneo a giustificare il recesso; la Corte ha escluso la sussistenza di un inadempimento imputabile alla resistente.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo sulle prove e sull'onere probatorio; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non superava la ratio di preclusione già affermata in appello.

  • art. 184 c.p.c.

    Richiamato nel motivo istruttorio; la Corte ha valorizzato la declaratoria di decadenza dalla prova e la mancata impugnazione sul punto.

  • art. 1751 c.c.

    Richiamato per l'indennità di fine rapporto dell'agente; la Corte ha rilevato che la questione era preclusa poiché non era stata impugnata la ratio decidendi fondata sulla clausola contrattuale escludente l'indennità in caso di recesso dell'agente.

  • art. 17 della Direttiva 653/1986

    Richiamato insieme all'art. 19 della medesima direttiva per sostenere il diritto all'indennità di fine rapporto e la nullità di clausole più penalizzanti per l'agente.

  • art. 19 della Direttiva 653/1986

    Richiamato per affermare il divieto di pattuizioni contrattuali peggiorative rispetto al regime legale dell'indennità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è esaminabile una censura che non si confronti con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando la decisione d'appello abbia dichiarato inammissibile il motivo di gravame e tale statuizione non sia stata autonomamente impugnata.
  • La deduzione di violazione di norme di diritto non può essere usata per ottenere un nuovo giudizio di merito sui fatti: se la sentenza di merito ha escluso, con accertamento in fatto non specificamente censurato, il contributo causale della controparte, la Corte di cassazione non può sostituire una diversa ricostruzione fattuale.
  • Nei rapporti di agenzia, la violazione degli obblighi di buona fede, correttezza e cooperazione deve risultare da condotte concretamente imputabili alla preponente; in mancanza di prova di un suo contributo fattivo allo sviamento della clientela, non può configurarsi una giusta causa di recesso dell'agente.
  • La contestazione dell'omessa ammissione delle prove è inammissibile se la decisione di merito ha fondato il rigetto anche sulla decadenza dalla prova o sulla genericità del motivo di appello, e tali capi non vengono specificamente attaccati in cassazione.
  • L'indennità di fine rapporto dell'agente non può essere riconosciuta se una distinta ratio decidendi di merito, non specificamente impugnata, ha escluso il diritto in base alla clausola contrattuale applicabile; in cassazione non è consentito superare una preclusione processuale mediante la sola invocazione della disciplina legale o unionale.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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