Cassazione Civile, Ordinanza n. 34621/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La vicenda origina da un'opposizione a cartella esattoriale accolta dal Tribunale. L'ente ricorre in appello, ma la Corte d'appello dichiara l'impugnazione tardiva rispetto al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. L'ente propone quindi ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 327 c.p.c.: sostiene che la Corte d'appello abbia errato nel ritenere depositato l'appello il 15 maggio 2018, mentre il deposito sarebbe avvenuto il 14 maggio 2018, ultimo giorno utile, come emergerebbe dalla schermata del sistema telematico prodotta in copia. La controparte resiste con controricorso. La Corte di cassazione richiama il principio sul perfezionamento del deposito telematico al momento della seconda PEC, ma rileva che la ricorrente non ha allegato né prodotto tale ricevuta di avvenuta consegna; la sola schermata del sistema non ha efficacia probatoria sufficiente. Per questo il ricorso è dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione non esamina nel merito la questione della tempestività dell'appello, perché il motivo è reputato carente di specifica allegazione e di prova del deposito telematico tempestivo. In particolare, mancando la produzione della seconda PEC/ricevuta di avvenuta consegna, non è possibile verificare l'asserito errore della Corte d'appello. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata alle spese del giudizio di legittimità e viene dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il termine lungo per impugnare è richiamato quale parametro per valutare la tardività dell'appello; la Corte ribadisce che la verifica della tempestività richiede prova del momento perfezionativo del deposito telematico.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La doglianza è incardinata come error in procedendo, ma ciò non esonera la parte dall'onere di specifica allegazione e produzione degli atti e documenti processuali rilevanti.
art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179 del 2012
Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona con l'emissione della seconda PEC, cioè la ricevuta di avvenuta consegna, entro la fine del giorno di scadenza.
Resta ferma l'applicabilità delle regole sul computo e sul perfezionamento dei termini, coordinate con la disciplina del deposito telematico.
art. 13, comma 3, d.m. n. 44 del 2011
La disciplina regolamentare che collega alla ricezione dopo le ore 14 il deposito al giorno feriale successivo è richiamata nel confronto con la disciplina primaria successivamente modificata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È richiamata quale fonte dell'introduzione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
art. 1, comma 19, l. n. 228 del 2012
È richiamata nel quadro normativo che ha inciso sulla disciplina del deposito telematico.
art. 51, comma 2, lett. a) e b), d.l. n. 90 del 2014
La modifica legislativa è richiamata come disposizione che ha superato la precedente regola regolamentare sulle ore 14, stabilendo che il deposito è tempestivo se la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza.
Massime di principio
- Nel processo civile telematico, il deposito dell'atto si perfeziona con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna; la sola schermata del sistema o la mera attestazione informatica non sono, da sole, prova sufficiente del perfezionamento del deposito.
- Quando si deduce in cassazione un error in procedendo, la Corte può accedere direttamente agli atti processuali solo se essi siano specificamente indicati e compiutamente prodotti dalla parte ricorrente; in difetto, la censura è inammissibile.
- La tempestività dell'impugnazione va verificata alla luce della disciplina del deposito telematico vigente, che prevale sulla precedente regola regolamentare delle ore 14, purché la ricevuta di avvenuta consegna sia emessa entro il giorno di scadenza.
- L'onere di dimostrare la tempestiva proposizione dell'impugnazione grava sulla parte che la invoca; se manca la prova documentale del deposito, la doglianza sulla tardività non può essere accolta.
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