Cassazione Penale, Sentenza n. 24709/2022 del 27/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo, ha accertato l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione prima della sentenza di appello e, in assenza di prova della sussistenza di ipotesi alternative di proscioglimento previste dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente deduce che il reato (commesso il 28/06/2012) si era estinto per prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello. Pur essendo il termine di prescrizione di anni sei interrotto dal decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 161 cod. pen. la durata massima del procedimento non può eccedere anni sette e mesi sei; tenuto conto di una sola causa di sospensione dal 15/11/2018 al 13/12/2018, il reato si è estinto per prescrizione prima della sentenza di appello, con conseguente violazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
Norme richiamate
La Corte d'appello aveva dichiarato la ricorrente non punibile ai sensi di questa norma (tenuità del fatto), ma la Cassazione ha valutato che l'eventuale pronuncia di non punibilità non esclude la necessità di verificare l'eventuale estinzione del reato per prescrizione intervenuta prima della sentenza impugnata.
Norma sostanziale del reato contestato (fatto oggetto del processo); la pronuncia finale riguarda invece l'estinzione del reato per prescrizione e non la valutazione del merito della fattispecie sostanziale.
artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000
Norme richiamate nel capo di imputazione relativo alla falsità/documentazione; richiamate per individuare la fattispecie in cui si sarebbe configurato il reato di cui all'art. 483 cod. pen.
Interpretato nel senso che, pur essendo interrotto il termine di prescrizione dal decreto di citazione a giudizio, l'ultimo comma fissa una durata massima della prescrizione (qui individuata in anni sette e mesi sei) tenendo conto delle cause di sospensione: la valutazione dei periodi di sospensione ha portato a concludere che la prescrizione è maturata prima della sentenza di appello.
L'art. 129 comma 1 impone la declaratoria dell'estinzione del reato per prescrizione qualora questa sia intervenuta; il comma 2 elenca ipotesi in cui si può pronunciare proscioglimento diverso. La Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per ricondursi alle ipotesi di proscioglimento del comma 2, e quindi ha annullato senza rinvio per prescrizione.
Massime di principio
- In procedimenti penali controllare sempre la decorrenza del termine di prescrizione (data del fatto) e le interruzioni o sospensioni (es. decreto di citazione, sospensioni processuali) prima della pronuncia di merito: se la prescrizione è intervenuta prima della sentenza impugnata la decisione va annullata per estinzione del reato.
- L'applicazione di istituti di non punibilità (es. art. 131-bis) non esclude la verifica preventiva della prescrizione: se la prescrizione è già maturata, prevale l'estinzione del reato.
- Bisogna calcolare con precisione eventuali periodi di sospensione e il limite massimo di durata stabilito dall'ultimo comma dell'art. 161 cod. pen.; anche una sola sospensione può modificare il computo e determinare l'intervenuta estinzione del reato.
- Se il reato è estinto per prescrizione e non risultano ipotesi di proscioglimento alternative previste dall'art. 129, comma 2, la sentenza deve essere annullata senza rinvio.
- Per la difesa: sollevare tempestivamente l'eccezione di prescrizione e predisporre la documentazione sui periodi di sospensione/interruzione (decreti, provvedimenti) perché la correttezza del computo è spesso decisiva.
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