Cassazione Penale, Sentenza n. 24749/2022 del 27/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di resistenza e lo aveva condannato a 6 mesi di reclusione (assolto dall'omicidio di oltraggio). Due motivi: (1) nullità per omessa notifica della citazione a giudizio e per mancata partecipazione al processo dovuta a detenzione per altra causa (sostiene che l'imputato era ininterrottamente detenuto dal 29/7/2019 e dunque ignorava il processo e la sentenza di primo grado); (2) vizio di motivazione e violazione di norme sul reato di resistenza per mancata prova dell'elemento soggettivo (sosteneva che mancava la volontà di impedire l'atto d'ufficio, e che l'atto dei pubblici ufficiali sarebbe stato arbitrario).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto che lo stato di detenzione non fosse provato dal difensore e che dagli atti risultava l'imputato libero e assente; inoltre la notifica in appello era stata eseguita correttamente presso la Casa circondariale dove era detenuto, e l'imputato ha rinunciato a comparire all'udienza nominando un difensore di fiducia. Sul secondo motivo ha ritenuto che la Corte di merito avesse motivato adeguatamente, evidenziando comportamenti dell'imputato (insulti, minacce, spintoni, fuga e successivo blocco) tali da integrare volontaria opposizione al compimento dell'atto d'ufficio non arbitrario. Conseguentemente è stata confermata la condanna e dichiarato inammissibile il ricorso; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 420-ter cod. proc. pen.
Riferita alla disciplina delle nullità e alla loro rilevabilità d'ufficio in sede di impugnazione; la Corte ha ritenuto la deduzione generica e non provata, perciò non idonea a far emergere una nullità rilevante.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai presupposti per la traduzione e partecipazione dell'imputato detenuto; la Corte ha osservato che non risultava dagli atti che lo stato di detenzione fosse noto al giudice di primo grado o comprovato dal difensore.
art. 179 cod. proc. pen.
Riferita alle modalità di notifica agli imputati detenuti; la Corte ha ritenuto che la notifica in appello fosse stata eseguita correttamente presso la casa circondariale.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto della contestazione della motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione delle corti di merito fosse congrua e fondata sui fatti.
art. 192 cod. proc. pen.
Evidenziata nella discussione sulla valutazione della responsabilità penale e degli elementi probatori; la Corte ha ritenuto che gli atti e le testimonianze giustificassero la condanna per resistenza.
art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Riferita ai motivi di cassazione relativi alla violazione di legge; la Corte ha ritenuto la censura generica e non confrontata con la motivazione delle sentenze di merito.
art. 337 cod. pen.
Norma relativa al reato di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ha applicato i principi di tale articolo ritenendo sussistente la volontaria opposizione al compimento dell'atto di ufficio alla luce dei comportamenti posti in essere dall'imputato.
Massime di principio
- Per ottenere l'annullamento di una sentenza per nullità di notifica o per mancata partecipazione dell'imputato detenuto, è necessario provare concretamente lo stato di detenzione e dimostrare che esso fosse noto o avrebbe dovuto essere noto al giudice: mere affermazioni non sono sufficienti.
- La notifica eseguita presso il domicilio eletto dall'imputato o, se segnalato e reperito, presso la casa circondariale, è considerata valida; la successiva rinuncia a comparire e la nomina di difensore possono impedire la censura sulla mancata presenza.
- Per contestare una condanna per resistenza è essenziale affrontare puntualmente la motivazione delle corti di merito: bisogna dimostrare l'assenza dell'elemento soggettivo (volontà di impedire l'atto) e l'arbitrarietà dell'azione dei pubblici ufficiali con prove concrete, non con censure generiche.
- Comportamenti che combinano insulti, minacce, contatti fisici (spintoni) e fuga possono integrare la volontaria opposizione al compimento dell'atto d'ufficio e giustificare la condanna per resistenza, specialmente se l'intervento degli agenti è motivato da ragioni di ordine pubblico o di verifica dello stato dell'interessato.
- Le nullità processuali rilevabili d'ufficio richiedono che dagli atti emerga chiaramente l'errore; se gli atti contraddicono la censura o il difensore non produce documentazione probante, la censura sarà probabilmente dichiarata inammissibile.
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