Cassazione Penale, Sentenza n. 24748/2022 del 27/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente denunciava due vizi: (1) che la Corte di appello avesse celebrato l'udienza del 17/11/2021 senza disporre la traduzione dell'imputato detenuto presso la Casa Circondariale di Siracusa, sicché la sua assenza avrebbe costituito un legittimo impedimento e la celebrazione del giudizio sarebbe nulla; (2) la mancata applicazione, anche d'ufficio, della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonostante secondo la difesa ricorressero i presupposti (modalità, esiguità del danno, assenza di abitualità), e l'illogicità della motivazione sul grado di colpevolezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto che il giudizio fosse un appello camerale in rito abbreviato, nel quale la presenza dell'imputato non è obbligatoria e il rinvio per legittimo impedimento opera solo se l'imputato ha manifestato la volontà di comparire; dagli atti risultava che l'imputato aveva partecipato in videoconferenza a una precedente udienza e aveva rinunciato espressamente a comparire alle udienze di rinvio, per cui il motivo è infondato. Sul secondo motivo ha rilevato l'inammissibilità per sopravvenuta vicenda processuale: la questione non era stata dedotta in appello e non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione; inoltre, anche se esaminata, i presupposti per l'applicazione immediata dell'art. 131-bis non risultavano pacifici e immediatamente ricavabili dagli atti. Conseguentemente il ricorso è respinto, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599, comma 2, cod. proc. pen.
Nel giudizio camerale di appello (rito abbreviato in appello) il legittimo impedimento dell'imputato comporta il rinvio solo se l'imputato ha manifestato la volontà di comparire; la presenza dell'imputato non è perciò automaticamente obbligatoria
art. 127 cod. proc. pen.
Richiamato per analogia rispetto al principio che nel rito camerale l'impedimento rileva se l'imputato ha espresso la volontà di partecipare
art. 131-bis cod. pen.
Disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; i suoi presupposti hanno carattere soprattutto oggettivo (pena edittale, modalità, esiguità del danno) e la loro valutazione d'ufficio in cassazione è possibile solo se immediatamente rilevabili dagli atti
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Limita i motivi proponibili in cassazione: questioni non dedotte nei gradi precedenti non possono essere sollevate per la prima volta in sede di legittimità
art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
art. 620, comma 1, lett. l)
Prevede l'annullamento senza rinvio in cassazione quando il vizio è individuabile e risolvibile senza necessità di nuovi accertamenti; utilizzato per valutare se l'art. 131-bis potesse essere disapplicato d'ufficio
art. 129 cod. proc. pen.
Stabilisce la regola di giudizio per le questioni di diritto, richiedendo che la relativa questione sia stata validamente impugnata per poter essere rilevata in seguito; impedisce al giudice di merito di dover pronunciare d'ufficio su questioni non sollevate
Massime di principio
- Nel giudizio camerale d'appello in rito abbreviato la presenza dell'imputato non è automaticamente necessaria: l'imputato detenuto deve manifestare la volontà di comparire perché il suo stato di detenzione costituisca legittimo impedimento che impone il rinvio e la traduzione
- L'eccezione di legittimo impedimento per detenzione non produce effetti automatici se l'imputato non ha richiesto o manifestato di voler partecipare all'udienza; la mancata traduzione in tale contesto non determina sempre la nullità
- La causa di non punibilità per particolare tenuità dell'art. 131-bis va proposta nei gradi di merito: in cassazione è inammissibile se non dedotta prima, salvo il caso in cui i requisiti siano immediatamente desumibili dagli atti senza necessità di nuovi accertamenti
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche e la valutazione della particolare tenuità del fatto sono valutazioni distinte: si può riconoscere una attenuante soggettiva pur negando la causa di non punibilità che si fonda su parametri oggettivi
- In cassazione questioni non sollevate nei gradi precedenti generalmente non possono essere proposte per la prima volta; ciò suggerisce l'importanza di far valere tutte le istanze e deduzioni rilevanti già in appello
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