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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24746/2022 del 27/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Valmori impugnava la sentenza di condanna per truffa (art. 640 c.p.) e millantato credito (art. 382 c.p.), deducendo: 1) vizio di motivazione e violazione procedure probatorie (artt. 192 e 234 c.p.p.) poiché sarebbe esistita una dichiarazione scritta del denunciante Bartella che ammetteva la falsità delle accuse e non vi sarebbe prova dell'effettivo ricevimento di 130.000 euro; 2) errata valutazione dell'attendibilità della persona offesa nonché travisamento della prova; 3) il reato di millantato credito sarebbe assorbito nella truffa (contestazione sollevata per la prima volta in cassazione); 4) prescrizione del reato, sostenendo che l'illecito sarebbe stato consumato il 18 dicembre 2012.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che molti motivi siano, in parte, manifestamente infondati e, in parte, tentativi non consentiti di riconsiderare il merito probatorio (vietato in sede di legittimità). Ha confermato la valutazione di merito secondo cui le dichiarazioni della persona offesa erano corroborate da più elementi (testimonianze, accertamenti bancari e una registrazione clandestina nella quale il Valmori ammetteva di aver ricevuto i 130.000 euro). Ha inoltre rilevato che il dattiloscritto prodotto dalla difesa non era formalmente acquisito né era stato esibito in udienza, e che quindi la sua valenza probatoria era stata correttamente esclusa o ridimensionata dal giudice di merito. Il motivo relativo all'assorbimento del reato è stato dichiarato inammissibile perché sollevato per la prima volta in cassazione (art. 606, comma 3, c.p.p.). La questione della prescrizione è stata respinta: la Corte ha condiviso la valutazione di merito che si trattava di una truffa a consumazione protratta, con ultimo versamento accertato il 12 dicembre 2013, per cui il reato non era prescritto alla data della sentenza di secondo grado. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, ad una somma di €3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma del reato di truffa: la Corte ha ritenuto configurata la truffa commessa con artifici e raggiri e ha considerato che la percezione ripetuta di somme fosse riconducibile a un unico comportamento fraudolento con consumazione protratta.

  • art. 382 cod. pen.

    Norma del millantato credito: il giudice di merito ha ritenuto sussistente il reato; la Cassazione ha dichiarato inammissibile la deduzione di assorbimento perché sollevata per la prima volta in cassazione.

  • art. 61, primo comma, nn. 7 e 11 cod. pen.

    Circostanze aggravanti richiamate nell'imputazione (es. abuso di relazioni professionali e natura della condotta) e ritenute rilevanti nel determinare la gravità della pena.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente in relazione a regole di valutazione probatoria: la Corte osserva che la denuncia generica di violazione di tale norma si traduce in un possibile vizio di motivazione, non in una sanzione autonoma, e quindi deve essere concretamente dimostrata.

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Riguarda l'acquisizione di documenti: la Corte ha rilevato che il documento invocato dal ricorrente non era stato formalmente acquisito ai sensi dell'art. 493 c.p.p. ma semplicemente allegato a una memoria, con conseguente ridotta valenza probatoria.

  • art. 493 cod. proc. pen.

    Norma richiamata indirettamente: disciplina l'esibizione e l'acquisizione formale dei documenti; l'assenza di formale acquisizione ha influito sulla valutazione del documento prodotto dalla difesa.

  • art. 606, comma 1 e comma 3 cod. proc. pen.

    Limiti del giudizio di legittimità: la Corte ricorda che la cassazione non può riconsiderare il merito probatorio (vietato 'travisamento del fatto') e che è inammissibile sollevare questioni in cassazione non prospettate in appello (causa speciale di inammissibilità).

  • art. 158 cod. pen.

    Regole sulla prescrizione: la Corte ha applicato il principio della consumazione protratta per reati commessi con percezioni ripetute riconducibili a un unico disegno fraudolento, facendo decorrere la prescrizione dal termine in cui cessò la situazione di illegittimità (ultimo versamento).

Massime di principio

  • In cassazione non è possibile chiedere la riconsiderazione del merito probatorio o una rivalutazione complessiva dei fatti: sono ammesse solo censure di legittimità e, in casi tassativi, il travisamento della prova quando la prova valutata dal giudice di merito sia inesistente o obiettivamente diversa da quella reale.
  • Documenti prodotti in memoria ma non formalmente acquisiti in dibattimento (ai sensi dell'art. 493 c.p.p.) hanno scarsa forza probatoria: è importante farli entrare correttamente nel processo e sottoporli a discussione in udienza.
  • Questioni nuove (non prospettate in appello) non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione (art. 606 c.p.p., comma 3): occorre sviluppare tutti i profili difensivi già nei gradi precedenti.
  • Le dichiarazioni della persona offesa, se corroborate da elementi esterni (registrazioni, movimenti bancari, testimonianze), possono reggere la condanna anche in presenza di documenti contrari non formalmente acquisiti o di spiegazioni alternative proposte dalla difesa.
  • Per la prescrizione, nei casi di percezioni ripetute riconducibili a un unico progetto fraudolento si applica la figura della truffa a consumazione protratta: la decorrenza della prescrizione va collegata alla cessazione della situazione di illegittimità (ultimo pagamento), non al momento dell'inizio del piano criminoso.
  • Le registrazioni (anche clandestine) possono assumere rilevanza probatoria se la loro genuinità e contenuto sono valutati attendibili dai giudici di merito e risultano corroborare altre fonti di prova.

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