Cassazione Penale, Sentenza n. 24703/2022 del 27/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado riconoscendo la loro responsabilità per lesioni personali aggravate (con esclusione della premeditazione dichiarata in appello) e, per Balletta, anche per violenza privata aggravata, oltre ad aver applicato la recidiva. Hanno proposto dieci motivi di ricorso: prescrizione dei reati; violazione dell'art. 99 c.p. e carenza di motivazione sulla recidiva; nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio in appello; mancanza di motivazione sull'aumento di pena per recidiva; omessa motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; violazione dell'art. 192 c.p.p. e carenza di motivazione sulla responsabilità penale; contraddittorietà della motivazione per travisamento delle prove testimoniali; omessa valutazione di rilievi contenuti in memoria difensiva depositata in appello; omessa motivazione sul diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; mancata assunzione di una prova decisiva.
La decisione
Il ricorso è stato accolto con riguardo al primo motivo: la Corte di legittimità ha ritenuto estinti i reati per prescrizione. Ha riconosciuto che, pur essendo il termine di prescrizione interrotto dal decreto di citazione a giudizio, la durata massima del termine — considerata la recidiva specifica infraquinquennale — risultava pari a nove anni ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 161 c.p. Anche tenendo conto delle sospensioni processuali, il termine massimo è maturato il 29 novembre 2020, cioè prima della sentenza di appello; ciò ha comportato la violazione dell'art. 129, comma 1, c.p.p. Non essendovi prova evidente della sussistenza di ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129, comma 2, c.p.p., la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.
Norme richiamate
La recidiva è stata richiamata come elemento che incide sul calcolo della pena e, indirettamente, sulla determinazione della durata massima del termine di prescrizione (recidiva specifica infraquinquennale considerata nell'istanza).
Richiamato il comma finale in relazione all'interruzione della prescrizione: il decreto di citazione a giudizio interrompe la prescrizione ma l'ultimo comma consente di valutare una durata massima del termine (aumentata in presenza di recidiva), utilizzata per stabilire che la prescrizione si è perfezionata.
Stabilisce la conseguenza dell'intervenuta prescrizione prima della sentenza: se il termine massimo è spirato il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato salvo i casi di proscioglimento previsti dal comma 2. La Corte ha ritenuto violato il comma 1 e, non essendo dimostrate le ipotesi del comma 2, ha annullato senza rinvio.
Richiamato dai ricorrenti come norma connessa alla valutazione della prova e dell'onere probatorio/motivazione. Tuttavia la Corte di legittimità non ha esaminato il merito di tale censura poiché ha ritenuto risolutiva l'estinzione per prescrizione.
Invocata dai ricorrenti come possibile causa di non punibilità (tenuità del fatto). Anche questa questione non è stata esaminata in sede di legittimità per effetto della declaratoria di estinzione per prescrizione.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è maturata prima della decisione di gravame e non sussistono casi di proscioglimento previsti dall'art. 129, comma 2, c.p.p., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato.
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerate tutte le interruzioni e le sospensioni processuali; inoltre vanno valutate le conseguenze di eventuali recidive che possono modificare la durata massima del termine (va verificata la disciplina applicabile, es. art. 161 c.p. e art. 99 c.p.).
- L'eccezione di prescrizione, se fondata e provata, può far interrompere l'esame di altre censure di merito (nullità, vizio di motivazione, omissioni probatorie), perché la declaratoria di estinzione estingue il procedimento rispetto al reato.
- La difesa deve documentare puntualmente il computo dei termini (date di interruzione, sospensione e decorrenza iniziale) per dimostrare la maturazione della prescrizione; è utile allegare un prospetto temporale chiaro.
- Quando la sentenza viene annullata per prescrizione senza rinvio, le questioni procedurali o di merito sollevate restano in genere non esaminate e non possono essere utilmente riproposte salvo che emergano nuove circostanze rilevanti per diverso esito processuale.
- Per l'applicazione della recidiva e per la valutazione delle sue conseguenze procedurali è necessario accertare compiutamente gli elementi che configurano la recidiva stessa (precedenti condanne, termini di efficacia) poiché incidono anche sul calcolo dei termini di prescrizione.
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