Cassazione Penale, Sentenza n. 24750/2022 del 27/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato ritenuto responsabile, in primo e secondo grado, dei reati riuniti di esercizio abusivo della professione forense e di patrocinio infedele (artt. 348 e 380 c.p.). In particolare gli si contestava: capo A) di essere comparso all'udienza del 25 maggio 2017 quale difensore della Sig.ra Katia Grimaldi nonostante fosse sospeso dall'esercizio della professione (periodo di sospensione 3/8/2016-2/8/2017); capo C) (omissivo) di avere omesso, in violazione di accordi e dei doveri di lealtà professionale, di depositare la memoria autorizzata, la comparsa conclusionale e la documentazione necessaria a provare la posizione reddituale del coniuge, comportando il rigetto delle domande riconvenzionali della cliente e la sua condanna per lite temeraria. La condanna si fondava sulle dichiarazioni della persona offesa, su documentazione (e-mail) e sulla sentenza di separazione (rigetto delle domande e condanna per temerarietà). In cassazione il difensore ha dedotto vizi di motivazione, contraddittorietà, erronea valutazione del nocumento, mancanza di prova dell'elemento soggettivo doloso, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed errore sul rigetto dell'impedimento a comparire invocato dall'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e mera reiterazione di censure già svolte e disattese in appello, ritenendo congrua e puntuale la motivazione dei giudici di merito. Ha confermato che le due fattispecie (esercizio abusivo della professione e patrocinio infedele) sono distinte e possono coesistere: una condotta commissiva all'udienza (comparsa nonostante la sospensione) e condotte omissive e ingannevoli ripetute (mancato deposito di atti, false rassicurazioni alla cliente) che hanno inciso sull'esito del giudizio civile con danno oggettivo per la cliente. Ha altresì ritenuto infondate le censure sul dolo, sulle attenuanti generiche e sull'impedimento a comparire (mancanza di prova dell'assolutezza e della inevitabilità dell'impegno lavorativo). Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Si segnala che in sede d'appello era stata parzialmente riformata la sentenza di primo grado (revoca della pena accessoria) ma confermate le responsabilità sostanziali ai sensi degli artt. 348 e 380 c.p.
Norme richiamate
Rilevata la configurabilità del reato di esercizio abusivo della professione per la partecipazione dell'imputato all'udienza come difensore durante il periodo di sospensione dall'esercizio forense.
Il patrocinio infedele è stato ritenuto integrato da omissioni e comportamenti ingannevoli volti a creare l'apparenza di un'azione difensiva pur non depositando atti né promuovendo mezzi istruttori, con danno oggettivo per la cliente (rigetto delle domande e condanna per lite temeraria).
Applicata la nozione di impedimento assoluto: l'onere probatorio circa la rilevanza, attualità e assorbenza dell'impegno professionale ricade sull'imputato; una generica indicazione di "motivi di lavoro" non è idonea a giustificare la mancata comparizione.
Massime di principio
- La Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi che si limitano a ripetere, in termini generici, le stesse censure già svolte e respinte in appello; il ricorso deve proporre censure specifiche e argomentate.
- Le condotte commissive e quelle omissive possono concorrere a integrare reati diversi: la presenza illegittima in udienza può costituire esercizio abusivo della professione mentre omissioni ripetute e ingannevoli rispetto agli obblighi professionali possono integrare il patrocinio infedele.
- L'elemento soggettivo (dolo) per il patrocinio infedele può risultare dalla consapevolezza della sospensione e dalle false rassicurazioni al cliente: non sono trascurabili le comunicazioni via e-mail e gli atteggiamenti che creano l'apparenza di attività difensiva non effettivamente svolta.
- Il nocumento richiesto dall'art. 380 c.p. va valutato anche in termini oggettivi: la pronuncia sfavorevole del giudice civile e la condanna per lite temeraria e spese possono costituire danno suscettibile di integrazione del reato.
- Per ottenere il riconoscimento di un impedimento a comparire occorre provare la sua assolutezza, la non dominabilità da parte dell'imputato e la sua effettività; dichiarazioni generiche sui "motiv i di lavoro" sono insufficienti.
- Le attenuanti generiche devono essere adeguatamente argomentate e ponderate rispetto alla gravità, alla reiterazione del comportamento e a precedenti penali: la loro meritevolezza non è automatica.
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