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Sentenza

Sentenza n. 731/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'accertamento - del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, in ordine all'istanza del 05.03.2024 presentata dalla Dott.ssa Dell'Avvocata avente ad oggetto il riconoscimento del titolo estero "Certificazione accademica personale" rilasciata dalla Facoltà di scienze sociali e giuridiche dell'Università Cattolica Santa Teresa Di Gesù di Avila (Spagna), il riconoscimento del titolo di "Specialista universitario in assistenza alle necessità specifiche di supporto educativo, specializzata in istruzione secondaria obbligatoria e baccalaureato, formazione professionale ed insegnamento delle lingue", nonché il riconoscimento in Italia dell'abilitazione all'insegnamento poiché il suddetto titolo abilitava all'insegnamento nel Paese in cui il titolo era stato rilasciato.

Giustizia amministrativa202511170

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero sull'istanza di riconoscimento di titoli accademici e dell'abilitazione all'insegnamento conseguiti in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza del 5 marzo 2024, avente a oggetto il riconoscimento in Italia di una certificazione accademica personale, del titolo di specialista universitario in assistenza alle necessità specifiche di supporto educativo e dell'abilitazione all'insegnamento, asseritamente valida nello Stato membro di rilascio. Il ricorso deduce l'inerzia dell'amministrazione nonostante l'obbligo di concludere il procedimento e la scadenza dei termini applicabili. Il giudice ha ritenuto sussistente sia l'interesse qualificato della richiedente a ottenere una determinazione amministrativa, sia l'obbligo dell'amministrazione di provvedere. In particolare, è stato rilevato il decorso del termine generale previsto dalla legge n. 241/1990 e del termine speciale previsto dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, eventualmente richiedendo integrazioni, e tre mesi dalla presentazione della documentazione completa per adottare il provvedimento sul riconoscimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti dell'accertamento dell'inerzia amministrativa, senza sostituirsi all'amministrazione nella valutazione sostanziale dei titoli. Ha accertato che il Ministero è rimasto inadempiente rispetto all'obbligo di concludere il procedimento e gli ha ordinato di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. In caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato quale commissario ad acta il dirigente generale del Ministero preposto alla direzione generale competente, con obbligo di provvedere entro un ulteriore termine di 120 giorni, senza facoltà di delega e senza compenso. L'amministrazione e il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • l. 241/1990

    Il termine generale di conclusione del procedimento è decorso inutilmente, con conseguente rilevanza dell'inerzia dell'amministrazione.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni

    L'autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e può richiedere le integrazioni necessarie.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato

    Il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e le eventuali integrazioni, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.

  • art. 28 c.p.a.

    La decisione presuppone il potere del giudice di ordinare all'amministrazione di provvedere e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inerzia; l'articolo non è tuttavia espressamente citato nel testo.

Massime di principio

  • Quando un privato presenta all'autorità competente un'istanza diretta al riconoscimento di un titolo professionale o di studio conseguito in altro Stato membro dell'Unione europea, e sussiste uno specifico obbligo di provvedere, il decorso del termine per la verifica della completezza documentale e del successivo termine per la decisione integra silenzio-inadempimento.
  • In materia di riconoscimento dei titoli disciplinata dall'art. 16 del d.lgs. 206/2007, l'amministrazione deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; anche in caso di richiesta di integrazioni, il termine complessivo non può eccedere, secondo la decisione, quattro mesi.
  • Il giudice amministrativo, accertato il silenzio-inadempimento, ordina all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato, senza sostituirsi ad essa nella valutazione sostanziale spettante all'autorità competente.
  • In caso di persistente inerzia successiva all'ordine giudiziale, può essere nominato sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuato nel dirigente generale dell'amministrazione competente, con obbligo di provvedere entro un ulteriore termine e senza facoltà di delega.
  • Nel procedimento di riconoscimento di qualifiche o titoli conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea, l'amministrazione e l'eventuale commissario ad acta devono esercitare il potere nel rispetto dei principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e dei principi elaborati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato sulla materia.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

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