Cassazione Penale, Sentenza n. 36043/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Napoli, sezione distrettuale per il riesame, aveva confermato l’ordinanza del GIP del 24 aprile 2026 che applicava all’indagato la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione mafiosa, ritenuta perdurante almeno fino ad aprile 2026, e per detenzione e porto abusivi di arma comune da sparo, aggravati dal metodo mafioso, con riferimento ai fatti del 26 marzo 2026 ad Arzano. Il quadro indiziario era fondato su conversazioni intercettate, anche tra terzi, su dialoghi asincroni e immagini captate tra l’indagato e la compagna del fratello, ucciso poco prima nel contesto di una faida per il controllo dello spaccio; gli elementi erano stati letti come indicativi dell’affiliazione dell’indagato alla famiglia mafiosa e della volontà di vendicare il fratello portando un’arma. Il riesame aveva inoltre ritenuto concreto e attuale il pericolo di reiterazione, valorizzando la contestazione associativa e i recenti episodi di conflitto, e adeguata la custodia in carcere. Con un unico motivo, la difesa ha denunciato un deficit di motivazione, sostenendo che il Tribunale non avesse considerato la memoria depositata in udienza e che gli elementi intercettivi non dimostrassero, neppure ai fini cautelari, l’inserimento dell’indagato nell’associazione, la sua affectio e il ruolo concretamente svolto. La Corte ha rilevato che il riesame aveva invece esaminato espressamente la memoria e fornito una motivazione diffusa e coerente; il ricorso riproponeva le doglianze già respinte senza confrontarsi puntualmente con tale motivazione e sollecitava una nuova valutazione delle prove. La Corte ha inoltre osservato che il ricorso non censurava specificamente la gravità indiziaria relativa al capo concernente l’arma.
La decisione
La Corte di cassazione, con decisione del 23 settembre 2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità e manifesta infondatezza della censura di omessa o apparente motivazione. Ha precisato che il Tribunale del riesame aveva considerato la memoria difensiva e risposto puntualmente alle doglianze sulla gravità indiziaria; la mera riproposizione delle deduzioni già esaminate, senza critica argomentata della decisione impugnata, non soddisfa i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. ed è inammissibile. È stata altresì ritenuta preclusa in sede di legittimità la richiesta di una nuova valutazione delle risultanze procedimentali. In conseguenza dell’inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La Cancelleria deve curare la comunicazione dell’ordinanza al detenuto secondo l’art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Il Tribunale, contrariamente a quanto denunciato con il motivo di ricorso, ha quindi apprezzato univocità e peso degli elementi intercettivi atti ad integrare la gravità indiziaria per le ipotesi contestate, tenendo in esplicita considerazione (v. pag. 3, 11 e ss. della ordinanza impugnata) gli argomenti esposti con la memoria difensiva prodotta in udienza camerale di riesame.
La Corte ritiene che il giudice del riesame abbia motivatamente apprezzato gli elementi intercettivi alla base della gravità indiziaria anche per l’ipotesi associativa, rispondendo alle deduzioni difensive.
Il Collegio ha poi argomentato la ritenuta concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione criminosa (presunta in forma relativa ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen.), stante l’imputazione associativa mafiosa, la gravità dei recentissimi fatti di belligeranza urbana, sintomatici di stabile partecipazione ad organizzazione di settore e la adeguatezza (presunzione assoluta, ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen.) del presidio di massima afflittività.
Nel provvedimento cautelare il pericolo di reiterazione è stato ritenuto concreto e attuale sulla base della contestazione associativa e dei recenti fatti di conflitto; la Corte riferisce inoltre che il riesame ha considerato operante la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
A tanto si aggiunga che -anche in conseguenza di quanto rilevato- le censure esposte nel motivo sollecitano una nuova valutazione delle emergenze procedimentali che è preclusa alla Corte di legittimità.
Il ricorso deve esporre una critica specifica alla motivazione impugnata; non può limitarsi a riproporre la ricostruzione difensiva delle prove né sollecitare alla Corte di cassazione una nuova valutazione delle risultanze.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa per le ammende di una somma che pare opportuno determinare in euro tremila, in ragione del grad di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, in considerazione del grado di colpa nella determinazione dell’inammissibilità.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Secondo quanto dispone l’art. 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, il contenuto della presente ordinanza dovrà essere portato a conoscenza del detenuto, secondo le modalità indicate al comma 1-bis del medesimo articolo delle disposizioni di attuazione al codice di rito.
La Cancelleria deve comunicare il contenuto dell’ordinanza al detenuto secondo le modalità previste dalle disposizioni richiamate.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che ripropone le doglianze già formulate in sede di riesame e motivatamente disattese, senza confrontarsi in modo puntuale con le ragioni della decisione impugnata.
- La denuncia di omessa o apparente motivazione non è fondata quando il giudice del riesame ha esaminato le deduzioni difensive e ha fornito una risposta diffusa, coerente e verificabile sul quadro indiziario.
- Nel ricorso per cassazione in materia cautelare non è consentito ottenere una nuova valutazione delle risultanze procedimentali contrapponendo la ricostruzione probatoria della difesa a quella motivatamente accolta dal giudice del riesame.
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