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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16376/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un’azione revocatoria ordinaria proposta da una società creditrice per ottenere la declaratoria di inefficacia di un fondo patrimoniale costituito da due coniugi su un immobile di proprietà del debitore-fideiussore. Il credito vantato derivava da contratti di finanziamento stipulati tra la società debitrice principale e la creditrice, per i quali uno dei coniugi aveva prestato fideiussione. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’appello aveva confermato. In cassazione i coniugi hanno proposto tre motivi: 1) violazione dell’art. 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto infondato il disconoscimento delle scritture private e della sottoscrizione apposta sui contratti di finanziamento, con critica alla valutazione delle difformità grafiche; 2) violazione degli artt. 2907 e 170 c.c. per avere la Corte ritenuto tardiva la doglianza sull’assenza dell’eventus damni e per non avere escluso l’inerenza diretta del debito ai bisogni della famiglia; 3) violazione degli artt. 2901 c.c., 115 e 116 c.p.c. per avere affermato la scientia damni della coniuge, mentre secondo i ricorrenti dai finanziamenti avrebbe dovuto presumersi il contrario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la censura, sotto l’apparente deduzione della violazione dell’art. 116 c.p.c., mirava in realtà a una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie, senza evidenziare un effettivo uso delle prove in contrasto con il criterio del prudente apprezzamento. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, perché, pur formalmente qualificati come violazioni di legge, sollecitavano una nuova valutazione dei fatti. La Corte ha condiviso la ricostruzione della Corte d’appello sull’eventus damni, ritenuto integrato anche quando l’atto renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, specialmente se riguarda l’unico immobile del fideiussore; ha ritenuto inoltre tardiva la questione relativa alla diretta inerenza del debito ai bisogni della famiglia, sollevata solo in comparsa conclusionale; quanto alla scientia damni, ha ritenuto logicamente valorizzabile la sequenza temporale tra il sequestro conservativo, la costituzione del fondo patrimoniale e il successivo trasferimento gratuito della quota dell’immobile alla coniuge. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di legittimità e di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    norma base dell’azione revocatoria ordinaria; la Corte ne ha confermato l’applicazione alla costituzione del fondo patrimoniale quale atto pregiudizievole per il creditore.

  • art. 170 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia; la censura è stata ritenuta tardiva e comunque non idonea a scardinare la ricostruzione di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento pur essendo soggetta a regola legale di prova; non basta contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in combinazione con l’art. 116 c.p.c.; la doglianza è stata ritenuta in realtà diretta a ottenere una diversa valutazione delle prove.

  • art. 2907 c.c.

    richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo; non è stato ritenuto idoneo a supportare la censura, che si risolveva in una richiesta di riesame del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la formale deduzione di violazione di legge non è sufficiente se il motivo mira sostanzialmente a contestare l’accertamento di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il sindacato sulla motivazione resta ammesso solo nei limiti rigorosi del vizio motivazionale estremo indicato dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione anticipata del giudizio in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la fissazione della trattazione in adunanza camerale.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento di somme per responsabilità aggravata, oltre alle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La deduzione di violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito a un mezzo di prova un valore legale diverso da quello previsto o abbia applicato il criterio del prudente apprezzamento a una prova soggetta a regola legale; non è invece consentito usare tale norma per censurare il semplice cattivo apprezzamento del materiale istruttorio.
  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia formale di violazione di legge non può mascherare una richiesta di rivalutazione del merito: se il motivo mira in sostanza a ottenere una nuova lettura dei fatti e delle prove, esso è inammissibile.
  • Ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, l’eventus damni sussiste non solo quando l’atto renda impossibile la soddisfazione del credito, ma anche quando la renda più incerta o difficoltosa, specie se incide sull’unico bene aggredibile del debitore o del garante.
  • La scientia damni può essere desunta dal complesso delle circostanze fattuali, compresa la sequenza temporale tra aggressioni cautelari del creditore e successivi atti di disposizione patrimoniale idonei a sottrarre beni alla garanzia patrimoniale.
  • Le questioni relative all’inerenza del debito ai bisogni della famiglia e agli ulteriori presupposti difensivi devono essere tempestivamente dedotte nei gradi di merito; la loro prima proposizione in sede di comparsa conclusionale è tardiva.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e la condotta processuale è ritenuta abusiva o infondata, il giudice può condannare la parte soccombente anche al pagamento di somme ex art. 96 c.p.c. oltre alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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