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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15678/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Due soci-investitori avevano citato in giudizio la banca originaria chiedendo, in via principale, l’annullamento per errore o per dolo delle operazioni di acquisto di 25.000 azioni compiute tra il 2008 e il 2011, con conseguente restituzione dell’importo investito, e, in subordine, la risoluzione per grave inadempimento del contratto quadro e delle successive operazioni di acquisto titoli. Sopravvenuta la liquidazione coatta amministrativa della banca, il giudizio era stato interrotto e poi riassunto nei confronti della banca cessionaria. In primo grado era stata dichiarata la carenza di legittimazione passiva della cessionaria; la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo che, ai sensi del d.l. n. 99/2017 e del contratto di cessione del 26 giugno 2017, restassero esclusi dal perimetro ceduto i debiti della banca verso i propri azionisti derivanti da commercializzazione di azioni o da violazioni della normativa sui servizi di investimento. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione dell’art. 3 d.l. n. 99/2017, degli artt. 1362-1371 c.c., degli artt. 2558 e 2560 c.c. e dell’art. 111 c.p.c., sostenendo che la controversia riguardasse creditori/risparmiatori e non debiti verso azionisti, e che la lettura del contratto di cessione fosse erronea; 2) violazione delle norme sulla questione di legittimità costituzionale, degli artt. 1372, 1374 e 1458 c.c. e dei parametri costituzionali, contestando la mancata rilevanza e non fondatezza della questione di legittimità del d.l. n. 99/2017; 3) violazione degli artt. 97, 3 e 24 Cost., dell’art. 34 della direttiva 2014/59/UE e dei principi del d.lgs. n. 180/2015, chiedendo la disapplicazione della disciplina interna o il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, per asserito contrasto con il principio del no creditor worse off e con la disciplina delle stime nella risoluzione bancaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l’art. 3, comma 1, lett. b), d.l. n. 99/2017 esclude in modo espresso e inderogabile dal trasferimento i debiti della banca verso i propri azionisti derivanti dalla commercializzazione di azioni o dalle violazioni della normativa sui servizi di investimento riferite a quelle azioni; ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 2560, comma 2, c.c. alle cessioni d’azienda bancaria in procedura concorsuale. Ha reputato infondato anche il secondo motivo, perché la questione di legittimità costituzionale era priva di rilevanza rispetto alla posizione della banca cessionaria e, comunque, manifestamente infondata alla luce della natura di norma-provvedimento del d.l. n. 99/2017 e delle finalità di gestione ordinata della crisi bancaria evidenziate anche dalla Corte costituzionale. Ha infine respinto il terzo motivo, osservando che la disciplina nazionale era coerente con il diritto UE, in particolare con il principio di burden sharing, che impone di far gravare le perdite in primo luogo sugli azionisti. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate per il contrasto interpretativo esistente in giurisprudenza di merito.

Norme richiamate

  • art. 3 d.l. n. 99/2017

    esclude in ogni caso dalla cessione i debiti della banca verso i propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalla commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate o da violazioni della normativa sui servizi di investimento riferite a tali strumenti; il perimetro della cessione è quindi rigidamente delimitato e non comprende le relative pretese risarcitorie o restitutorie.

  • art. 2558 c.c.

    non applicabile, secondo la Corte, a una cessione d’azienda bancaria in procedura concorsuale regolata da disciplina speciale.

  • art. 2560 c.c.

    la sua disciplina non si applica alle cessioni d’azienda bancaria in crisi/in procedura concorsuale, poiché la normativa speciale esclude la responsabilità del cessionario oltre i debiti espressamente trasferiti.

  • artt. 1362-1371 c.c.

    richiamati dai ricorrenti per l’interpretazione del contratto di cessione; la Corte li ritiene non decisivi, poiché il testo contrattuale e la normativa speciale conducono comunque all’esclusione delle pretese azionate.

  • art. 111 c.p.c.

    invocato in ricorso, ma non risulta fondare un vizio idoneo a scalfire la decisione sulla carenza di legittimazione passiva della cessionaria.

  • art. 23, comma 2, L. n. 87/1953

    richiamato in relazione alla questione di legittimità costituzionale; la Corte esclude la rilevanza della questione rispetto alla pretesa verso la banca cessionaria.

  • artt. 1372, 1374, 1458 c.c.

    invocati per sostenere gli effetti del contratto di cessione e dei suoi limiti; la Corte ritiene che non conducano ad attribuire alla cessionaria debiti espressamente esclusi dalla legge e dal contratto.

  • artt. 3, 41, 42, 47, 111, 117 Cost.

    parametri costituzionali dedotti per censurare il d.l. n. 99/2017; la Corte afferma che la questione è priva di rilevanza e comunque infondata, alla luce delle finalità di stabilità del sistema bancario e dell’assetto normativo speciale.

  • artt. 97, 3 e 24 Cost.

    dedotti per contestare la disciplina speciale; la Corte ritiene il complesso normativo compatibile con le esigenze pubbliche di gestione della crisi bancaria e con la tutela approntata dal sistema.

  • art. 34 direttiva 2014/59/UE

    principio del “no creditor worse off”

    richiamato dai ricorrenti, ma la Corte osserva che il sistema europeo impone anzitutto il burden sharing e non consente agli azionisti di essere trattati come creditori chirografari ordinari.

  • d.lgs. n. 180/2015

    il richiamo è respinto perché la disciplina di risoluzione bancaria recepisce il principio per cui le perdite devono gravare in primo luogo sugli azionisti.

  • art. 132 direttiva 2014/59/UE

    richiamato dalla Corte quale base del principio di burden sharing, che impone agli azionisti di sopportare parte degli oneri del risanamento prima dell’impiego di fondi pubblici.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    menzionato nel dispositivo per l’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato, conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle cessioni di azienda bancaria disciplinate da normativa speciale, il perimetro dei rapporti trasferiti è determinato in modo inderogabile dalla legge e dal contratto di cessione; i debiti espressamente esclusi non possono essere attratti al cessionario mediante il ricorso alle regole generali sulla cessione d’azienda.
  • L’art. 2560, comma 2, c.c. non si applica in via automatica alle cessioni d’azienda effettuate nell’ambito di procedure concorsuali o di crisi bancaria, quando una disciplina speciale regoli in modo compiuto la responsabilità del cessionario.
  • La questione di legittimità costituzionale di una norma speciale è irrilevante quando, anche ipotizzandone l’illegittimità, la pretesa azionata non potrebbe comunque gravare sul soggetto convenuto per effetto dell’assetto contrattuale e normativo concretamente applicabile.
  • Nelle crisi bancarie, il diritto dell’Unione ammette misure che facciano gravare prioritariamente le perdite sugli azionisti e sui creditori subordinati, in attuazione del principio di burden sharing; non è quindi esigibile un trattamento equivalente a quello dei creditori ordinari per chi sopporta fisiologicamente il rischio d’impresa.
  • Quando la legge speciale qualifica alcune passività come "in ogni caso escluse" dal trasferimento, il giudice deve arrestarsi al dato normativo e non può estendere la responsabilità del cessionario sulla base di una lettura estensiva del contratto o di principi generali incompatibili con la disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoMutuoIntermediazione finanziariaRicorso per cassazione
RamiContrattiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiNullitàGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europeaOnere della prova

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