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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31237/2025 del 30/11/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un precedente giudizio nel quale era stato accertato che il rapporto intercorrente tra il lavoratore e la fondazione, formalmente autonomo, era in realtà un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; in tale sede era stata anche riconosciuta una indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni maturate fino all’effettivo reinserimento in servizio. Successivamente il lavoratore ha agito per ottenere la condanna del datore di lavoro al versamento all’INPS della contribuzione previdenziale sulle retribuzioni maturate dal 21.12.2002 al 30.6.2015. La corte d’appello ha ritenuto prescritte le contribuzioni anteriori al luglio 2009, escludendo che il caso fosse assimilabile a quello del licenziamento illegittimo con reintegra ex art. 18 Stat. lav.; ha inoltre affermato la detraibilità dei contributi eventualmente già versati per altre attività svolte dal lavoratore, per evitare duplicazioni contributive non utili ai fini pensionistici. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla prescrizione contributiva, sostenendo che la prescrizione non potesse decorrere prima della possibilità giuridica di richiedere i contributi; 2) violazione della disciplina sulla base imponibile/contributiva, contestando la detraibilità dei contributi versati da terzi o dal lavoratore per altre attività; 3) in subordine, violazione delle norme sull’aliunde perceptum, contestando che potessero essere detratte anche somme percepite come pubblico dipendente e come libero professionista ingegnere.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l’impossibilità rilevante ai fini dell’art. 2935 c.c. è solo quella giuridica, non anche l’ostacolo di fatto derivante dall’ignoranza del rapporto effettivo; nel caso concreto, non essendovi stato un licenziamento illegittimo con reintegra ma soltanto l’accertamento giudiziale di un rapporto subordinato mascherato da autonomia, la prescrizione dei contributi decorreva dall’inizio del rapporto poi riqualificato. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché non si confrontavano in modo efficace con la ratio della sentenza impugnata, fondata sul principio di incumulabilità dei contributi per il medesimo periodo e sulla necessità di evitare una duplicazione di contribuzione non utile ai fini pensionistici, comprensiva anche dei contributi obbligatori versati per altra attività lavorativa o professionale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese in favore della fondazione e dell’INPS, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 37 r.d.l. n. 1827/1935

    richiamato dal ricorrente a sostegno della decorrenza della prescrizione contributiva; la Corte non ne accoglie la lettura estensiva proposta

  • art. 2114 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di obbligo contributivo; la Corte non modifica la conclusione sulla prescrizione e sulla cumulabilità

  • art. 2115 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di obbligo contributivo; non incide sull’esito

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere; l’impedimento rilevante è solo quello giuridico, non gli ostacoli di fatto o soggettivi

  • art. 18 Stat. lav.

    non applicabile alla fattispecie, perché non vi è stato licenziamento illegittimo con reintegra ma accertamento dell’esistenza di un rapporto subordinato

  • art. 12 L. n. 153/1969

    richiamato dal ricorrente sul tema della base contributiva; il ricorso è inammissibile perché non supera la ratio dell’incumulabilità dei contributi per lo stesso periodo

  • art. 2, comma 26, L. n. 335/1995

    richiamato dal ricorrente in relazione ai contributi versati come libero professionista; la censura non scalfisce la motivazione sulla non duplicabilità della contribuzione

  • art. 1, comma 18, d.l. n. 98/2011

    richiamato dal ricorrente; la Corte non lo valorizza in senso decisivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Ai fini della prescrizione dei contributi previdenziali, l’impedimento rilevante ex art. 2935 c.c. è solo quello di natura giuridica che renda impossibile l’esercizio del diritto; non rilevano gli ostacoli di mero fatto o l’ignoranza dell’esistenza del credito.
  • La disciplina della sospensione della prescrizione ha carattere tassativo: gli impedimenti soggettivi o fattuali non possono essere equiparati alle ipotesi tipiche previste dall’art. 2941 c.c.
  • Se il rapporto di lavoro viene accertato giudizialmente come subordinato sin dall’origine, ma non vi è un licenziamento illegittimo con reintegra, non si applica in via analogica la regola sulla decorrenza della prescrizione collegata alla reintegrazione nel posto di lavoro.
  • In tema di contribuzione previdenziale, non è consentita la duplicazione di versamenti per il medesimo periodo utile ai fini pensionistici: i contributi eventualmente dovuti per il rapporto riqualificato devono coordinarsi con quelli già versati per altre attività, evitando un cumulo non giustificato.
  • La censura di violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, specie se la decisione si fonda su un principio autonomo e decisivo non adeguatamente censurato.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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