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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50444/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Lombardi ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino del 23/03/2023 che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 495 c.p., articolando due motivi: 1) carenza di motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p., per non aver valutato la possibilità di applicare le nuove pene sostitutive introdotte dalla riforma (c.d. riforma Cartabia); 2) mancata concessione delle attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva, tenuto conto della positiva condotta successiva al reato. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare e il Pg ha chiesto l'inammissibilità, mentre la difesa aveva chiesto la riforma della sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la sostituzione della reclusione con pene sostitutive è una valutazione discrezionale del giudice ancorata ai criteri dell'art. 133 c.p. e non un diritto dell'imputato; inoltre non essendovi stata richiesta specifica in appello, non v'era obbligo per il giudice di secondo grado di motivare l'insussistenza dei presupposti per la sostituzione (art. 20-bis c.p.). Sul secondo motivo ha ritenuto che la contestazione della comparazione tra circostanze (attenuanti vs recidiva) è una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da sufficiente motivazione e non arbitraria; la doppia conforme rafforza la correttezza del giudizio. Per legge la declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ritenuta colposa la condotta, al versamento di Euro 3000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    Norma che individua il reato per il quale il ricorrente è stato condannato; la sentenza impugnata ha confermato la condanna per questo articolo

  • art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.

    Limite di censura in Cassazione relativo alla doglianza per motivazione insufficiente: il ricorso ha invocato tale vizio, ma la Corte ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate o inidonee ad integrare il vizio dedotto

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Norma richiamata per i limiti di enunciazione dei motivi di impugnazione; il ricorso rispettava i limiti di enunciazione indicati

  • art. 23 comma 8 d.l. n. 137/2020 convertito con modificazioni dalla L. 176/2020

    Norma che consente il trattamento cartolare del procedimento; il ricorso è stato trattato in forma cartolare ai sensi di tale disposizione

  • art. 16 comma 1 d.l. 30/12/2021 n. 228 convertito dalla L. 25/02/2022 n. 15

    Ulteriore base normativa per il procedimento cartolare richiamata nella sentenza

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena (circostanze, personalità, modalità del fatto): la Corte ha richiamato che la sostituzione di pene detentive con pene sostitutive è subordinata a valutazione giudiziale ancorata a questi parametri

  • art. 20-bis c.p.

    Normativa sulle nuove pene sostitutive: la Corte ha ritenuto che l'applicazione di tali pene richiede valutazione discrezionale del giudice e non impone obbligo di motivazione se l'imputato non ha chiesto la sostituzione

  • Corte Cost. n.186 del 7-13 giugno 2000

    Principio per cui l'inammissibilità riconducibile alla volontà e quindi a colpa del ricorrente può comportare la condanna alla somma a favore della cassa delle ammende; la Cassazione l'ha applicato per irrogare la sanzione di Euro 3000

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015 (Pritoni) e Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 (Contaldo)

    Principi giurisprudenziali richiamati: (Pritoni) la sostituzione delle pene detentive brevi è una valutazione discrezionale del giudice ancorata ai parametri di art. 133 c.p.; (Contaldo) la comparazione tra circostanze è valutazione di merito non sindacabile in Cassazione salvo arbitrarietà o illogicità

Massime di principio

  • La sostituzione di pene detentive con pene alternative o sostitutive è una valutazione discrezionale del giudice fondata sui criteri dell'art. 133 c.p.; non è un diritto automatico dell'imputato
  • Se si desidera ottenere l'applicazione di pene sostitutive va formulata espressa e motivata richiesta in primo e/o secondo grado: in assenza di tale richiesta il giudice d'appello non è obbligato a motivare perché non ha applicato la sostituzione
  • Le doglianze riguardanti la comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti (es. recidiva) attengono al merito e in Cassazione sono sindacabili solo se si dimostra l'arbitrarietà, l'illogicità o l'insufficienza della motivazione
  • In Cassazione occorre inquadrare i motivi come violazione di legge o vizio di motivazione secondo gli articoli processuali appropriati: motivi aspecifici o di puro stile sono dichiarati manifestamente infondati
  • I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare, oltre alle spese processuali, anche sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende quando l'inammissibilità è riconducibile a colpa del ricorrente
  • Procedimenti trattati 'in forma cartolare' significano decisione senza trattazione orale: chi propone impugnazione deve porre attenzione a presentare per iscritto tutte le richieste e argomentazioni rilevanti
  • Per aumentare le possibilità di successo in grado di legittimità, il difensore deve evidenziare nel ricorso errori di diritto ben delimitati o macroscopiche illogicità/mancanza di motivazione, non semplici critiche alla valutazione di merito

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