Cassazione Civile, Ordinanza n. 23349/2024 del 29/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratrice)
La controversia
La controversia nasce da una domanda della lavoratrice volta a ottenere dall'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, il pagamento di crediti di lavoro e del trattamento di fine rapporto ai sensi della L. n. 297/1982 e del D.Lgs. n. 80/1992. Il Tribunale di Latina aveva condannato l'INPS al pagamento di euro 5.021,81 oltre accessori e spese. In appello, però, la Corte di Roma ha dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'INPS, ritenendo che una comunicazione del 26 aprile 2018 con cui l'INPS aveva accolto la domanda amministrativa e pagato la somma richiesta integrasse il venir meno della materia del contendere. L'INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione degli artt. 100 e 329 c.p.c., sostenendo che il pagamento sopravvenuto non equivalesse in modo inequivoco ad acquiescenza o rinuncia all'impugnazione e che la mera esecuzione spontanea non escluda, di regola, l'interesse a coltivare il gravame. La resistente ha eccepito l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. Ha rilevato che la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte d'appello aveva interpretato la comunicazione di pagamento come spontaneo accoglimento della domanda amministrativa, con conseguente venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e dell'interesse alla pronuncia di merito. La Cassazione ha inoltre osservato che l'INPS non aveva riprodotto la sentenza né censurato l'interpretazione dell'atto compiuta dal giudice di merito, limitandosi a prospettare una diversa lettura del comportamento processuale. Sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio, distratte in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per contestare la sopravvenuta carenza di interesse; la Corte non entra nel merito della norma perché il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specifica censura della ratio decidendi.
La Corte richiama il principio per cui l'acquiescenza, idonea a precludere l'impugnazione, richiede un comportamento inequivoco e assolutamente incompatibile con la volontà di impugnare; nel caso concreto, però, la decisione impugnata è fondata sull'interpretazione della comunicazione di pagamento come accoglimento della domanda amministrativa, non su una semplice acquiescenza processuale.
La Corte osserva che l'interpretazione della comunicazione di pagamento compiuta dal giudice di merito non si discosta dai criteri legali di interpretazione del contratto/atto e che tale interpretazione non è stata specificamente censurata.
Richiamato insieme agli altri criteri ermeneutici per affermare la correttezza dell'interpretazione data dalla Corte territoriale alla comunicazione dell'INPS.
Norma processuale richiamata per dare atto del deposito di memorie illustrative in cassazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Richiamata come base normativa della prestazione oggetto della domanda di pagamento del Fondo di garanzia.
Richiamato come ulteriore base normativa del pagamento richiesto al Fondo di garanzia.
Massime di principio
- In cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a proporre una diversa lettura dei fatti o degli atti senza censurare specificamente l'accertamento compiuto dal giudice di merito.
- La mera spontanea esecuzione di una sentenza o il pagamento effettuato in pendenza di impugnazione non integrano, di per sé, acquiescenza tacita né rinuncia all'impugnazione: serve un comportamento univoco e assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi del gravame.
- Quando il giudice di merito interpreta una comunicazione o altro atto come accoglimento della pretesa originaria e come fatto idoneo a far venir meno la materia del contendere, la parte che impugna deve contestare specificamente tale interpretazione, altrimenti il ricorso è inammissibile.
- L'interpretazione di un atto compiuta dal giudice di merito, se condotta secondo i criteri legali di ermeneutica, è censurabile in cassazione solo attraverso una specifica deduzione di violazione dei canoni interpretativi o del vizio di motivazione nei limiti consentiti.
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