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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02652/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva presentato istanza di rimborso di parte dell'IRAP versata per il 2008, sostenendo che i compensi percepiti per gli incarichi di vice-presidente del consiglio di amministrazione di una banca cooperativa e di presidente/sindaco in collegi sindacali di società non fossero assoggettabili a IRAP, perché svolti senza autonoma organizzazione propria e, in concreto, utilizzando l'organizzazione dell'ente presso cui operava. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto la domanda, ma la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione ritenendo legittimo il diniego di rimborso. Con il ricorso per cassazione il contribuente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 446/1997, assumendo che la CTR avesse erroneamente incluso quei compensi nella base IRAP nonostante la mancanza del requisito dell'autonoma organizzazione per tali attività.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto la legittimità del diniego di rimborso IRAP. Ha osservato che, in tema di IRAP, il libero professionista che svolga anche incarichi di amministrazione o controllo in società non è automaticamente escluso dall'imposizione; quando l'attività sia sostanzialmente unitaria e non sia dimostrato lo scorporo tra i diversi compensi, grava sul contribuente l'onere di provare, per ciascuna attività, l'assenza del requisito dell'autonoma organizzazione. Nel caso concreto, la CTR aveva accertato in fatto, con valutazione non sindacabile in cassazione, che il contribuente non aveva provato di non avvalersi, per quegli incarichi, delle strutture, dei dipendenti e dei collaboratori del proprio studio professionale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di IRAP, il libero professionista che svolga incarichi di amministratore, sindaco o altri incarichi organici in società non è escluso in via automatica dall'imposizione: occorre verificare in concreto la sussistenza o meno dell'autonoma organizzazione in relazione a ciascuna attività.
  • Quando il professionista esercita un'attività sostanzialmente unitaria e non è possibile scorporare i compensi riferiti ai diversi incarichi, il rimborso IRAP può essere negato se il contribuente non prova specificamente l'assenza del requisito dell'autonoma organizzazione.
  • Nelle controversie di rimborso d'imposta, l'onere di dimostrare i presupposti del rimborso grava sul contribuente istante, che deve provare in modo puntuale i fatti costitutivi del diritto restitutorio.
  • L'accertamento di fatto del giudice di merito circa l'utilizzo, da parte del professionista, delle strutture e dei collaboratori del proprio studio non è rivalutabile in cassazione se congruamente motivato.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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