Cassazione Penale, Sentenza n. 28608/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza del Giudice di Pace che aveva dichiarato l'imputato responsabile del reato previsto dall'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; si deducevano violazione dell'art. 34 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e vizio/assenza di motivazione, insistendo in particolare perché fosse riconosciuta la particolare tenuità del fatto (o la non punibilità ex art. 131-bis c.p.) derivante dalla mera mancata rinnovazione del permesso di soggiorno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, sebbene la sentenza impugnata non contenesse un'esplicita motivazione sull'esclusione della particolare tenuità, dalla struttura argomentativa emergeva implicitamente tale esclusione: il trattenimento illegale è stato accertato in occasione di un furto commesso dall'imputato e la sentenza ha escluso elementi concreti favorevoli (anche con riguardo alle attenuanti generiche). Inoltre la sentenza ha rilevato la mancata presentazione dell'imputato in Questura a seguito di invito per regolarizzare la posizione, fatto che contrasta con la tesi della particolare tenuità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
presente nella sentenza impugnata quale norma del reato per cui l'imputato è stato dichiarato responsabile
norma penale contestata: la Corte conferma la condanna per il fatto ascritto facendo riferimento al contesto fattuale (trattenimento illegale correlato a un furto)
art. 34 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
richiamato dal ricorrente in relazione alla particolare tenuità
la presunta violazione dell'art. 34 viene ritenuta infondata perché la sentenza, pur non motivando espressamente sull'esclusione della particolare tenuità, contiene argomenti che implicitamente escludono tale applicazione
richiamato nella motivazione come causa di non punibilità che può essere implicitamente disattesa
la richiesta di applicazione della causa di non punibilità deve ritenersi implicitamente respinta se la struttura argomentativa della sentenza richiama elementi che escludono la tenuità del fatto
disposizione richiamata per la trattazione scritta del procedimento
la trattazione scritta è stata disposta secondo la normativa vigente
richiamato in relazione alla condanna alle spese processuali
consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021 (Cincolà, Rv. 282097)
richiamata nella motivazione di Cassazione come principio consolidato
principio secondo cui la richiesta di applicazione della particolare tenuità o della causa di non punibilità si considera implicitamente disattesa se la struttura argomentativa della sentenza mostra elementi che escludono la tenuità
Massime di principio
- La richiesta di applicazione della particolare tenuità (o della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.) può essere ritenuta implicitamente respinta se la sentenza contiene argomentazioni che, anche se non esplicitano l'esclusione, valorizzano elementi di gravità o collegano il fatto a reati più gravi.
- Quando il trattenimento illegale è accertato in connessione con altro reato (es. furto) o con condotte non collaborative (es. mancata presentazione agli inviti di regolarizzazione), è improbabile che la fattispecie sia valutata come 'particolarmente tenue'.
- Il difensore che invoca la particolare tenuità dovrebbe chiedere espressamente che il giudice si pronunci in motivazione; tuttavia la mancanza di una formula espressa non è automaticamente causa di annullamento se la motivazione nel suo insieme esclude la tenuità.
- In Cassazione è decisivo valutare la 'struttura argomentativa' della sentenza impugnata: non conta solo la presenza di una formula testuale ma l'insieme delle considerazioni che emergono dal dispositivo e dalla motivazione.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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