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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25369/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto tra due ex coniugi in ordine all'acquisto e alla gestione di un immobile intestato alla donna per ragioni fiscali. L'ex marito aveva chiesto la condanna dell'ex moglie al pagamento di somme da lui sostenute per il mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile, sostenendo in origine l'esistenza di un accordo verbale sulla divisione del ricavato della futura vendita; in appello la domanda è stata accolta non sulla base di tale accordo, ma in base alla surrogazione legale ex art. 1203 n. 3 c.c., poiché l'uomo aveva pagato con denaro proprio le rate del mutuo in qualità di coobbligato solidale, garante e terzo datore d'ipoteca. La ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con tre motivi: 1) violazione dell'art. 1203 n. 3 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto valorizzare la dedotta non contestazione del fatto che i canoni di locazione dell'immobile fossero stati usati per pagare le rate del mutuo; 2) violazione dell'art. 2946 c.c., per mancato rilievo della prescrizione decennale del credito, almeno per le rate risalenti al 2001-2002; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la Corte d'appello tratto conclusioni probatorie ritenute incompatibili con le risultanze istruttorie e per non avere considerato provato l'accordo sulla destinazione dei canoni di locazione al pagamento del mutuo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, perché la dedotta non contestazione non era stata specificamente documentata nel ricorso e, comunque, il giudice di merito può valorizzare o meno il fatto non contestato alla luce delle altre prove; inoltre ha confermato la correttezza dell'applicazione dell'art. 1203 n. 3 c.c., osservando che il pagamento da parte del coobbligato solidale/terzo datore d'ipoteca integra il presupposto dell'interesse a soddisfare il debito e consente la surrogazione legale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza, non essendo stati trascritti gli atti e i termini dell'eccezione di prescrizione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e non ricorreva un vizio denunciabile ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. o dell'art. 360 n. 5 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e anche alle spese della procedura di sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 373 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 1203 n. 3 c.c.

    La surrogazione legale opera a favore di chi paga il debito avendo interesse a soddisfarlo, anche se è coobbligato solidale o terzo datore d'ipoteca; non è necessario che il solvens sia obbligato per la medesima causa debendi del creditore originario, ma è sufficiente un rapporto giuridico preesistente con il debitore e un interesse qualificato all'estinzione del debito.

  • art. 115 c.p.c.

    La non contestazione è apprezzamento riservato al giudice di merito; in cassazione la sua deduzione richiede specifica indicazione e trascrizione degli atti rilevanti, e non impedisce al giudice di valorizzare prove contrarie emerse nel processo.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione della norma è denunciabile solo nei limiti dell'erroneo governo delle prove legali; non è consentito in cassazione censurare la mera valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2946 c.c.

    L'eccezione di prescrizione deve fondarsi su fatti allegati e provati dalla parte che la solleva, con specifica indicazione del dies a quo e dei termini dell'eccezione; in mancanza di autosufficienza la censura è inammissibile.

  • art. 2935 c.c.

    Il debitore che eccepisce la prescrizione ha l'onere di allegare il fatto che consente l'esercizio del diritto e fa decorrere il termine prescrizionale.

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e intellegibile; una censura che non confronti adeguatamente la decisione impugnata è inammissibile.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    È necessario indicare e trascrivere gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda, anche quando si deduce la non contestazione o si ripropone un'eccezione di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Non può essere utilizzato per sollecitare una nuova ricostruzione del fatto o una diversa valutazione del merito sotto l'apparenza della violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Le doglianze sugli artt. 115 e 116 c.p.c. sono ammissibili solo nei limiti rigorosi delineati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio concerne solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mera omessa valutazione di prove o il cattivo apprezzamento del materiale istruttorio.

  • art. 373 c.p.c.

    Le spese della procedura di sospensione dell'efficacia esecutiva possono essere liquidate in cassazione se la relativa istanza è documentata e tempestivamente prodotta, nel rispetto del contraddittorio.

  • art. 372 c.p.c.

    La documentazione relativa alla richiesta di liquidazione delle spese ex art. 373 c.p.c. deve essere depositata nel termine perentorio previsto dalla norma come modificata dal d.lgs. n. 149 del 2022.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La dedotta non contestazione di un fatto non esonera il ricorrente dall'onere di indicare puntualmente, nel ricorso per cassazione, gli atti e i passaggi difensivi da cui tale non contestazione risulterebbe; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • Il principio di non contestazione comporta una relevatio ab onere probandi, non una fictio di verità assoluta del fatto allegato: il giudice di merito può comunque discostarsene se le prove acquisite conducono a una diversa ricostruzione dei fatti.
  • La surrogazione legale ex art. 1203 n. 3 c.c. presuppone il pagamento del debito da parte di chi abbia un interesse giuridicamente qualificato a soddisfarlo; tale interesse può sussistere anche in capo al coobbligato solidale e al terzo datore d'ipoteca.
  • Chi eccepisce la prescrizione deve allegare e provare con precisione il fatto che determina il decorso del termine e deve rendere autosufficiente il motivo di ricorso, indicando l'atto processuale in cui l'eccezione è stata formulata.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove; l'omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo, non singoli elementi istruttori.

Come è indicizzato

MaterieObbligazioni solidaliProveImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNesso di causalità

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