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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30317/2025 del 05/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello del 28/11/2024 sollevando, a titolo principale: per Amato, mancata acquisizione di prove ritenute decisive (ordinanza di custodia cautelare del procedimento 'Xydi', verbali di interrogatorio, corrispondenza e materiale Facebook) e censura dell'attendibilità della parte offesa Zarbo nonché vizio nella determinazione della pena; per Antonio Chiazza, travisamento della prova rispetto a videoregistrazioni e dichiarazioni di Zarbo, contestazione dell'integrazione dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato del 02/02/2018 e censure sulla determinazione della pena e sul mancato riconoscimento di attenuanti nonché sulla irragionevole aggravante basata sul rapporto di parentela; per Antonino Chiazza, travisamento della prova con riguardo alle dichiarazioni della parte offesa, contestazione del giudizio di spaccio (art. 73 DPR 309/90) basato solo sul dato ponderale, e contestazione della qualificazione estorsiva delle condotte (artt. 629 e 393 c.p.). Complessivamente le doglianze miravano a una rivalutazione del compendio probatorio e a ottenere acquisizione o riapertura di prove non assunte in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazione: i motivi sono stati ritenuti in massima parte generici o attinenti a valutazioni di merito non sindacabili in cassazione (rivalutazione del compendio probatorio). Specificamente: per Amato il rilievo sulla mancata acquisizione probatoria è manifestamente infondato in assenza di lacune manifeste nell'apparato motivazionale della sentenza impugnata; le censure sull'attendibilità della parte offesa e sulla pena sono state ritenute deduzioni in fatto non ammissibili in sede di legittimità. Per Antonio Chiazza i motivi sono stati dichiarati genericamente diretti a una rivalutazione della prova e quindi inammissibili; la Corte ha ritenuto che il contributo contestato integra comunque un apporto alla condotta estorsiva tentata e ha ritenuto congrua la valutazione della sentenza impugnata circa la idoneità della condotta. Per Antonino Chiazza analoghe censure sono state ritenute generiche e riconducibili a una valutazione di merito già svolta in appello. Conseguenze: inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 603 cod. proc. pen.

    La norma è richiamata in relazione alla possibilità di censurare la mancata assunzione di prove in appello: la Cassazione richiede lacune manifeste e illogicità nell'apparato motivazionale per ritenere ammissibile una tale censura.

  • art. 56 cod. pen.

    Riferimento all'istituto del tentativo; le difese hanno contestato la idoneità delle condotte al concretizzarsi in reato consumato, ma la Corte ha ritenuto la valutazione di merito non sindacabile in cassazione.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma relativa al reato di estorsione: la sentenza impugnata ha ritenuto integrata la tentata estorsione per le condotte complessive; la Cassazione ha ritenuto inammissibili le contestazioni sul travisamento della prova inerenti a tale fattispecie.

  • art. 628 cod. pen.

    Richiamato nel capo di imputazione; la Corte d'appello aveva richiamato anche reati connessi ma la Cassazione non ha ritenuto errata la valutazione di merito.

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato: la sentenza di merito ha valutato il contributo di ciascuno, decisione ritenuta incensurabile in sede di legittimità quando basata su motivazione non illogica.

  • art. 118 cod. pen.

    Richiamato nella contestazione come norma integrativa della responsabilità; la Corte di cassazione non ha ritenuto che la sua interpretazione in appello fosse viziata.

  • art. 70 cod. pen.

    Riferimento alle conseguenze della recidiva o precedenti sul piano della determinazione della pena; la Corte ha ritenuto legittimo l'esercizio discrezionale del giudice di merito.

  • d.P.R. n. 309/1990

    Norme sul traffico di stupefacenti: le contestazioni sulla qualificazione (spaccio per cessione a terzi vs uso personale) sono state ritenute genericamente dirette a rivalutare il materiale probatorio e quindi inammissibili.

  • art. 114 cod. pen.

    Previsione delle attenuanti per il concorso di persone: la Corte d'appello aveva negato l'attenuante per non marginalità del ruolo, valutazione non censurabile in cassazione se adeguatamente motivata.

  • art. 393 cod. pen.

    Richiamato nella contestazione in relazione agli estremi dell'estorsione e della minaccia; la Cassazione ha ritenuto infondate le doglianze che chiedevano una diversa qualificazione giuridica dei fatti già valutati in appello.

  • Giurisprudenza citata

    Sez. 3, n. 3028 del 15/12/2023 (dep. 2024)

    Principio secondo cui, nel ricorso per cassazione, la mancata assunzione di prove in appello può essere censurata solo se emergono, dal testo della decisione impugnata, lacune o manifesti vizi logici che l'assunzione delle prove avrebbe potuto superare.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è luogo per la semplice rivalutazione del compendio probatorio: i motivi che si limitano a contestare la valutazione dei fatti in merito sono generalmente inammissibili.
  • Per ottenere che la Cassazione accolga una censura per mancata acquisizione di prove in appello è necessario dimostrare l'esistenza di lacune manifeste o illogicità nell'apparato motivazionale della sentenza impugnata.
  • Le censure generiche o ripetitive relative all'attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa sono spesso dichiarate inammissibili se non specificatamente circostanziate con punti decisivi di incoerenza o contraddizione evidenti nel testo motivazionale.
  • La determinazione della pena rientra nell'area di discrezionalità del giudice di merito: il ricorso per cassazione deve indicare profili di illogicità, contraddittorietà o violazione di legge per risultare ammissibile.
  • Nelle ipotesi in cui vengono valutati elementi tecnico-documentali (videosorveglianza, intercettazioni, elementi telematici), è essenziale che la difesa enunci specificamente in quale punto la valutazione del giudice sia illogica o contradditoria e perché l'elemento probatorio avrebbe cambiato l'esito decisivo.
  • Le richieste di riconoscimento di attenuanti o di esclusione di aggravanti devono essere fondate su elementi concreti e documentati; deduzioni generiche sul ruolo marginale o sull'anzianità di precedenti non sono sufficienti in sede di legittimità.

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