Cassazione Penale, Sentenza n. 30317/2025 del 05/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello del 28/11/2024 sollevando, a titolo principale: per Amato, mancata acquisizione di prove ritenute decisive (ordinanza di custodia cautelare del procedimento 'Xydi', verbali di interrogatorio, corrispondenza e materiale Facebook) e censura dell'attendibilità della parte offesa Zarbo nonché vizio nella determinazione della pena; per Antonio Chiazza, travisamento della prova rispetto a videoregistrazioni e dichiarazioni di Zarbo, contestazione dell'integrazione dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato del 02/02/2018 e censure sulla determinazione della pena e sul mancato riconoscimento di attenuanti nonché sulla irragionevole aggravante basata sul rapporto di parentela; per Antonino Chiazza, travisamento della prova con riguardo alle dichiarazioni della parte offesa, contestazione del giudizio di spaccio (art. 73 DPR 309/90) basato solo sul dato ponderale, e contestazione della qualificazione estorsiva delle condotte (artt. 629 e 393 c.p.). Complessivamente le doglianze miravano a una rivalutazione del compendio probatorio e a ottenere acquisizione o riapertura di prove non assunte in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazione: i motivi sono stati ritenuti in massima parte generici o attinenti a valutazioni di merito non sindacabili in cassazione (rivalutazione del compendio probatorio). Specificamente: per Amato il rilievo sulla mancata acquisizione probatoria è manifestamente infondato in assenza di lacune manifeste nell'apparato motivazionale della sentenza impugnata; le censure sull'attendibilità della parte offesa e sulla pena sono state ritenute deduzioni in fatto non ammissibili in sede di legittimità. Per Antonio Chiazza i motivi sono stati dichiarati genericamente diretti a una rivalutazione della prova e quindi inammissibili; la Corte ha ritenuto che il contributo contestato integra comunque un apporto alla condotta estorsiva tentata e ha ritenuto congrua la valutazione della sentenza impugnata circa la idoneità della condotta. Per Antonino Chiazza analoghe censure sono state ritenute generiche e riconducibili a una valutazione di merito già svolta in appello. Conseguenze: inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 603 cod. proc. pen.
La norma è richiamata in relazione alla possibilità di censurare la mancata assunzione di prove in appello: la Cassazione richiede lacune manifeste e illogicità nell'apparato motivazionale per ritenere ammissibile una tale censura.
art. 56 cod. pen.
Riferimento all'istituto del tentativo; le difese hanno contestato la idoneità delle condotte al concretizzarsi in reato consumato, ma la Corte ha ritenuto la valutazione di merito non sindacabile in cassazione.
art. 629 cod. pen.
Norma relativa al reato di estorsione: la sentenza impugnata ha ritenuto integrata la tentata estorsione per le condotte complessive; la Cassazione ha ritenuto inammissibili le contestazioni sul travisamento della prova inerenti a tale fattispecie.
art. 628 cod. pen.
Richiamato nel capo di imputazione; la Corte d'appello aveva richiamato anche reati connessi ma la Cassazione non ha ritenuto errata la valutazione di merito.
art. 110 cod. pen.
Concorso di persone nel reato: la sentenza di merito ha valutato il contributo di ciascuno, decisione ritenuta incensurabile in sede di legittimità quando basata su motivazione non illogica.
art. 118 cod. pen.
Richiamato nella contestazione come norma integrativa della responsabilità; la Corte di cassazione non ha ritenuto che la sua interpretazione in appello fosse viziata.
art. 70 cod. pen.
Riferimento alle conseguenze della recidiva o precedenti sul piano della determinazione della pena; la Corte ha ritenuto legittimo l'esercizio discrezionale del giudice di merito.
d.P.R. n. 309/1990
Norme sul traffico di stupefacenti: le contestazioni sulla qualificazione (spaccio per cessione a terzi vs uso personale) sono state ritenute genericamente dirette a rivalutare il materiale probatorio e quindi inammissibili.
art. 114 cod. pen.
Previsione delle attenuanti per il concorso di persone: la Corte d'appello aveva negato l'attenuante per non marginalità del ruolo, valutazione non censurabile in cassazione se adeguatamente motivata.
art. 393 cod. pen.
Richiamato nella contestazione in relazione agli estremi dell'estorsione e della minaccia; la Cassazione ha ritenuto infondate le doglianze che chiedevano una diversa qualificazione giuridica dei fatti già valutati in appello.
Giurisprudenza citata
Sez. 3, n. 3028 del 15/12/2023 (dep. 2024)
Principio secondo cui, nel ricorso per cassazione, la mancata assunzione di prove in appello può essere censurata solo se emergono, dal testo della decisione impugnata, lacune o manifesti vizi logici che l'assunzione delle prove avrebbe potuto superare.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è luogo per la semplice rivalutazione del compendio probatorio: i motivi che si limitano a contestare la valutazione dei fatti in merito sono generalmente inammissibili.
- Per ottenere che la Cassazione accolga una censura per mancata acquisizione di prove in appello è necessario dimostrare l'esistenza di lacune manifeste o illogicità nell'apparato motivazionale della sentenza impugnata.
- Le censure generiche o ripetitive relative all'attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa sono spesso dichiarate inammissibili se non specificatamente circostanziate con punti decisivi di incoerenza o contraddizione evidenti nel testo motivazionale.
- La determinazione della pena rientra nell'area di discrezionalità del giudice di merito: il ricorso per cassazione deve indicare profili di illogicità, contraddittorietà o violazione di legge per risultare ammissibile.
- Nelle ipotesi in cui vengono valutati elementi tecnico-documentali (videosorveglianza, intercettazioni, elementi telematici), è essenziale che la difesa enunci specificamente in quale punto la valutazione del giudice sia illogica o contradditoria e perché l'elemento probatorio avrebbe cambiato l'esito decisivo.
- Le richieste di riconoscimento di attenuanti o di esclusione di aggravanti devono essere fondate su elementi concreti e documentati; deduzioni generiche sul ruolo marginale o sull'anzianità di precedenti non sono sufficienti in sede di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30306/2025 del 05/09/2025
- Sentenza penale · 5 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30307/2025 del 05/09/2025
- Sentenza penale · 5 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30309/2025 del 05/09/2025
- Sentenza penale · 5 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30313/2025 del 05/09/2025
- Sentenza penale · 5 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30315/2025 del 05/09/2025
- Sentenza penale · 5 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30316/2025 del 05/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →