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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30665/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per vizio di motivazione e violazione di norme processuali: il ricorrente chiedeva la retrodatazione del termine di efficacia della misura cautelare eseguita l'11/10/2023 al 18/11/2021 (data dell'arresto in flagranza) in base alla teoria della 'contestazione a catena' e della connessione qualificata tra i reati (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e i reati di cessione/detenzione di stupefacenti).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che, sebbene fosse riconosciuta l'anteriorità della fattispecie associativa e la qualificata connessione tra i reati, al momento dell'arresto in flagranza e del processo per direttissima non risultavano dagli atti processuali elementi idonei a desumere l'esistenza dell'associazione: l'informativa rilevante è stata depositata solo nel dicembre 2022, le indagini tecniche (intercettazioni) sono proseguite fino al marzo 2022 e ulteriori elementi (dichiarazioni del collaboratore, sequestri e arresti) sono emersi in epoca successiva a novembre 2021. Pertanto la retrodatazione ai sensi dell'art. 297, comma 3 c.p.p. non era applicabile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, tenuto all'onere di pagarle ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma relativa all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; nel caso è stata contestata una fattispecie associativa considerata anteriore rispetto ai reati 'fine', ma la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori per farne emergere l'esistenza non fossero desumibili dagli atti del procedimento per i reati fine al momento dell'arresto in flagranza.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma che disciplina i reati di detenzione e cessione di stupefacenti; le condotte contestate in flagranza (cessione di cocaina e marijuana) rientrano in questo articolo e sono state oggetto del procedimento per direttissima del novembre 2021.

  • codice penale, art. 110

    Regola il concorso di persone nel reato; richiamata per le ipotesi di concorso con ignoti nelle cessioni contestate.

  • codice di procedura penale, art. 12, lett. b) e c)

    art. 12, lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Indica le ipotesi di connessione qualificata tra reati (concorso formale, continuazione, connessione teleologica); la Corte ha riconosciuto l'esistenza di una connessione qualificata fra reati, ma ha precisato che ciò da solo non autorizza la retrodatazione se gli elementi dell'associazione non erano desumibili dagli atti all'epoca.

  • codice di procedura penale, art. 297, comma 3

    art. 297, comma 3 cod. proc. pen.

    Prevede la retrodatazione della misura cautelare al termine dell'efficacia richiamata quando esista connessione qualificata tra reati; la giurisprudenza richiede però che i fatti oggetto della diversa procedura fossero desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il primo fatto: nel caso la Corte ha ritenuto che non fosse così.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Disciplina l'onere delle spese per i ricorsi in cassazione dichiarati inammissibili o infondati; la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese del procedimento conformemente a questa norma.

  • disposizioni attuative codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter

    art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Prescrive adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione; richiamata nella parte finale del provvedimento per gli adempimenti pratici.

  • Corte Costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione della responsabilità morale o colpevolezza nel proporre ricorsi infondati: la Corte ha applicato la sentenza per giustificare l'imposizione della somma da versare alla Cassa delle Ammende, pur ritenendo che il ricorso non fosse volto da colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • La retrodatazione di una misura cautelare per effetto della 'contestazione a catena' (art. 297, comma 3 c.p.p.) è possibile solo se gli elementi dell'evento successivo (es. associazione) erano effettivamente desumibili dagli atti del procedimento originario prima del rinvio a giudizio; la semplice iscrizione della notizia di reato non è sufficiente.
  • Il riconoscimento di una connessione qualificata tra reati (concorso formale, continuazione, connessione teleologica) non determina automaticamente la retrodatazione: il giudice verifica la concreta conoscibilità degli elementi correlati nei tempi processuali rilevanti.
  • Il punto temporale da considerare è ciò che era effettivamente 'desumibile' dagli atti e dalle indagini disponibili al momento del rinvio a giudizio o della prima ordinanza, non la successiva emersione di prove (intercettazioni, collaboratori, sequestri) ottenute in fasi investigative successive.
  • In sede di ricorso in Cassazione, la mancata efficace contestazione delle considerazioni decisive della motivazione di merito comporta elevate probabilità di inammissibilità o rigetto.
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanna alle spese e somme a titolo di ammenda; è quindi importante valutare preliminarmente la fondatezza delle censure e la disponibilità degli atti che le supportano.

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