Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 28555/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Catania che, riformando la decisione di primo grado del Tribunale di Catania, lo ha assolto dai reati edilizi ascritti dichiarando la non punibilità per particolare tenuità del fatto. In primo grado era stata pronunciata condanna alla pena di sei mesi di arresto e 2.000 euro di ammenda per violazioni del d.P.R. 380/2001, in particolare per opere eseguite in assenza o in difformità dal titolo e per inosservanza delle disposizioni in materia urbanistico-edilizia e sismica. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte territoriale avrebbe applicato l'art. 131-bis c.p. invece di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, ritenuta più favorevole. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione sulla ritenuta illegalità del trattamento sanzionatorio applicato dal primo giudice, chiedendo enunciati di principio che, secondo la Corte, non gli avrebbero procurato alcun concreto vantaggio dopo la riforma in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché, pur essendo in astratto vero che la prescrizione prevale sulla declaratoria di particolare tenuità del fatto, nel caso concreto il reato non era prescritto: il fatto era stato commesso nell'ottobre 2019 e al termine ordinario di cinque anni andava aggiunto il periodo di sospensione collegato al tempo intercorrente tra la scadenza del termine per il deposito della motivazione di primo grado e la sentenza di appello, ai sensi dell'art. 157, comma 8, c.p. come modificato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, perché volto a ottenere affermazioni di principio prive di effetti utili per il ricorrente, che in appello aveva già ottenuto l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 44 lett. a) d.P.R. 380/2001

    Norma incriminatrice richiamata come base della condanna di primo grado per violazioni edilizie.

  • artt. 93, 94, 95 d.P.R. 380/2001

    Norme richiamate nella contestazione e nella condanna di primo grado in materia di disciplina delle costruzioni e degli adempimenti sismici.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte richiama la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, evidenziando che in appello era stata applicata in luogo della condanna di primo grado.

  • art. 157, comma 8, c.p.

    Richiamato per il computo del termine di prescrizione, con aggiunta del periodo intercorrente tra la scadenza del termine per il deposito della motivazione di primo grado e la sentenza di appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • L. 103/2017

    Richiamata come fonte della disciplina applicata al computo della prescrizione nel periodo indicato dalla Corte.

Massime di principio

  • La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione è, in linea generale, più favorevole della declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto e prevale su quest'ultima quando entrambe siano astrattamente configurabili.
  • La pretesa di ottenere in cassazione un principio di diritto o una diversa qualificazione giuridica è inammissibile quando non produce un concreto vantaggio per il ricorrente, difettando l'interesse ad impugnare.
  • Ai fini della prescrizione deve essere computato anche il periodo di sospensione previsto dalla disciplina vigente, quando la legge applicabile lo imponga in relazione alla scansione temporale tra il deposito della motivazione di primo grado e la decisione di appello.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità deve porre a carico del ricorrente le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non sia esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioImpugnazioniPrescrizione del reatoCause di non punibilità
RamiReati ediliziProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.