Cassazione Civile, Ordinanza n. 37015/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione aveva proceduto al riclassamento di una unità immobiliare inserita in una microzona comunale, facendo riferimento alla procedura di revisione del classamento ex art. 1, comma 335, L. 311/2004. La contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, ottenendo accoglimento; la CTR aveva poi confermato la decisione, ritenendo insufficiente la motivazione dell'atto. In Cassazione l'Agenzia deduceva la violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 3 L. 241/1990, sostenendo che la sentenza d'appello non si fosse conformata ai criteri normativi sulla motivazione dell'avviso e che il provvedimento fosse adeguatamente motivato. La contribuente resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione della CTR che aveva annullato il riclassamento catastale. La Cassazione ha ritenuto infondato il motivo unico, ribadendo che, nelle revisioni del classamento fondate sulla microzona, la motivazione dell'atto deve essere rigorosa, completa, specifica e razionale: non basta il richiamo alla norma o a dati generici sul rapporto tra valore di mercato e valore catastale, ma occorre indicare gli elementi concreti della microzona, le trasformazioni urbane intervenute e le ragioni specifiche che incidono sul classamento della singola unità. Poiché nel caso concreto l'atto si limitava a riferimenti tautologici e generici senza una concreta comparazione con immobili similari, il ricorso è stato respinto. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente come parametro di sufficienza della motivazione dell'atto impositivo; la Corte ribadisce che, nel riclassamento catastale, la motivazione deve essere rigorosa e specifica
richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione del provvedimento amministrativo; la Corte esige una motivazione concreta e non meramente assertiva
art. 1, comma 335, L. 311/2004
norma che disciplina la revisione parziale del classamento nelle microzone comunali; la Corte afferma che non è sufficiente il mero richiamo alla variazione del rapporto tra valori, occorrendo l'indicazione dei concreti presupposti fattuali
richiamato quale criterio per individuare gli elementi rilevanti del classamento, come qualità urbana, qualità ambientale e caratteristiche edilizie dell'immobile
Corte cost. n. 249/2017
richiamata per ribadire la legittimità dello strumento di revisione del classamento, purché applicato con motivazione rigorosa a tutela del contribuente
Massime di principio
- Nella revisione del classamento catastale ex art. 1, comma 335, L. 311/2004, l'atto deve contenere una motivazione completa, specifica e razionale, idonea a far comprendere al contribuente le concrete ragioni del riclassamento.
- Non è sufficiente il richiamo generico alla normativa di settore o al mero scostamento tra valori di mercato e catastali della microzona: l'amministrazione deve indicare gli elementi fattuali che hanno inciso sul diverso classamento.
- Il provvedimento di riclassamento deve essere costruito in modo individualizzato, riferito alla singola unità immobiliare, e deve esplicitare la comparazione con eventuali immobili similari e le ragioni della loro effettiva similitudine.
- La motivazione è insufficiente quando si limita a formule stereotipate, tautologiche o a prospetti di calcolo non accompagnati dall'indicazione delle fonti, dei criteri e dei passaggi logici seguiti.
- In tema di riclassamento catastale diffuso, il contribuente deve essere posto in condizione di verificare e contestare ex ante e in giudizio i presupposti concreti della modifica della rendita.
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