Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33558/2022 del 13/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato sull'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. per presunta violazione dell'art. 627 c.p.p.: il ricorrente contestava che la Corte territoriale, dopo aver escluso la recidiva per i reati in materia di armi in esecuzione del rinvio della Corte di cassazione, si era limitata a ridurre la pena senza però ricalcolare gli aumenti dovuti alla continuazione fra i reati; in sostanza lamentava che il devolutum conseguente all'annullamento con rinvio non era stato integralmente attuato

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il motivo dedotto non fosse devoluto alla Corte di cassazione nel precedente giudizio di annullamento con rinvio (che aveva riguardato esclusivamente la ritenuta obbligatorietà della recidiva per i reati in materia di armi) e che la questione sulla rideterminazione degli aumenti per la continuazione non fosse stata oggetto della pronuncia da cui era derivato il rinvio; quindi la Corte territoriale ha correttamente escluso la recidiva per gli specifici delitti e ha rideterminato la pena senza tenere conto dell'aumento per la recidiva. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)

    Norma di rito che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente ha invocato questa disposizione per dedurre vizio di motivazione e violazione di norme processuali, ma la Cassazione ne ha ritenuto inammissibile il motivo per carenza di devoluzione della questione

  • art. 627 c.p.p.

    Norma richiamata nel motivo di ricorso (violazione denunciata), ma la Corte ha ritenuto che la questione prospettata non fosse devoluta dal precedente giudizio di annullamento con rinvio

  • art. 99 cod. pen., commi 1, 2 e 5

    Regola la recidiva e gli aumenti di pena; la Corte territoriale originariamente aveva ritenuto obbligatorio l'aumento per la recidiva per i reati in materia di armi ai sensi del comma 5, ma la Cassazione aveva annullato tale ritenuta limitatamente a quella questione, con rinvio

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73 comma 1 e art. 80

    Norme sostanziali in materia di stupefacenti contestate nell'originario capo di imputazione; la Corte ha distinto i reati di droga (per i quali la recidiva era stata esclusa) da quelli di armi

  • art. 616 c.p.p.

    Norma invocata per la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso

  • Giurisprudenza Corte di cassazione, Sez. 5, n. 29358 del 22.3.2019 (Miah Babul)

    Richiamato principio secondo cui, dopo annullamento con rinvio, sono devolute alla Corte di merito esclusivamente le questioni oggetto dell'annullamento; non è consentito dedurre in sede di rinvio questioni non devolute con il ricorso che ha determinato l'annullamento

Massime di principio

  • Quando la Corte di cassazione annulla una sentenza con rinvio limitatamente a una specifica questione, il giudice del rinvio deve occuparsi soltanto delle questioni oggetto dell'annullamento: non è ammesso sollevare o ottenere la riconsiderazione di profili non devoluti dalla cassazione
  • Se la Corte di cassazione ha definito il perimetro del rinvio (ad es. esclusione/riconoscimento della recidiva solo per taluni reati), la Corte territoriale può e deve adeguare la determinazione della pena entro i limiti di quel mandato; eventuali ricalcoli che investano profili non devoluti non sono consentiti in questa sede
  • La deduzione di vizio motivazionale o di violazione di norme processuali in cassazione richiede che la questione sia stata effettivamente esercitata e costituisca oggetto del ricorso che ha portato all'annullamento: altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile per difetto di devoluzione
  • L'esclusione della recidiva comporta, normalmente, la revisione della determinazione della pena; però la portata di tale revisione dipende dai limiti stabiliti dalla Corte di cassazione nel provvedimento di annullamento e rinvio
  • In caso di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.