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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37700/2021 del 01/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta a ottenere dall'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, il pagamento del T.f.r. maturato nell'ambito di un rapporto di lavoro alle dipendenze di una società poi fallita, nonché delle ultime tre mensilità retributive. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva rigettato il gravame dell'INPS. In cassazione l'INPS ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 2 l. n. 297/1982, in relazione agli artt. 2506-quater e 2112 c.c., sostenendo che il diritto al T.f.r. non poteva essere riconosciuto perché il rapporto di lavoro con la società fallita sarebbe stato fittizio e perché, in ogni caso, in una scissione totalitaria i debiti verso i lavoratori sarebbero traslati alle società beneficiarie, con conseguente inconfigurabilità dell'intervento del Fondo; con il secondo ha dedotto la violazione della disciplina sul Fondo di garanzia per le ultime tre retribuzioni, sostenendo che la condanna fosse stata pronunciata oltre il massimale legale. Il lavoratore intimato non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che la questione prospettata dall'INPS era nuova rispetto ai gradi di merito, poiché in appello l'istituto aveva contestato il diritto al Fondo per la ritenuta fittizietà del rapporto ai fini degli sgravi contributivi, e non aveva specificamente dedotto nei giudizi di merito la diversa tesi della trasferibilità del credito alle società beneficiarie della scissione. Sul secondo motivo ha osservato che la condanna per le ultime tre retribuzioni non era stata impugnata in appello, essendo stato devoluto solo il capo relativo al T.f.r.; pertanto si era formato giudicato interno sulla misura del credito, preclusivo di ogni successiva contestazione, anche officiosa. La Corte ha inoltre escluso la rimessione alla pubblica udienza, ha disposto nulla sulle spese per mancata difesa dell'intimato e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2 l. n. 297/1982

    disciplina i presupposti di intervento del Fondo di garanzia per il pagamento del T.f.r.; la Corte ne richiama l'applicazione ma non ne amplia il perimetro oltre i limiti processuali e sostanziali dedotti tempestivamente

  • artt. 2506-quater e 2112 c.c.

    vengono richiamati dall'INPS per sostenere la traslazione dei rapporti e dei debiti nelle operazioni di scissione; la Corte rileva però che la relativa questione non era stata ritualmente e specificamente introdotta nei gradi di merito

  • art. 2, secondo comma, d.lgs. n. 80/1992

    stabilisce il massimale per l'intervento del Fondo di garanzia sulle ultime tre retribuzioni; la questione sul quantum è astrattamente rilevabile, ma resta preclusa se coperta da giudicato interno

  • artt. 1 l. n. 427/1980, 1, comma 5, l. n. 451/1994, 1, comma 27, l. n. 247/2007

    sono richiamati per la disciplina del massimale del trattamento garantito, entro il quale deve essere contenuto il pagamento del Fondo

  • artt. 434, 342 e 346 c.p.c.

    l'appello nel rito del lavoro ha effetto devolutivo limitato alle censure specifiche, con conseguente formazione del giudicato interno sulle parti della sentenza non impugnate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente di dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 360 c.p.c.

    implicitamente rilevante quale veicolo delle censure per cassazione fondate su violazione di legge

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere esaminate questioni nuove rispetto ai gradi di merito, salvo che risultino ritualmente e specificamente dedotte nelle fasi precedenti e siano state devolute al giudice di appello.
  • Quando il ricorrente censura per la prima volta in cassazione un diverso fondamento giuridico della pretesa avversaria, la censura è inammissibile se la questione non è stata oggetto di specifica allegazione e trattazione nei precedenti gradi.
  • Nel rito del lavoro l'appello ha effetto devolutivo pieno solo nei limiti delle specifiche censure formulate: i capi della sentenza non impugnati formano giudicato interno e non possono essere rimessi in discussione neppure sotto il profilo del potere officioso del giudice.
  • La determinazione del massimale del Fondo di garanzia può essere questione di diritto rilevabile anche d'ufficio, ma la relativa verifica è preclusa se il capo della decisione che ha quantificato il credito non è stato specificamente impugnato.
  • La formazione del giudicato interno riguarda anche i capi autonomi della sentenza che definiscono in modo indipendente una questione controversa, e tale preclusione deve essere rilevata d'ufficio nei gradi successivi.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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