Cassazione Penale, Sentenza n. 40810/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti chiedevano annullamento dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la revocazione della confisca disposta dal Tribunale di Milano (decreto n.45/2015, 22.9.2016) su beni mobili e immobili. Denunciano la mancanza di base legale della confisca perché: a) i reati usati a fondamento della pericolosità qualificata (illecito smaltimento rifiuti, ex art.260 d.lgs.152/2006) furono commessi prima dell'introduzione del d.l. 92/2008 che ha posto tali fattispecie tra i "reati-spia"; b) l'art.51 c.3-bis c.p.p. farebbe legge per la pericolosità qualificata solo in presenza di associazione ex art.416 c.p., mentre nel caso sussisterebbero solo condanne per il reato ex art.260; c) quanto alla pericolosità generica, i beni oggetto di confisca risultano acquistati nel periodo 2005-2007, quando la disciplina (art.14 legge n.55/1990) avrebbe impedito la confisca per pericolosità generica; d) in subordine sollevano profili di illegittimità costituzionale dell'art.16 D.Lgs.159/2011 rispetto agli artt.25 e 117 Cost. e art.7 CEDU.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata per carenza e apparente insufficienza della motivazione della Corte d'appello. Ha rilevato che il giudice del merito non ha affrontato in modo adeguato e argomentato i rilievi sulla mancanza di base legale della confisca (sia con riguardo alla pericolosità qualificata basata sul reato ex art.260 d.lgs.152/2006 e sugli effetti dell'intervento legislativo del d.l.92/2008, sia con riguardo alla pericolosità generica e al periodo temporale di riferimento dei beni). La Cassazione ha disposto il rinvio ai giudici di merito affinché colmino le lacune motivazionali, precisino quale tipologia di pericolosità sia stata ritenuta, valutino la legalità e la temporalità dell'applicazione delle norme e decidano conseguentemente.
Norme richiamate
D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia)
Disciplina le misure di prevenzione patrimoniali e personali (art.1 lett.b, art.4, art.10 e art.16 richiamati). La Corte ricorda il limite di impugnazione in Cassazione per violazione di legge (art.10 comma terzo) e richiama i criteri sostanziali per la pericolosità generica e qualificata che devono essere motivati dal giudice di merito.
Norma processuale richiamata dal codice antimafia per individuare reati-spia. La questione posta è se la normativa richieda la presenza di associazione ex art.416 c.p. per ricondurre condanne per reati come l'art.452 quaterdecies (ex art.260 T.U.A.) alla pericolosità qualificata, ovvero se la singola condanna al reato-spia possa da sola fondare la misura.
Ha introdotto/ri-ampliato talune fattispecie considerate reato-spia e ha modificato il regime ablativo. Nel caso la difesa ha contestato l'applicazione di norme posteriore alle condotte contestate (problema di possibile retroattività), mentre la Corte richiama il principio tempus regit actum nella materia delle misure di prevenzione.
Art. 260 d.lgs. 152/2006 (oggi art. 452 quaterdecies c.p.)
Reato di illecito smaltimento rifiuti: è stato utilizzato dalla Corte di merito quale elemento di pericolosità qualificata. La Cassazione richiede però al giudice di merito di motivare se la condanna per tale reato, commessa anteriormente all'intervento legislativo che lo ha reso 'reato-spia', possa legittimare la confisca preventiva.
Norma che, nella vigenza (periodo 2005-2007), avrebbe limitato la possibilità di confisca per pericolosità generica; la difesa ha invocato tale disciplina per sostenere l'illegittimità della confisca sui beni acquistati in quell'arco temporale.
Art. 7 CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo)
Invocato in relazione al principio di legalità penale e di prevedibilità delle conseguenze; tuttavia la giurisprudenza europea richiamata e la Cassazione hanno precisato che le confische preventive non sono soggette alle stesse garanzie di non retroattività penale previste da art.7 CEDU, essendo misure di natura preventiva e disciplinate dal principio tempus regit actum.
Richiamato come principio per cui, nelle misure di prevenzione (di natura non strettamente penale), si applica il principio tempus regit actum: la normativa vigente al momento del provvedimento può disciplinare l'ablazione, fermo restando il necessario rispetto della prevedibilità e determinatezza quando rilevanti per la Convenzione.
Art. 10 comma terzo D.Lgs. 159/2011
Limita il ricorso in Cassazione per i provvedimenti di prevenzione alla sola violazione di legge; la Corte specifica però che la motivazione del provvedimento è essenziale e la sua totale carenza o la sua indeterminatezza costituiscono vizio di diritto che legittima l'annullamento.
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione patrimoniali il giudice di merito deve esplicitare chiaramente quale profilo di pericolosità (generica o qualificata) abbia fondato la confisca e motivare il periodo temporale a cui la pericolosità si riferisce, specie quando sono contestati acquisti di beni antecedenti modifiche legislative.
- Se la confisca si fonda su reati poi resi "reati-spia" da successive disposizioni, il giudice deve valutare e motivare la compatibilità con i principi di legalità e prevedibilità; la giurisprudenza italiana e la CEDU ammettono l'applicazione della normativa successiva nelle misure preventive (tempus regit actum), ma il rispetto della motivazione e della determinatezza resta imprescindibile.
- La mera esistenza di una condanna per un reato previsto dall'elenco non basta automaticamente: occorre che il giudice verifichi se il reato si inserisca in un contesto associativo o in una condotta idonea a soddisfare i requisiti richiesti per la pericolosità qualificata, e spiegare il nesso causale con la misura ablativa.
- In Cassazione contro provvedimenti di prevenzione è possibile llamare in causa soltanto violazioni di legge, ma una motivazione totalmente mancante o meramente apparente integra un vizio di diritto e giustifica l'annullamento e il rinvio ai giudici di merito.
- Se si contesta la base legale della confisca per fatti anteriori a modifiche normative, la difesa deve sollevare la questione: il giudice di merito è tenuto a confrontarsi esplicitamente con tali rilievi e a fornire una motivazione specifica; in mancanza la decisione è annullabile.
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