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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14798/2025 del 02/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con irrogazione di sanzioni per omesso versamento della TARSU/TIA relativa all'anno 2012, riferita a un immobile situato nel Comune di Niscemi e dedotto come inabitabile per degrado fisico e per la carenza di allacciamenti idrici ed elettrici. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ma sia il giudice di primo grado sia la corte tributaria di appello avevano respinto le sue doglianze, ritenendo che l'assenza di allacciamenti e la documentazione fotografica non bastassero a provare l'effettiva inutilizzabilità dell'immobile. In cassazione il ricorrente aveva proposto quattro motivi contro la sentenza di appello; tuttavia, nelle more, egli ha rappresentato di aver promosso anche revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. della medesima decisione, revocazione poi accolta con successiva sentenza di secondo grado che, in fase rescissoria, ha accolto l'appello e annullato l'atto impositivo. Da ciò il ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. La Corte di cassazione ha ritenuto che la revocazione della sentenza impugnata determini la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso per cassazione, con conseguente inammissibilità del ricorso. Ha inoltre compensato le spese per giusti motivi, e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per l'ipotesi di inammissibilità sopravvenuta per cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la sentenza di appello oggetto di impugnazione era stata nel frattempo revocata e sostituita da una nuova decisione che aveva accolto il ricorso originario del contribuente e annullato l'atto impositivo. Ha compensato integralmente le spese giudiziali, richiamando la soccombenza virtuale e il fatto che il Comune era rimasto intimato. Ha inoltre precisato che il raddoppio del contributo unificato non si applica quando l'inammissibilità del ricorso derivi non da una valutazione ordinaria di infondatezza/inammissibilità, ma dalla sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 5, c.p.c.

    La revocazione per conflitto teorico di giudicati è stata utilizzata dal contribuente per ottenere la rimozione della sentenza di appello impugnata in cassazione; la successiva revocazione ha fatto venir meno l'interesse a proseguire il giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il raddoppio del contributo unificato è applicabile solo in caso di integrale conferma della statuizione impugnata o di ordinaria declaratoria di inammissibilità del ricorso, non quando l'inammissibilità sia sopravvenuta per cessazione della materia del contendere.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato dalla Corte.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo implicitamente nel ragionamento processuale generale sull'onere di provare l'inutilizzabilità dell'immobile, ma non costituisce il fulcro della decisione di legittimità.

Massime di principio

  • La revocazione della sentenza di appello impugnata per cassazione determina la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per difetto di interesse attuale alla decisione.
  • L'interesse ad impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione, perché è a quest'ultimo che occorre riferire la verifica dell'interesse.
  • Quando la sentenza impugnata viene revocata e sostituita da una nuova decisione, la successiva eventuale impugnabilità di quest'ultima non fa rivivere l'interesse a coltivare il ricorso originario contro la sentenza revocata.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese può avvenire secondo il criterio della soccombenza virtuale, tenendo conto dell'esito prevedibile della lite e delle circostanze del caso.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica se l'inammissibilità del ricorso è solo sopravvenuta per la cessazione della materia del contendere, poiché in tal caso vengono meno gli effetti delle decisioni precedenti non passate in giudicato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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