Cassazione Penale, Sentenza n. 9098/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia che ha rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (06/08/2022) relativo a reati ambientali e urbanistici. Contestano in particolare la mancanza di motivazione rispetto al sequestro della pala meccanica rinvenuta nell'area: sostengono che il mezzo non era stato utilizzato per la realizzazione del fatto contestato, che il sequestro non aveva finalità probatorie né il rischio di reiterazione del reato, e chiedono l'annullamento dell'ordinanza per omessa/insufficiente motivazione circa la correlazione tra la "res" e il reato.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che l'impugnazione formulasse censure prevalentemente di merito sulla valutazione probatoria e sulla motivazione del Tribunale, questioni non sindacabili in sede di legittimità salvo vizio di legge evidente. Il Collegio ha invece ritenuto congrua la motivazione del Tribunale circa il nesso strumentale diretto tra la pala meccanica e il reato (la pala era stata utilizzata per la distribuzione, raccolta e interramento dei rifiuti). Ha richiamato la nozione di "cose pertinenti al reato" (art. 321 c.p.p.) più ampia del corpo di reato, escludendo che si trattasse di mera occasionalità. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria (il dispositivo riporta la somma indicata come "euro tre" nel testo fornito, che risulta troncato).
Norme richiamate
Norma richiamata come titolo di reato (illecita gestione/discarica di rifiuti) alla base del sequestro preventivo; rilevanza sostanziale per motivare il nesso tra cosa e reato.
Norma urbanistica richiamata fra i reati contestati; contribuisce a giustificare la misura cautelare reale in relazione alle opere/attività contestate.
art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte interpreta la nozione di "cose pertinenti al reato" come più ampia rispetto al corpo di reato: comprende anche beni indirettamente legati all'illecito purché non si tratti di rapporti meramente occasionali; questo giustifica il sequestro di strumenti utilizzati per la commissione o l'agevolazione del reato.
Citata per distinguere la nozione di "corpo di reato" (più ristretta) dalla nozione di pertinenza prevista dall'art. 321 c.p.p.
Richiamato in relazione alla possibilità di irrogare sanzione pecuniaria ai ricorrenti per l'inammissibilità del ricorso, salvo che venga rilevata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 conv. in l. n.176/2020
Autorizza lo svolgimento dell'udienza in camera di consiglio senza la presenza delle parti/difensori, modalità applicata nel procedimento in esame.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo è ammissibile solo per violazione di legge; censure di merito sulla valutazione probatoria o sulla congruità della motivazione sono generalmente inammissibili.
- Per impugnare con successo il sequestro di un bene occorre dimostrare un vizio giuridico nella motivazione ovvero l'assenza di qualsiasi nesso di pertinenza tra la "res" e il reato (non basta contestare la valutazione dei fatti).
- La nozione di "cose pertinenti al reato" è ampia: comprende beni utilizzati direttamente o indirettamente per commettere o agevolare il reato, mentre non rientrano beni con mera occasionalità di rapporto con l'illecito.
- Se il giudice cautelare fornisce una motivazione minima ma logicamente coerente sul nesso strumentale tra bene e reato (ad es. uso del mezzo per distribuzione/ interramento rifiuti), la Cassazione tende a ritenere la motivazione sufficiente.
- Attenzione alle conseguenze processuali: ricorsi manifestamente inammissibili possono comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo assenza di colpa.
Testo integrale
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